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PDL 4459

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4459



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
OSVALDO NAPOLI, LUPI, ARACU, BERGAMINI, BERTOLINI, GARAGNANI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi giornalieri e di congedo per la malattia del figlio in caso di parto prematuro

Presentata il 28 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo recenti dati statistici in Italia 31.000 bambini su 550.000 nascono prematuri, ovvero prima della 37a settimana di gestazione (di cui 6.000 prima della 32a settimana). Fortunatamente il progresso della medicina ha aumentato notevolmente le possibilità di sopravvivenza di questi neonati, che comunque possono andare incontro a diverse complicanze, a livello neurologico, cardiovascolare, oculare e gastrointestinale, per cui necessitano di un periodo di degenza all'interno delle strutture sanitarie, all'interno di reparti di terapia intensiva prenatale.
      Inoltre, non bisogna dimenticare che soprattutto dopo la dimissione dalla struttura sanitaria e, dunque, al rientro nella casa familiare, il bambino nato prematuramente necessita di un'assistenza quotidiana di ventiquattro ore su ventiquattro.       Un'importante sentenza della Corte costituzionale (n. 116 del 2011) è intervenuta sulla disciplina del congedo di maternità in caso di parto prematuro, stabilendo chiaramente una maggiore tutela per la madre e per il bambino. È previsto, infatti, che, in caso di nascita anticipata rispetto alla data prevista con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, il congedo obbligatorio post partum potrà decorrere dal momento dell'ingresso in casa del figlio, ovvero quando ha maggiore bisogno di essere accudito. Dunque ci si riferisce al termine della degenza ospedaliera e non necessariamente a quello della nascita.
 

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      Con tale sentenza i giudici hanno dichiarato l'illegittimità dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in maniera di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 nella parte in cui vieta senza eccezioni di adibire al lavoro la madre nei tre mesi dopo il parto (aumentati a quattro se la donna ha optato per la cosiddetta «flessibilità»). La norma prevede, per nascita anticipata, il recupero dei giorni non goduti prima del parto fino a raggiungere il periodo complessivo di cinque mesi, non consentendo però la sospensione del congedo e la sua ripresa nel momento in cui il bambino è dimesso dall'ospedale.
      Va notato che la Corte costituzionale si era espressa in termini simili già con la sentenza n. 270 del 1999, abrogando la norma allora vigente nella parte in cui non prevedeva per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino e sottolineando anche il principio di uguaglianza tra parto a termine e parto prematuro. È proprio da questa sentenza che deriva l'obbligo di prolungamento del congedo fino a raggiungere i cinque mesi previsti.
      Di recente, poi, è stato approvato in Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi che, però, non ha introdotto alcuna novità relativamente al caso dei parti prematuri.
      La presente proposta di legge, composta da due articoli, è dunque finalizzata a garantire una maggiore tutela per le famiglie che si trovano ad avere un neonato prematuro, in modo da poter offrire l'adeguata assistenza di cui necessita. L'articolo 1 prevede che i riposi giornalieri previsti per consentire l'allattamento siano estesi fino ai diciotto mesi di età del bambino (attualmente il riferimento è al primo anno di vita del bambino). L'articolo 2 dispone che in caso di parto prematuro i genitori, alternativamente, abbiano la possibilità di astenersi dal lavoro per malattia del figlio di età non superiore a quattro anni (anziché ai tre anni previsti dalla normativa vigente).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riposi giornalieri).

      1. Dopo l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

          «Art. 41-bis.(Riposi giornalieri per parti prematuri). – 1. In caso di parto prematuro i periodi di riposo giornaliero per la madre lavoratrice sono estesi fino al compimento dei 18 mesi di età del figlio».

Art. 2.
(Congedi per malattia del figlio).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

          «1-bis. In caso di parto prematuro entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore a quattro anni».


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