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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4557 |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a
1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.
1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e
1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
1. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogato.
3. La legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Le regioni deliberano riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo
1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta».
2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni»;
c) al comma 19 le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo»;
d) al comma 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato».
1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:
a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e
1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. — (Voli blu). — 1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Composizione dei consigli). — 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore sono capoluoghi di provincia;
d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
f) da 8 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
g) da 6 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presi-
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri».
2. All'articolo 36, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi di governo il consiglio e il sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».
2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. — (Delega al governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);
3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
4) FINEST Spa;
5) camere di commercio italiane all'estero;
6) istituti italiani di cultura all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;
d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale
4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia», quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero; previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;
7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» di cui al numero 5).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate
3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano (Salerno);
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (Modena);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (Padova);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente:
«1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro competente per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in modo da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con
2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.
3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti
1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto il Ministro per le politiche europee coordina in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a
1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato.
1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato in 2 miliardi di euro per l'anno 2012, in 3,5 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.
2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa.
1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società «Difesa servizi Spa», di cui al decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.
1. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Qualora entro la data indicata al comma 1 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.
1. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.
2. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.
1. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di disabilità cui consegue il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,
1. Ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale (IPG). L'IPG esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
2. L'IPG succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'IPG.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'IPG.
4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario dell'IPG predispone lo statuto dell'IPG, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'IPG, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'IPG volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'IPG e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo
a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
d) l'attuazione in ambito comunale delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno cinque anni.
5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che
7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto entro centottanta giorni dalla sua nomina.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1o aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1o settembre al 3 novembre 2011, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1o aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «, adibendoli» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 4:
1) la lettera d) è abrogata;
2) alla lettera f), le parole da: «e che, in caso» fino alla fine della lettera, sono soppresse;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari
1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1o gennaio 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento.
2. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o di amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011.
3. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva
1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.
1. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-
1. Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1o gennaio 2012.
2. La misura minima del canone di 338,39 euro di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2011, è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1, risulta inferiore alla misura stabilita dal periodo precedente.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1o gennaio 2012.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 novembre 2006.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in
1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2011, a ridurre i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale al fine di conseguire per gli anni 2012 e 2013 un risparmio annuo pari ad almeno 5 miliardi di euro e ad almeno 9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. Dal provvedimento di cui al comma 1 sono escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. — (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.
2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.
3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2.
1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.
3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati
1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 la quota di IRAP calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.
2. A decorrere dall'anno fiscale 2014 la quota di IRAP calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'IRAP in relazione al pagamento
1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal presente articolo, e per i contribuenti incapienti, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:
«b-bis) le detrazioni di cui alle lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e degli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.
1. All'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».
2. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. È considerata inoltre scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza».
2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a
a) le attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;
b) l'impresa può insediare la sede secondaria in Italia o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'ISVAP;
c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante in Italia incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
5. Il Governo trasmette il testo del decreto legislativo di cui al comma 4 alle Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni.
1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».
4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti criteri:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 4.
6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.
7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.
1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata
1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1 di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale».
1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a un anno. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile»;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere
a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;
b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;
c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 5, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta,
1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità», avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:
a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.
2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b) e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.
3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:
a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai
b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;
c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;
f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;
g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;
h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;
i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione
h) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.
4. Le sanzioni di cui al comma 3, lettera h), sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, lettera h), sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. Il decreto legislativo
a) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;
b) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera a) in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;
c) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste italiane Spa, e comunque non superiore a due anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale permettendo l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale e in particolare nelle aree più disagiate del Paese;
d) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità e non sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al fine di riformare il sistema camerale italiano trasformando le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da enti autonomi di diritto pubblico in libere associazioni, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in libere associazioni di società, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti alle quali l'adesione avviene su base volontaria;
b) revisione del diritto annuale e obbligo del pagamento dei servizi forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, solo per le attività obbligatorie sancite dalla legislazione vigente quali il rilascio di certificati e il registro delle imprese;
c) possibilità di erogazione di servizi aggiuntivi per gli associati;
d) semplificazione organizzativa e riduzione dei membri degli organi associativi nonché accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere un minimo di almeno
e) meccanismi di mobilità del personale in esubero verso le pubbliche amministrazioni in conseguenza della riforma di cui al presente articolo.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono abrogati.
3. I commi 3-quater e 3-sexies dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono abrogati.
1. Le disposizioni del presente articolo, oltre a quanto previsto dall'articolo 42, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
2. All'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «può essere operato al massimo con cadenza
2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate e della quale il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni»;
2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre» sono sostituite dalle seguenti: «e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2)»;
3) le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) sono abrogate;
4) la lettera gg-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro
3. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) è decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolva a favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del
4. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nei confronti delle persone fisiche e giuridiche soggette all'applicazione delle disposizioni relative al fallimento, al concordato preventivo e alle procedure concorsuali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative della normativa vigente in materia di diritto fallimentare, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali sia da parte del soggetto dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sia da parte degli amministratori o soci se trattasi di società;
b) previsione di specifiche disposizioni volte a garantire l'estensione del principio della responsabilità solidale per il pagamento dei debiti di natura tributaria e previdenziale anche nei confronti degli amministratori o dei soci se trattasi di società, i quali rispondono in solido con il soggetto dichiarato fallito anche con beni e diritti di natura personale, fatti salvi gli assegni di carattere familiare;
c) previsione del divieto per l'amministratore dell'impresa soggetta a procedura concorsuale in posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria o di enti previdenziali per somme accertate in via definitiva, di svolgere il medesimo incarico di amministratore presso altre imprese, ovvero di esercitare in qualità di titolare attività di impresa, ovvero di svolgere qualunque tipo di attività professionale.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2012, a 10 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.
2. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle disposizioni vigenti alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia Spa.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione,
1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva,
1. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel Documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 70, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, a 1 miliardo di euro per l'anno 2013 e 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzati al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.
2. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna regione, ciascuna provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Qualora non si realizzino i proventi di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono ridotti di una somma corrispondente.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle
1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 30 aprile 2010.
2. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, entro il termine del 31 settembre 2012, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
1. I proventi derivanti per le autonomie locali dalle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 che risultano non necessari al ripianamento dei debiti accumulati dal singolo ente territoriale e che sono impegnati per spese in conto capitale dal medesimo, non rilevano ai fini del computo dei saldi di cui al patto di stabilità interno.
2. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 58, 60, 62, per la parte riguardante le alienazioni di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche centrali, 63 e 64, sono conferite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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