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PDL 2872

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2872



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALATI, CARLUCCI

Istituzione della Giornata nazionale della sicurezza domestica e condominiale e del Premio nazionale della sicurezza in ambito familiare e condominiale

Presentata il 30 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — Ci si sente in dovere di mettere tra le priorità del nostro calendario civile, oltre che delle nostre scadenze politiche, l'istituzione di una Giornata nazionale dedicata alla sicurezza domestica condominiale.
      Il tema della sicurezza in ambito familiare e condominiale deve essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica e dei cittadini ed il mezzo migliore è quello di istituire una Giornata nazionale di commemorazione. Questa celebrazione deve essere intesa come momento di riflessione comune sulle difficoltà e sui problemi vissuti dalle famiglie italiane.
      Con la presente proposta di legge, si intende, pertanto, istituire la Giornata nazionale della sicurezza in ambito domestico e condominiale, per ricordare la centralità del tema in un ambito per molti aspetti misconosciuto.
      L'intento della proposta di legge è quello di creare un unico fronte che riunisca su tematiche concrete le diverse sensibilità.
      La Giornata nazionale della sicurezza domestica e condominiale deve essere l'occasione per coinvolgere le regioni, le province e i comuni in un momento di riflessione, al fine di rivedere e di migliorare le politiche pubbliche in base alle esigenze che si riscontrano nel territorio.
      Inoltre, è prevista l'istituzione del Premio nazionale della sicurezza in ambito familiare e condominiale, al fine di ribadire l'importanza di un corretto comportamento e di incentivarlo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la Giornata nazionale della sicurezza domestica e condominiale, di seguito denominata «Giornata», quale momento per celebrare la centralità della sicurezza domestica e condominiale in Italia.
      2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della celebrazione della Giornata, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di informazione sul tema della sicurezza domestica e condominiale.
      3. La Giornata è celebrata la prima domenica del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della celebrazione della Giornata, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative alla sicurezza domestica e condominiale.

Art. 2.

      1. È istituito il Premio nazionale della sicurezza in ambito familiare e condominiale, di seguito denominato «Premio», in favore di soggetti pubblici e privati che si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie nell'ambito familiare e condominiale.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per il bilancio

 

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dello Stato, una commissione competente a valutare le dieci azioni più meritevoli in ambito familiare e condominiale per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Possono fare parte della commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il Premio ai soggetti che hanno conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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