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PDL 4517

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4517



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 luglio 2011 (v. stampato Senato n. 2233)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 luglio 2011
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale).

      1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale di seguito denominata «Arcidiocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.
(Libertà religiosa).

      1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
      2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
      3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
      4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.
(Ministri di culto).

      1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.

 

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      2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
      3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.
      4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
      5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Art. 4.
(Assistenza spirituale ai militari).

      1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
      2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.
      3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

Art. 5.
(Assistenza spirituale ai ricoverati).

      1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei

 

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ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3.
      2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.
      3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
      4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 6.
(Assistenza spirituale ai detenuti).

      1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.
      2. Ai fini di cui al comma 1 l'Arcidiocesi trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
      3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.
      4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 7.
(Insegnamento religioso nelle scuole).

      1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel

 

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rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi.
      2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi.
      3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
      4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività s'inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni.
      5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 8.
(Istruzione scolastica ortodossa).

      1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

 

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      2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 9.
(Matrimonio).

      1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
      2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
      3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
      4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresì, attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
      5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.
      6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

 

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      7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
      8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.
(Festività).

      1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
      2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni.
      3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
      4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11.
(Edifici di culto).

      1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati,

 

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requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
      2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi.
      3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
      4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
      5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Art. 12.
(Patrimonio artistico e culturale).

      1. La Repubblica e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Art. 13.
(Emittenti radiotelevisive).

      1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 14.
(Riconoscimento di enti ortodossi).

      1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con

 

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decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunità Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.
      2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresì, allegato lo statuto dell'ente stesso.
      3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
      4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
      5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Art. 15.
(Attività di religione o di culto).

      1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

          a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla

 

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cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

          b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.
(Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi).

      1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.
      2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
      3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 17.
(Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi).

      1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 18.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

      1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

 

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      2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
      3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19.
(Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi).

      1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
      2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.
      3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
      4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 20.
(Deduzione agli effetti IRPEF).

      1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

 

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      2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
      3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

Art. 21.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF).

      1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
      2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denominazione: «Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale».
      3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

 

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      4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.
      5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
      6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

          a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

          b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

          c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo.

      7. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.
(Assegni ai ministri di culto).

      1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
      2. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

 

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      3. L'Arcidiocesi provvede, altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.
(Commissione paritetica).

      1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Art. 24.
(Norme di attuazione).

      1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25.
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
      2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 26.
(Ulteriori intese).

      1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 27.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 230.000 per l'anno 2011 e in euro 130.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge

 

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n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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