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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4517 |
1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale di seguito denominata «Arcidiocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.
1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Arcidiocesi trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel
1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresì, attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati,
1. La Repubblica e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.
2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denominazione: «Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 230.000 per l'anno 2011 e in euro 130.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge
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