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PDL 4410

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4410



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANNI, RUVOLO

Norme in materia di applicazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo derivanti da contratti collettivi per i lavoratori del settore agricolo

Presentata l'8 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 19 aprile 1995 e valido per il periodo 1o gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, aveva introdotto l'istituto degli accordi provinciali di riallineamento retributivo per consentire alle imprese che corrispondevano retribuzioni inferiori a quelle previste dai CCNL di allinearsi alle stesse attraverso accordi sindacali graduati nel tempo.
      Tale disposizione è stata poi prorogata dai CCNL successivi fino al 31 dicembre 2005 e per effetto di trascinamento dei contratti provinciali di lavoro ha avuto validità fino al 31 dicembre 2009.
      Sulla materia è intervenuto l'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, nell'estendere l'istituto anche a imprese non agricole operanti nei territori del Mezzogiorno, ne ha limitato la validità temporale fino al 31 dicembre 2015, facendo contemporaneamente salve le facilitazioni contributive di legge per le aziende che stipulavano e applicavano accordi provinciali di riallineamento retributivo in tale periodo.
      La sovrapposizione tra norme contrattuali e di legge ha ingenerato confusione e incertezze tra le aziende agricole che, pur applicando la norma contrattuale, si sono trovate di fronte a pesanti rilievi da parte
 

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dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) riferiti alla non esatta applicazione della richiamata norma legislativa.
      Al fine di evitare crisi irreversibili per le aziende «emerse» con gli accordi provinciali di riallineamento retributivo e i conseguenti pesanti effetti occupazionali, nonché di risolvere l'enorme contenzioso nel frattempo insorto, si propone l'approvazione della presente proposta di legge, basata sui seguenti criteri:

          1) le aziende agricole che hanno applicato le retribuzioni previste dagli accordi provinciali e aziendali di riallineamento retributivo hanno diritto alle facilitazioni contributive previste dalla legislazione vigente in quanto non hanno violato la contrattazione collettiva;

          2) le medesime aziende sono tenute a versare all'INPS la differenza di contribuzione tra quella calcolata sulle retribuzioni corrisposte e quella risultante dall'applicazione del minimale contributivo in vigore, con la sola aggiunta degli interessi legali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le aziende agricole che hanno applicato le retribuzioni previste dagli accordi provinciali e aziendali di riallineamento retributivo di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e che hanno assunto le retribuzioni medesime come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, sono tenute a corrispondere le differenze contributive rispetto al salario medio convenzionale e al minimale contributivo secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, maggiorate degli interessi legali. Restano salve le agevolazioni contributive previste dalla legislazione in vigore.

Art. 2.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri, le modalità e i termini con quali le aziende agricole corrispondono le differenze contributive maggiorate degli interessi legali di cui all'articolo 1.


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