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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3710 |
1. Allo scopo di migliorare la qualità di vita e di contribuire a conservare e migliorare lo stato di salute e di benessere dei cittadini, la presente legge reca norme per l'istituzione e il riconoscimento della figura professionale di operatore in discipline bionaturali al fine di tutelare l'utenza garantendo una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi.
1. Per discipline bionaturali si intendono quelle pratiche e quelle tecniche manuali, energetiche, naturali e culturali che hanno la finalità di favorire, conservare e stimolare una piena espressione delle risorse vitali per il raggiungimento del benessere globale della persona. Tali pratiche non hanno carattere di prestazione sanitaria e si basano su metodi ed elementi naturali, la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storico-culturale da cui le discipline traggono origine.
2. Per operatore in discipline bionaturali si intende la persona abilitata ad esercitare sia in forma autonoma sia in forma subordinata l'attività professionale inerente alla disciplina, o alle discipline, per le quali ha acquisito specifiche competenze.
1. È istituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il registro
a) elenco delle discipline bionaturali riconosciute dalla commissione di cui all'articolo 4;
b) elenco delle scuole o degli istituti di formazione pubblici o privati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e regionale per operatori in discipline bionaturali accreditati secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4;
c) elenco degli operatori professionali delle discipline bionaturali suddiviso in sottoelenchi secondo le specifiche specializzazioni, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la commissione per la formazione e la regolamentazione della professione di operatore in discipline bionaturali, di seguito nominata «commissione».
2. La commissione:
a) delinea i profili professionali delle discipline bionaturali;
b) definisce i contenuti dei percorsi formativi delle diverse discipline bionaturali;
c) istituisce una sottocommissione per ogni specifica disciplina, ne definisce le funzioni, approva un regolamento e controlla l'operato;
d) fissa i criteri di valutazione e definisce i percorsi formativi nonché i programmi di aggiornamento;
e) stabilisce regole deontologiche comuni alle varie discipline bionaturali;
f) fissa i criteri per l'accreditamento degli enti formativi e valuta le domande di ammissione degli stessi agli elenchi di cui all'articolo 3;
g) fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge e nei tre anni successivi, nonché dei titoli acquisiti all'estero in Paesi della Unione europea o in Paesi terzi, stabilendo eventuali percorsi formativi integrativi al fine del conseguimento del titolo di operatore in discipline bionaturali;
h) stabilisce i criteri di organizzazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e le modalità di iscrizione;
i) istituisce un organo di controllo sulle attività professionali e formative con poteri disciplinari.
1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita la composizione della commissione di cui all'articolo 4.
2. Della commissione fanno parte rappresentanti degli istituti di formazione, rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperti del settore.
1. La formazione dell'operatore in discipline bionaturali è attribuita agli istituti ed alle associazioni pubbliche e private in possesso dei requisiti ed accreditate secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio della professione di operatore in discipline bionaturali è subordinato all'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3.
a) aver compiuto la maggiore età;
b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado o altro diploma conseguito equipollente riconosciuto;
c) avere conseguito il diploma di qualifica professionale presso un istituto accreditato ai sensi della presente legge.
1. Su domanda presentata dall'interessato all'apposita sottocommissione nominata per la specifica disciplina bionaturale, sono valutati ed eventualmente riconosciuti i titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei successivi tre anni, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla commissione di cui all'articolo 4.
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