Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 4357-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4357-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia

Presentato il 13 maggio 2011

(Relatori: MARINELLO, per la V Commissione;
FUGATTI, per la VI Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 14 giugno 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4357 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 11 articoli incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, quali, agli articoli 1 e 2, la materia dei crediti di imposta; all'articolo 3, la materia del diritto di superficie di durata ventennale nelle zone costiere, dei Distretti turistico-alberghieri e della nautica da diporto; all'articolo 4, la materia della costruzione di opere pubbliche e dei contratti pubblici di appalto; all'articolo 5, la materia della liberalizzazione nell'edificazione di costruzioni private; agli articoli 6 e 7, la materia delle liberalizzazioni, rispettivamente in ambito burocratico e fiscale; all'articolo 8, la materia dell'impresa e del credito; all'articolo 9, la materia della scuola e del merito, con particolare riferimento ai contratti di programma per la ricerca, alla Fondazione per il Merito e ai contratti di lavoro del personale docente e ATA; all'articolo 10, la materia dei servizi ai cittadini; il complesso di tali disposizioni, come si evince dal preambolo del decreto-legge, sembra essere finalisticamente orientato ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico, ad introdurre “misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese” e ad ottemperare agli “impegni assunti in sede europea”; a tale finalità, tuttavia, non appaiono riconnettersi in modo diretto le disposizioni recate dagli articoli 9 (rubricato “Scuola e merito”) e 10 (rubricato “Servizi ai cittadini”);

            inoltre, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, nel comma 19 dell'articolo 4 – concernente la materia dei contratti pubblici di appalto – di una norma che modifica la destinazione dei contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.a.; analogamente, l'articolo 10, rubricato “Servizi ai cittadini”, reca disposizioni riconducibili a cinque distinti argomenti (misure relative alla carta di identità elettronica, ai benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, all'accesso ad alcune qualifiche del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco – originariamente oggetto di un ulteriore decreto-legge, il cui esame preliminare si è svolto nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 aprile – nonché misure relative alla gestione delle risorse idriche e all'affidamento dei servizi pubblici locali), con riferimento ai quali, appare dubbia sia la conformità alle esigenze di coerenza interna del testo, che la coerenza con la rubrica;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento

 

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con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3, all'articolo 7, comma 2, lettera t), n. 2, sempre all'articolo 7, comma 2, lettera cc), all'articolo 8, comma 4 e all'articolo 9, comma 19;

            talune disposizioni modificano implicitamente corpi normativi organici quali codici, testi unici, o grandi leggi di sistema, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un “testo unico” riferito ad un determinato settore disciplinare: ciò si riscontra, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 che – laddove prevede la facoltà di istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i “distretti turistico-alberghieri” – interviene su una materia che dovrebbe più opportunamente essere inserita nell'ambito del codice del turismo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 maggio 2011; all'articolo 4, comma 2, lettera ii), che novella il decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendovi una disposizione che sarebbe dovuta essere più opportunamente collocata nell'ambito del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante riordino del processo amministrativo; ai commi da 3 a 12 dell'articolo 4, che modificano implicitamente le disposizioni recate dall'articolo 253, rubricato “Norme transitorie” del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); all'articolo 5, comma 11 e comma 13, lettera a), che ampliano, in via transitoria, la portata normativa dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), senza che la disposizione in oggetto venga novellata; all'articolo 7, comma 2, lettera c), che, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), modifica surrettiziamente anche la disposizione recata dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della succitata legge; alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 7, che estende la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 12 della succitata legge n. 212 del 2000; ciò si riscontra, infine, all'articolo 8, comma 7, che, mentre alla lettera b), novella il regio decreto n. 1736 del 1933, recante disposizioni sull'assegno bancario, alla lettera c), introduce una ulteriore disposizione in materia che non viene tuttavia inserita nell'ambito del richiamato regio decreto;

            il provvedimento introduce inoltre numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 13, che – laddove introduce disposizioni relative ai controlli antimafia nell'ambito delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici – sembra fare sistema con le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965, recante Disposizioni contro le organizzazioni

 

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criminali di tipo mafioso, anche straniere; all'articolo 6, comma 2, lettera b), che – laddove introduce con una complessa disciplina, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet l'elenco dei procedimenti di competenza e, con riferimento a ciascun procedimento, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre, sanzionando con la nullità l'eventuale atto di diniego della pubblica amministrazione inottemperante a tale obbligo che sia motivato adducendo la mancata presentazione di atti o documenti – sembra fare sistema con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005, recante codice dell'amministrazione digitale; all'articolo 6, comma 2, lettera d), che, nel prevedere che i pagamenti alle ASL e l'invio dei referti medici debbano avvenire in via telematica, sembra fare anch'esso sistema con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005; all'articolo 6, comma 3, che – laddove prevede che anche le Autorità amministrative indipendenti di vigilanza e controllo siano tenute ad adottare un piano di misurazione degli oneri amministrativi – sembra fare sistema con l'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, rubricato “Taglia-oneri amministrativi”; all'articolo 7, comma 2, lettere da a) a d), che, laddove, con riferimento agli accertamenti fiscali, introduce un'organica disciplina in materia di controlli amministrativi “in forma di accesso” sulle imprese in contabilità semplificata e sui lavoratori autonomi, sembra fare sistema con le disposizioni recate dalla legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sulla quale interviene tuttavia la sola lettera c); avrebbero inoltre dovuto ricevere una più corretta collocazione, nell'ambito di provvedimenti che già disciplinino la materia in termini organici, le disposizioni recate dalle lettere da ee) a gg) del comma 2 dell'articolo 7 che, nel dettare ulteriori disposizioni in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, fanno sistema con le disposizioni recate dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001; analogamente, le disposizioni recate dall'articolo 9, commi da 3 a 15 – fanno sistema con la disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010; infine, le disposizioni introdotte dai commi da 11 a 27 dell'articolo 10, che disciplinano l'istituenda Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, non vengono inserite in alcun contesto normativo, ancorché questo sarebbe potuto essere, ad esempio, il decreto legislativo n. 152 del 2006, del quale viene abrogato “nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”, l'articolo 161, dedicato alla soppressa Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

            esso, anche laddove introduce disposizioni volte a novellare la normativa previgente, non sempre effettua un adeguato coordinamento con la medesima; ad esempio, all'articolo 4, comma 2, lettera q), n. 2), novella il comma 19 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, espungendo, tra l'altro, il riferimento allo studio di fattibilità, contenuto tuttavia anche al comma 2 del medesimo articolo 153, che dispone che è posto “a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19”; al medesimo comma

 

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2, la lettera v) aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell'articolo 169 del richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006, che dovrebbe più opportunamente essere inserito alla fine del terzo periodo del medesimo comma; all'articolo 10, comma 1 – laddove novella l'articolo 7-vicies ter del decreto-legge n. 7 del 2005, al fine di introdurre il principio dell'obbligatorietà della carta d'identità elettronica come elemento di identificazione personale – reca una normativa che non appare coordinata con le disposizioni dettate dall'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, né con le disposizioni dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

            il decreto-legge contiene ulteriori disposizioni che, con riferimento ad alcuni profili, appaiono problematiche ai fini del coordinamento con la normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 3, commi 1 e 2, che, laddove introduce un diritto di superficie sulle aree del demanio marittimo, reca una normativa che non appare coordinata con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e, segnatamente, con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo; all'articolo 8, comma 6, introduce una nuova disciplina in materia della “rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario” senza assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti in materia, tra le quali, da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008;

            il decreto-legge, all'articolo 10, comma 4, con esclusione della prima parte del primo periodo, riproduce pressoché testualmente i contenuti di una disposizione già esistente: l'articolo 19, commi 11 e 12 del decreto legge n. 78 del 2009, introducendo una disposizione che appare quindi priva di una reale portata normativa;

            il provvedimento si connota per l'adozione di una peculiare tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli – formulati per lo più in termini di novella – di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, le quali vengono tuttavia presentate come non esaustive; tale tecnica normativa viene adottata, esempio, all'articolo 4, comma 1, alinea, laddove, dopo aver dato conto delle finalità perseguite in materia di costruzione delle opere pubbliche, dispone che: “sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono”; al comma 2 del medesimo articolo l'alinea recita: “Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni”; analogamente, all'articolo 5, il comma 1 indica le finalità perseguite in materia di liberalizzazione delle costruzioni private e il comma 2 dispone che “Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni”; infine, all'articolo 6, il comma 1 enuclea la

 

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finalità di ridurre e semplificare gli adempimenti burocratici e, al fine di darvi attuazione, il comma 2 dispone che “Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni”;

            il provvedimento si caratterizza inoltre come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate e siano oggetto di deroghe puntuali: ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 4, comma 2, lettera o), capoverso articolo 4; all'articolo 4, comma 2, lettera r), n. 4); al medesimo articolo 4, comma 2, lettera s), n. 2; all'articolo 7, comma 2, lettera s); all'articolo 8, comma 11; nonché all'articolo 10, comma 4, laddove si dispone che non trovi applicazione, con riferimento agli amministratori del consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, il disposto del comma 3 dell'articolo 2383 del codice civile; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in ambiti più vasti: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 5, comma 13, lettera a), che disciplina il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali; all'articolo 8, comma 5, lettera f), che consente alle parti – purché nessuna di esse sia un consumatore o una microimpresa – previo accordo, di derogare a norme di legge (e, segnatamente, all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993); all'articolo 9, comma 2, che consente ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare di derogare alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata; e, infine, all'articolo 9, comma 10, che autorizza la Fondazione per il merito istituita dal medesimo articolo, di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in deroga alle “disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385”;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge, all'articolo 5, comma 2, lettera c) e all'articolo 10, comma 28, reca due norme di interpretazione autentica, rispettivamente, delle disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni dettate dall'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; con riferimento alle suddette disposizioni, andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

            il decreto-legge, come si evince, seppur parzialmente, dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa, reca disposizioni che appaiono connesse con quelle recate da tre disegni di legge all'esame del Senato: si tratta, in particolare, dell'atto Senato n. 2156 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

 

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dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, dell'atto Senato n. 2494, recante “Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, nonché dell'atto Senato n. 2243 “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”, già approvato dalla Camera in prima lettura e del quale sono riprodotte numerose disposizioni; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie del diritto:

            il provvedimento, al comma 17 dell'articolo 4, novella il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, e al successivo comma 18 reca disposizioni di prima applicazione di quelle introdotte al comma 17, senza peraltro formularle in termini di novella al succitato decreto legislativo; a tale proposito, si segnala che la disposizione che delega il Governo ad emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli emanati in forza della legge n. 42 del 2009 risulta ancora aperta e il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, che scade attualmente entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi “principali” (quindi, nel caso del decreto legislativo n. 85 del 2010, il 25 giugno 2012) è oggetto di proroga (da due a tre anni) ad opera del disegno di legge S. 2729, già approvato, in prima lettura, dalla Camera;

            il provvedimento, all'articolo 5, commi 9, 13 e 14 reca disposizioni che rinviano alla potestà legislativa regionale, cui sono rimessi adempimenti da attuare con legge regionale, sulla base di precise linee di indirizzo e di cui la legge statale condiziona l'ambito temporale di applicazione, ancorché si versi in una materia – il governo del territorio – oggetto di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            esso, all'articolo 3, comma 8, lettera b), nel disporre che resta ferma “la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione”, contiene il riferimento ad un “procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali”, con riferimento al quale non indica né le modalità da seguire per l'anzidetta revisione, né quali siano gli strumenti a ciò deputati, stabilendo tuttavia che a tale procedimento dovrebbero applicarsi i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, la quale non risulta tuttavia ancora raggiunta;

 

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sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

            il provvedimento – ancorché il punto 7) della relazione recante l'analisi tecnico-normativa afferma che “Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate” – all'articolo 7, comma 2, lettere i), p) z) e aa), incide, mediante un'esplicita novellazione, su quattro disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione e, segnatamente, sui decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 10 novembre 1997, n. 444, 10 novembre 1997, n. 441, e 9 dicembre 1996, n. 695); esso incide inoltre su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 4, comma 15, che introduce puntuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; l'articolo 5, comma 2, n. 3), capoverso articolo 20 e n. 4), capoverso articolo 21, che novellano disposizioni di rango regolamentare recate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; l'articolo 7, comma 2, lettera q), che novella l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 41 del 1998); tali circostanze non appaiono conformi con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto, nel primo caso, si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, mentre in entrambi i casi si integra una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

            il decreto-legge demanda l'attuazione della normativa da esso recata a 9 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano, gli articoli 3, comma 4, 3, comma 6, lettera c), 4, comma 13, 4, comma 18, 6, comma 2, lettera b), n. 6, 6, comma 2, lettera d), n. 2), 10, commi 3, 22 e 24, lettera a)), per la cui emanazione prevede, nella maggior parte dei casi, una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di uno o più Ministri proponenti, uno o più Ministri concertanti e, talvolta, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o, ancora, l'acquisizione di pareri di altri organi; in un caso e, segnatamente, all'articolo 6, comma 2, lettera b) n. 6), specifica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia natura regolamentare; in un altro caso, invece, (articolo 3, comma 6, lettera c), si demanda l'adozione delle disposizioni attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “di natura non regolamentare”;

            in particolare, il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, affida a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su richiesta delle imprese operanti nel settore e previa intesa con le Regioni interessate, l'istituzione nei territori costieri dei Distretti turistico – alberghieri; all'articolo 3, comma 6, lettera c), demanda ad un decreto

 

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del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri di settore, la definizione delle disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS; all'articolo 4, comma 13, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta dei ministri di settore la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a inquinamento mafioso; all'articolo 4, comma 18, prevede che l'attribuzione dei beni oggetto dell'accordo o di intese tra Stato e enti locali per la razionalizzazione dei relativi patrimoni sia effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta del ministro di settore e con il concerto di altri ministri “competenti per la materia”; all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6, prevede, con riferimento agli atti e ai documenti la cui produzione a corredo dell'istanza non sia prevista dalla Gazzetta Ufficiale, che la relativa indicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro di settore e con il concerto del ministro “competente per la materia”; all'articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2), prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato “su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per [la] protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, siano adottate le disposizioni attuative delle modalità telematiche per i pagamenti alle ASL e l'invio dei referti medici; all'articolo 10, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro di settore previa intesa con altri ministri, l'introduzione, anche progressiva, dell'unificazione, sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria; all'articolo 10, comma 22, prevede che lo statuto dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; all'articolo 10, comma 24, lettera a), dispone che il contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche sia “determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella
 

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forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988;

            il decreto-legge, all'articolo 2, comma 8, prevede che i limiti di finanziamento che ciascuna regione del Mezzogiorno deve garantire in relazione al credito di imposta per l'assunzione, da parte dei datori di lavoro, di lavoratori a tempo indeterminato, venga stabilito mediante “decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”; analogamente, all'articolo 3, comma 2, dispone che i criteri di determinazione del corrispettivo annuo che i titolari del diritto di superficie sono chiamati a versare, venga determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 3, comma 6, lettera c), prima richiamato, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “di natura non regolamentare”, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1), demanda ad un “decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, la disciplina delle modalità e dei termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva; all'articolo 8, comma 4, lettere d) ed f), demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni finalizzate al riequilibrio territoriale e dei flussi di credito per gli investimenti nel Mezzogiorno; all'articolo 8, comma 5, lettera c), capoverso comma 361-quater, demanda ad un decreto di natura non regolamentare la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 361-bis e 361-ter; infine, all'articolo 9, comma 2, demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, l'adozione delle disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la ricerca strategica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata; a tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”;

sul piano del conferimento a soggetti privati di adempimenti connessi all'attuazione di disposizioni legislative:

            il provvedimento, all'articolo 9 – che fa sistema con l'articolo 4 della recente legge 30 dicembre 2010, n. 240 – prevede l'istituzione per legge di una Fondazione di diritto privato (“Fondazione per il merito”), alla quale, ai commi 5, 6 e 8 affida alcuni compiti attualmente svolti dal Ministero dell'istruzione;

 

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sul piano della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento presenta una struttura molto complessa, componendosi di dodici articoli, i primi dieci dei quali risultano mediamente molto lunghi, occupando quasi settanta pagine dello stampato della Camera; tali articoli si compongono di commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, risultando pertanto i preamboli esplicativi posti all'inizio di ogni articolo insufficienti a facilitare la lettura del testo;

            esso, in numerosi articoli (si vedano, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 9) contiene, al comma 1 di ciascuno di essi, una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite; tali premesse sono generalmente scritte in stile colloquiale, informale, divulgativo, che talora risultano molto dettagliate (si veda, in particolare, l'articolo 9, comma 1); l'anzidetta peculiare tecnica di redazione del testo si riscontra anche in altre disposizioni e, segnatamente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, che contiene una frase parentetica subordinata volta a specificare i settori nei quali è chiamata ad operare la fiscalità di vantaggio e utilizza, al fine di sottolineare come il decreto in esame rappresenti solo un prima misura cui ne seguiranno altre, l'espressione “per cominciare”; analoga finalità è perseguita anche dall'espressione utilizzata nell'articolo 6, comma 1, alinea, che contiene il riferimento a “una logica che troverà ulteriori [recte: ulteriore] sviluppo”; analoga tecnica redazionale si riscontra altresì all'articolo 2, comma 8, che, con riguardo alla definizione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, menziona i “notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari”; all'articolo 4, comma 16, che, tra le finalità perseguite, indica quella di “riconoscere massima attuazione al Federalismo demaniale”; all'articolo 8, comma 3, alinea, che indica, quale finalità perseguita, quella di: “accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni”;

            il decreto-legge, all'articolo 10, comma 26, dispone l'abrogazione dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”, utilizzando una formula abrogativa generica che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, “è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”;

            il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o incompleti; ciò si riscontra, in particolare, al comma 4 dell'articolo 8, che, alle lettere a) e b), richiama il “Testo unico bancario” senza utilizzare l'esatta dizione e senza indicarne gli estremi; al comma 11, reca erroneamente una deroga puntuale al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 1974, piuttosto che al comma 3 del medesimo articolo; al comma 1 dell'articolo 9, richiama dapprima correttamente il “decreto

 

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legislativo 27 luglio 1999, n. 297”; successivamente si riferisce “agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297”, citando un articolo non presente nel decreto legislativo, erroneamente identificato come legge; al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 9, erroneamente richiama “il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”, piuttosto che il comma 3 della legge succitata;

sul piano della corretta formulazione di singole disposizioni:

            il decreto-legge, reca espressioni poco chiare, imprecise o colloquiali; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 1, che fa riferimento ai progetti “finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.”; al comma 3, alinea, del medesimo articolo che, nell'introdurre una serie di definizioni, utilizza la dizione: “Operativamente:”; all'articolo 2, comma 1, che richiama “i requisiti oggi previsti dalla Commissione europea e specificati nei successivi commi” senza fare esplicito riferimento al regolamento (CE) 800/2008, indicato al comma successivo; all'articolo 3, comma 1, alinea, che introduce un diritto di superficie “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”; al comma 3 del medesimo articolo, laddove richiama la “salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti”; all'articolo 4, comma 5, laddove dispone che “Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, senza fare riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 5), il capoverso 1-bis, si riferisce a “dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari”; all'articolo 8, comma 5, lettera g), comma 6, lettera a) e comma 7, lettera d) e all'articolo 10, comma 23, si riferisce alla “presente legge” e non al “presente decreto”; infine, in alcuni casi esso utilizza l'espressione “soppresso” in luogo di “abrogato” (vedi, ad esempio, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 4, comma 2, lettere f) e g) e l'articolo 9, comma 16, lettere a) e b));

sul piano del coordinamento interno del testo:

            il provvedimento contiene talune incongruenze; in particolare, all'articolo 5, il comma 1, lettera c), indica, tra le novità introdotte nell'ordinamento al fine di “liberalizzare le costruzioni private”, la “tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la ‘cessione di cubatura’”; il successivo comma 3, invece, si limita a novellare l'articolo 2643 del codice civile, al fine di inserire tale contratto tra gli atti soggetti a trascrizione, senza al contempo introdurre la disciplina relativa all'anzidetto schema contrattuale; all'articolo 5, comma 14, secondo periodo, erroneamente fa riferimento al comma 6, lettera a), piuttosto che al comma 9, lettera a); all'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 6), sembra introdurre una normativa parzialmente ripetitiva di quella recata dai numeri 1) e 4); all'articolo 8, comma 6, lettera a), erroneamente fa riferimento al

 

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comma 2, piuttosto che alla lettera b) del medesimo comma; all'articolo 9, sia la rubrica (”Scuola e merito”), che il comma 3, contengono un riferimento anche al merito del sistema scolastico, che non sembra tuttavia oggetto dell'articolo stesso; all'articolo 11, comma 2, lettera b), erroneamente contiene un riferimento alle maggiori entrate derivanti, tra l'altro, dall'articolo 8, commi 5 e 11, piuttosto che dai commi 3 e 9 del medesimo articolo 8;

            inoltre, il provvedimento, in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, articolati in lettere, contiene due capoversi finali non contrassegnati né da lettere né da numeri;

            infine, il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); peraltro, nella relazione di accompagnamento si riferisce – sulla base di quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008 – in merito all'esenzione dall'obbligo di redigerla;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate:

            a) all'articolo 3, comma 4; all'articolo 3, comma 6, lettera c); all'articolo 4, comma 13; all'articolo 4, comma 18; all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6; all'articolo 6, comma 2, lettera d), n. 2); all'articolo 10, comma 3; all'articolo 10, comma 22 e all'articolo 10, comma 24, lettera a) – che demandano l'attuazione della normativa da essi recata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in regolamenti emanati, entro un termine prestabilito, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

            b) all'articolo 2, comma 8; all'articolo 3, comma 2; all'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1); all'articolo 8, comma 4, lettere d) ed f); all'articolo 8, comma 5, lettera c), capoverso comma 361-quater, e all'articolo 9, comma 2 – che demandano a decreti di natura non regolamentare l'attuazione delle disposizioni dagli stessi recate – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero da regolamenti di attuazione aventi

 

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la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

                sia chiarita la portata normativa dell'articolo 3, comma 8, lettera b), tenuto conto che esso si riferisce al “procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali” al quale dovrebbero applicarsi i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e che tale intesa non risulta tuttavia ancora raggiunta;

                all'articolo 4, comma 2, lettera a) – che novella l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), sostituendo le parole: “dall'applicazione del presente codice” con le seguenti: “dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice”, in ragione dell'esigenza, che si evince dalla relazione illustrativa, di “consentire una maggiore flessibilità nell'applicazione della disciplina dettata dal codice” – sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione;

                all'articolo 7, comma 2, lettera c), che – laddove aggiunge un periodo al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), riducendo da trenta a quindici giorni il periodo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede delle imprese in contabilità semplificata o dei lavoratori autonomi e dispone che “anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente” – sia esplicitato che la disposizione in questione modifica altresì il disposto del primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della succitata legge, la quale non contiene alcuna disposizione relativa al computo dei giorni lavorativi;

                all'articolo 9, che prevede l'istituzione per legge di una Fondazione di diritto privato (“Fondazione per il merito”), alla quale affida alcuni compiti attualmente svolti dal Ministero dell'istruzione, sia verificata la congruità del combinato disposto dei commi 6 e 16, che – nell'affidare ad atti dell'organo deliberante della Fondazione (con riferimento ai quali si verifica una sorta di silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla loro trasmissione al Ministero dell'istruzione) la definizione di alcuni aspetti prima demandata dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e abrogando conseguentemente le lettere c), d), i), l) ed m) del comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 240 – produce l'effetto di introdurre un regime giuridico differenziato tra le materie che saranno disciplinate con decreto ministeriale e quelle che troveranno la loro disciplina in atti della Fondazione, i quali, da un lato,

 

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sottraggono al parere della Conferenza Stato-Regioni alcuni profili della gestione del Fondo per il merito e, dall'altro, appaiono di incerto regime giuridico, anche in relazione alla loro ricorribilità;

                all'articolo 10, comma 1 – laddove novella l'articolo 7-vicies ter del decreto-legge n. 7 del 2005, al fine di introdurre il principio dell'obbligatorietà della carta d'identità elettronica come elemento di identificazione personale – sia coordinata la disposizione in questione con le disposizioni dettate dall'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il quale, salvo casi specifici, configura il rilascio della carta d'identità quale diritto della persona richiedente, nonché con le disposizioni dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il quale stabilisce, all'articolo 35, comma 1, che in tutti i casi nei quali nel medesimo testo unico viene richiesto un documento d'identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.

            Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa in merito all'esigenza che le disposizioni in oggetto siano adeguatamente coordinate con le preesistenti fonti normative, si segnala quanto segue:

                a) all'articolo 4, comma 2, lettera ii) – che introduce, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, il nuovo articolo 246-bis, relativo alla responsabilità per lite temeraria nei giudizi in materia di contratti pubblici – valutino le Commissioni l'opportunità di inserire tale disposizione nell'ambito del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010;

                b) all'articolo 4, commi da 3 a 12 – che introducono disposizioni volte a definire le modalità applicative delle norme recate dal comma 2 del medesimo articolo 4 che, a sua volta, modifica, nella forma della novella, il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), senza tuttavia essere inserite nell'ambito dell'articolo 253, rubricato “Norme transitorie” del succitato decreto legislativo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

                c) all'articolo 5, comma 11 e comma 13, lettera a) – che ampliano, in via transitoria e in modo non testuale, la portata normativa dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con l'estensione dell'istituto del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche al mutamento di destinazione d'uso – valutino le Commissioni l'opportunità di

 

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riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

                d) all'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3, che incide in via non testuale sull'ambito applicativo dell'articolo 19, comma 3, delle legge n. 241 del 1990, la disposizione di cui all'oggetto dovrebbe essere riformulata in termini di novella al succitato articolo 19;

                e) all'articolo 7, comma 2, lettera d) – che estende la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 12 della succitata legge n. 212 del 2000, prevedendo che le stesse si applichino anche nelle ipotesi di controlli effettuati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, senza al contempo novellare la disposizione in questione – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al menzionato articolo 12; si rileva, peraltro, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che le disposizioni della medesima legge “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”;

                f) all'articolo 7, comma 2, lettera t), n. 2, che incide in modo non testuale sull'ambito di applicazione dell'articolo 30 del decreto- legge n. 78 del 2010, sia riformulata la disposizione in questione in termini di novella;

                g) all'articolo 7, comma 2, lettera cc), che modifica, in modo non testuale, la portata normativa delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2007, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella al succitato articolo 2;

                h) all'articolo 8, comma 4, che – laddove introduce la nuova categoria dei “Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale” – amplia in modo non testuale il campo di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996, senza prevedere un opportuno coordinamento con il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, valutino le Commissioni l'opportunità di formulare la disposizione in questione in termini di novella e di coordinarla con le fonti preesistenti;

                i) all'articolo 8, comma 6, che introduce una nuova disciplina in materia della “rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario”, dovrebbe essere assicurato il necessario coordinamento dell'anzidetta disciplina con le disposizioni vigenti in materia, tra le quali, da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008;

                j) all'articolo 8, comma 7, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione dettata dalla lettera c) in termini di novella al regio decreto n. 1736 del 1933, recante disposizioni sull'assegno bancario;

                k) all'articolo 9, commi da 3 a 15 – che introducono un'articolata disciplina con la quale viene introdotta la Fondazione

 

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per il merito, con il compito, tra l'altro, di attivare l'assegnazione agli studenti più meritevoli delle risorse del Fondo per il merito istituito dalla legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università), nonché di gestire il Fondo in questione – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in questione in termini di novella all'articolo 4 della succitata legge n. 240 del 2010;

                l) all'articolo 9, comma 19, laddove modifica in modo non testuale il termine annuale fissato dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 255 del 2001 per le assunzioni del personale di ruolo nelle scuole e per le nomine dei supplenti annuali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto-legge;

            all'articolo 3, commi 1 e 2, che introduce un diritto di superficie sulle aree del demanio marittimo, valutino le Commissioni l'opportunità di coordinare la normativa in questione con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e, segnatamente, con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo che trasferisce alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico ed alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia;

            all'articolo 4, comma 1, alinea, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 1 – che indicano le finalità che la normativa introdotta nel corpo dell'articolo è volta a perseguire – dovrebbe chiarirsi la portata normativa delle disposizioni in questione, anche tenuto conto che al comma 2 di ciascuno di tali articoli, le modifiche introdotte alla normativa vigente sono precedute da espressioni quali “in particolare” o “tra l'altro”;

            all'articolo 5, comma 2, lettera c), recante una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – da interpretare nel senso che le stesse si applichino anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che non sostituiscano la disciplina prevista dalle leggi regionali in materia di denuncia di inizio attività e che, nei casi previsti dalla legge, non sostituiscano gli atti di autorizzazione o nulla osta – valutino le Commissioni l'opportunità di chiarire se si tratta di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo;

            all'articolo 5 – che, al comma 9 fissa un termine di sessanta giorni entro il quale le Regioni sono chiamate ad approvare leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree urbane degradate, sulla base di precise linee di indirizzo, ulteriormente specificate al comma 14 del medesimo

 

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articolo che fissa parametri aggiuntivi da applicare fino all'approvazione delle leggi regionali e, al comma 13, introduce una sorta di potere sostitutivo preventivo da parte dello Stato in caso di inerzia delle Regioni ed in presenza di un termine estremamente breve per l'approvazione delle leggi regionali – valutino le Commissioni la congruità delle disposizioni in questione, tenuto conto che si versa in una materia (il governo del territorio) oggetto di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            valutino le Commissioni l'opportunità di chiarire la portata normativa del combinato disposto del comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), n. 1), ultimo periodo, dell'articolo 7, che, con riferimento agli accessi della Guardia di Finanza, dispongono, il primo che essa “opera, per quanto possibile, in borghese” e, il secondo, che, “secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese”, senza attutire il precetto con espressioni del tipo “di norma” o “per quanto possibile”;

            all'articolo 10, comma 4, che, con esclusione della prima parte del primo periodo, riproduce pressoché testualmente i contenuti dell'articolo 19, commi 11 e 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, valutino le Commissioni l'opportunità di sopprimere la disposizione in questione, tenuto conto che essa appare priva di una reale portata normativa;

            all'articolo 10, comma 28, recante una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dall'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – da interpretare nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 135 del 2009, deve intendersi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico – valutino le Commissioni l'opportunità di chiarire se si tratta di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 8, comma 3 – laddove richiama gli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999 – dovrebbero precisarsi gli articoli cui si intende fare riferimento;

            all'articolo 9, comma 18, che richiama genericamente le disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124, dovrebbe indicarsi l'articolo cui si rinvia.

        Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            abbia cura il legislatore, nella redazione degli atti aventi forza di legge, di assicurare loro una struttura agile, limitando la lunghezza dei singoli articoli e assicurando che i commi, le lettere, i numeri e i capoversi di cui si compongono siano di facile individuazione;

 

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            abbia altresì cura il legislatore di formulare i precetti normativi utilizzando una terminologia chiara e precisa ed evitando di avvalersi di uno stile colloquiale, che poco si addice ad un testo normativo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminati il testo del disegno di legge n. 4357, recante “Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia” e gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI;

        premesso che:

            il decreto-legge è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale e può essere quindi ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

            le singole disposizioni del provvedimento sono riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o concorrente dello Stato e delle regioni, ed in particolare alla materia di “sistema tributario dello Stato”, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

        rilevato che:

            l'articolo 3, commi da 4 a 6, disciplina l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei territori costieri, di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo;

            come chiarito dalla Corte costituzionale, la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006);

            peraltro la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2009, ha precisato che con specifico riguardo al settore turistico la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce

 

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dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) ed ha contestualmente ribadito che in tali casi occorre “prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni”;

            in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale la disposizione in esame prevede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per l'istituzione dei distretti turistici;

        rilevato inoltre che:

            i commi da 9 a 15 dell'articolo 5 recano misure volte ad attivare una politica di riqualificazione urbana attraverso interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare con proprie leggi le necessarie demolizioni e le successive ricostruzioni;

            in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la materia dell'edilizia residenziale pubblica – non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione – si estende su diversi livelli normativi: in particolare la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricade nella materia “governo del territorio”, che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

            in particolare, i commi richiamati fissano alle regioni un termine di sessanta giorni per approvare specifiche leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree urbane degradate sulla base dei principi indicati nel comma medesimo, dettando una disciplina di dettaglio da applicarsi nelle regioni che non approvino proprie leggi in materia nel termine suindicato (sessanta giorni) e sino alla adozione delle medesime;

            nella sentenza n. 196 del 2004, sul condono edilizio straordinario, la Corte costituzionale ha ritenuto che “in considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina” statale introdotta dalla normativa impugnata;

 

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            la medesima sentenza ha tuttavia ritenuto incongruo, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la fissazione di un termine di 60 giorni per l'emanazione della normativa regionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva tale termine e rimettendo al legislatore statale la fissazione di un termine congruo per il legislatore regionale;

        rilevato ancora che:

            i commi 1 e 2 dell'articolo 9 – introducendo nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, e prevedendo inoltre che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la Ricerca Strategica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata – incidono sulla materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi” nonché sulla materia “governo del territorio” che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni;

            andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma;

        considerato che:

            l'articolo 9, commi 3-16, istituisce una Fondazione di diritto privato (“Fondazione per il merito”) cui vengono affidati alcuni compiti oggi svolti dal Ministero dell'istruzione, in particolare quello di realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari e di promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario;

            il comma 6 del citato articolo demanda alla Fondazione la definizione di alcuni profili (tra gli altri: le caratteristiche dei premi di studio e dei buoni studio nonché i criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito) che in precedenza erano stabiliti da decreti ministeriali, con la conseguenza che la stessa materia verrà disciplinata in parte con decreti ministeriali e in parte con atti della Fondazione (senza, per questa parte, il parere della Conferenza Stato-Regioni);

            la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2004 sulla gestione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli, ha sottolineato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia “attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse

 

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possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio. Tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia”;

            andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei profili per la gestione del fondo per il merito degli studenti universitari;

            andrebbe inoltre valutata l'effettiva opportunità di rimettere ad un ente di diritto privato (ancorché di origine pubblica) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano per altra parte disciplinati con decreti ministeriali;

        considerato altresì che:

            l'articolo 4, comma 2, lettera r), n. 4), introduce norme derogatorie alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico in materia di espropriazione), in particolare: estende a 7 anni la durata del vincolo preordinato all'esproprio; fissa un analogo termine temporale per l'emanazione del decreto di esproprio; prevede, inoltre, la possibilità di reiterare il vincolo con deliberazione motivata del CIPE, su istanza del soggetto aggiudicatore, e di prorogare il termine per l'emanazione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non supera i due anni;

            la Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) ha chiarito che la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione ovvero la proroga in via legislativa “non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale. Infatti possono esistere ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà...Invece, assumono certamente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga sine die o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza (sentenza n. 344 del 1995)”;

            peraltro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;

        rilevato che:

            l'articolo 9, comma 17, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica; la disposizione demanda a successivi provvedimenti, previo

 

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confronto con le organizzazioni sindacali, la puntuale definizione del piano medesimo, compresi i criteri in base ai quali effettuare le assunzioni;

            il piano può prevedere la “retrodatazione giuridica” dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico;

        considerato, infine, che:

            l'articolo 9, comma 21, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità;

            allo scopo viene integralmente sostituito l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che però conteneva altresì una specifica deroga alla disciplina della richiesta di trasferimento per i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile – di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 – ovvero che assistono persone con handicap,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, lettera r, n. 4), valutino le Commissioni di merito la congruità della disciplina ivi prevista in materia di durata del vincolo preordinato all'esproprio alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;

            b) all'articolo 5, comma 9, valutino le Commissioni la congruità del termine per l'adozione, da parte delle regioni, delle leggi regionali ivi previste;

            c) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma, atteso che le disposizioni in questione incidono sulla materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi” nonché sulla materia “governo del territorio” che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

            d) all'articolo 9, comma 6, andrebbe valutata l'effettiva opportunità di rimettere a un ente di diritto privato (ancorché fondato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quello

 

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dell'economia e delle finanze) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano in parte disciplinati con decreti ministeriali: in ogni caso, occorrerebbe prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei suddetti profili;

            e) all'articolo 9, comma 17, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la natura della “retrodatazione giuridica” ivi prevista;

            f) all'articolo 9, comma 21, andrebbe valutata l'opportunità di far salva la deroga prevista (fino all'entrata in vigore del decreto) per i portatori di handicap e per coloro che li assistono.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4357;

            rilevato che:

                l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), novella il comma 3-bis all'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di comunicazioni indesiderate;

                la nuova norma amplia l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali per mezzo del telefono, consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici ove finalizzato all'invio di comunicazione commerciale, di materiale pubblicitario (o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato) anche tramite posta cartacea;

                viene comunque fatto salvo il diritto di opposizione, mediante l'iscrizione della numerazione telefonica dell'interessato nel registro pubblico delle opposizioni;

                tale disposizione pone talune perplessità sotto il profilo dell'opportunità della sua previsione e, segnatamente, sotto il profilo del bilanciamento dell'interesse dell'impresa (a vedere ridotti gli oneri imposti dalla disciplina sulla privacy) con quello del cittadino (alla tutela della propria privacy), potendo incentivare pratiche e comunicazioni commerciali che realizzano forme di ingerenza, certamente “indesiderate”, nella sfera privata dei cittadini,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6).


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011;

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”;

            considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (legge n. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;

            ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: “4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo”;

            2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

 

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            3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: “La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;

            4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera b), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;

            5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;

            6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;

            7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette “salva precari” (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 134 del 2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;

            8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene “secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti”;

            9) all'articolo 9, dopo il comma 16, andrebbe aggiunto il seguente: “16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre

 

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2010, n. 240” sono soppresse le parole: “in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi”;

            10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;

            11) la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari – di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;

            b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;

            c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 4357, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
      rilevato che:

          il decreto-legge in esame reca misure di rilevante importanza nelle materie di competenza della Commissione, in primo luogo, per la disciplina delle opere pubbliche su cui si innesta un complesso intervento normativo di modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e di alcune norme del regolamento di attuazione del predetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

          sono altresì di considerevole importanza le misure recate dall'articolo 5, concernente interventi per l'edilizia privata, e dall'articolo 10, che al comma 11 istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;
      considerato che:

          il decreto in esame provvede a inserire misure finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento e diminuire il contenzioso, tra le quali il tetto alle riserve, la diminuzione del limite di spesa per le opere compensative, nonché la stretta correlazione delle varianti alla funzionalità dell'opera; tali misure devono essere coniugate con l'esigenza di un miglioramento della qualità tecnica della progettazione e della verifica della stessa qualità tecnica;

          talune disposizioni del decreto-legge necessitano di un adeguato coordinamento con la normativa vigente;

          tenuto conto di alcuni elementi di informazione e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti in sede referente,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o), prevedendo che il meccanismo di compensazione si attivi qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 15 per cento, rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione

 

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dell'offerta con il decreto ministeriale che reca le variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione, e che in tal caso la compensazione sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 15 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al medesimo decreto ministeriale che reca le variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione;

          b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 4, comma 2, lettera q), una modifica al comma 2 dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006, allo scopo di espungere il riferimento allo studio di fattibilità, che non è più previsto dal comma 19 come novellato dal decreto-legge in esame;

          c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire correttamente la novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera v), eventualmente riferendola alla fine del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 169 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e non alla fine del comma 3 dello stesso articolo 169;

          d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 4, comma 2, la lettera hh), o, quantomeno, di ridurre l'onerosità del limite ivi previsto del 20 per cento per l'importo complessivo delle “riserve”, in quanto, pur concordando con l'obiettivo di limitare la lievitazione dei costi in fase esecutiva, si ritiene che il perseguimento di tale obiettivo non possa eccessivamente gravare sulle imprese appaltatrici;

          e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative nel caso delle infrastrutture strategiche, ma di escluderlo per le infrastrutture ordinarie, in tal senso sopprimendo il comma 14 dell'articolo 4, in considerazione del fatto che queste ultime sono, praticamente nella totalità dei casi, di importo ridotto e tale che il tetto del 2 per cento costituirebbe un ostacolo insuperabile alla mitigazione degli impatti di natura sociale e territoriale delle stesse infrastrutture;

          f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di innalzare la soglia per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara anche per l'affidamento dei servizi di progettazione;

          g) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 5, comma 8, l'opportunità di sostituire le parole “piani volumetrici” con le seguenti: “planovolumetrici”;

          h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di formulare in maniera più chiara la definizione di aree urbane degradate di cui all'articolo 5, comma 9;

          i) valutino le Commissioni di merito, al fine di rafforzare i profili di indipendenza e di autorevolezza dell’istituenda Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, l'opportunità di modificare il comma 16 dell'articolo 10, prevedendo l'aumento da tre a cinque anni della

 

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durata della carica dei componenti dell'Agenzia, nonché di sopprimere il comma 21 del medesimo articolo 10;

          j) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle componenti di costo della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, atteso che tale competenza viene attribuita dall'articolo 10, comma 14, lettera c), del decreto in esame all'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

          k) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di attribuire alla istituenda Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche il compito di esprimersi in merito alla sussistenza delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società in house;

          l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel senso di prevedere una dichiarazione da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'effettivo possesso dei requisiti tecnici che mette a disposizione del partecipante alla gara.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4357, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, recante Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;

            premesso che:

                il provvedimento mira a realizzare una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia;

                le norme che rientrano nelle specifiche competenze della Commissione sono quelle di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di navi e di porti, di approdi per la nautica da diporto e di trasporti eccezionali su gomma;

 

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                alcune disposizioni, pur non rientrando nelle materie di competenza della Commissione, presentano comunque profili ad esse connessi;

            considerato che, in questo ambito:

                il comma 19 dell'articolo 4, che detta norme in favore di ANAS, potrebbe essere opportunamente integrato con una disposizione che consenta alla stessa ANAS di avvalersi anche dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, eseguiti tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza sulle strade da essa stessa gestite in via diretta, in modo da poterli destinare ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

                la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di cui all'articolo 10, comma 11, quale risultante dalla relazione tecnica che correda il disegno di legge in oggetto, per quanto meramente indicativa, potrebbe costituire un utile parametro di riferimento anche per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi di analoghe Agenzie, come l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di integrare il comma 19 dell'articolo 4 con una disposizione che consenta ad ANAS di avvalersi anche dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, eseguiti tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza sulle strade gestite in via diretta da essa stessa, in modo da poterli destinare ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

            b) si valuti l'opportunità di elevare a rango normativo, indicandoli espressamente nel provvedimento, i parametri utilizzati dalla relazione tecnica per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, in modo da renderli vincolanti ai fini dell'adozione dei successivi decreti ministeriali con cui saranno determinati i compensi dei componenti della predetta Agenzia nazionale nonché quelli dei componenti dei collegi di analoghe Agenzie, come l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo del disegno di legge n. 4357, recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;

            lamentata l'esiguità delle risorse impegnate per un provvedimento che si prefigge obiettivi ambiziosi che potrebbero in tal modo venire frustrati, non prevedendo fra l'altro impegni finanziari finalizzati a settori di particolare rilevanza, quali l'imprenditorialità giovanile e femminile, la ricerca e l'innovazione, le zone franche urbane;

            rilevato che, in relazione alle finalità di tutela degli utenti richiamate all'articolo 10, comma 11, sembrerebbe più opportuno prevedere l'istituzione di un'Autorità indipendente anziché dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

            richiamata la necessità di una accurata riflessione in relazione al ruolo attribuito alle prefetture nelle zone a cosiddetta “burocrazia zero”,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) al fine di favorire lo sviluppo delle reti di impresa nei distretti turistico-alberghieri, all'articolo 3, comma 6, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: “altresì” con la seguente: “comunque”;

            2) in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 4 sulla disciplina degli appalti, sia previsto un limite al massimo ribasso consentito, determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore e dal costo medio dei materiali utilizzati;

            3) all'articolo 8, comma 5, sia specificato che le modifiche introdotte in relazione ai criteri di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non incidano negativamente sulla sua funzionalità ed efficacia al fine di tutelare le imprese di più piccola dimensione;

            4) sia soppresso il comma 10 dell'articolo 8;

            5) in linea con gli indirizzi dello Small business Act si preveda che l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese avvenga nel rispetto dei principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità, nonché più in generale, sia stabilito che il sistema di

 

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tracciabilità si applichi solo per i rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina europea, e che il sistema entri comunque in vigore a decorrere dal 2012 per tutti i soggetti obbligati;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) al fine di favorire lo sviluppo delle imprese nazionali ed europee che operano nel campo delle energie rinnovabili, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere tariffe incentivanti differenziate sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici fabbricati o assemblati nell'Unione europea, le quali privilegino la minore distanza tra il luogo di installazione dell'impianto e quello di realizzazione dei pannelli solari;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure finalizzate alla effettiva realizzazione degli sportelli unici delle imprese, quali strumenti fondamentali per lo snellimento e la razionalizzazione delle procedure destinate all'avvio dell'attività imprenditoriale;

            c) a tutela dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è opportuno che la stazione appaltante adotti misure adeguate di pubblicità non solo nella fase ex-post – come già previsto dalla norma – ma anche in quella ex-ante;

            d) appare inoltre necessario assicurare che anche per i nuovi atti regolamentari e i provvedimenti a carattere generale dello Stato sia prevista la misurazione degli oneri;

            e) in relazione all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un esplicito assenso per ricevere le comunicazioni commerciali, innovando l'attuale disciplina che prevede solo un diritto di opposizione.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011;

            rilevato che, in attuazione di talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere, il provvedimento in esame interviene in distinti settori dell'ordinamento, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese nonché il rilancio

 

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dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, garantendo il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

            preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 2, in materia di credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno;

            ritenute altresì di indubbia rilevanza, talune disposizioni dell'articolo 4, che, modificando il Codice dei contratti pubblici – in particolare l'articolo 38 – intervengono sulle cause di esclusione delle imprese da appalti per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

            segnalato inoltre che tali ultime disposizioni, nel chiarire che le violazioni si intendono gravi con riferimento all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali, con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), modificano altresì il comma 1 dell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici nel senso di escludere le imprese da appalti se non in regola con la legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili, sopprimendo il riferimento alla mancata presentazione della certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 68 del 1999;

            giudicate di rilievo le norme contemplate agli articoli 7 e 8, in materia di gestione operativa della riscossione coattiva da parte dell'INPS e di contratto di inserimento delle donne prive di un impiego da almeno 6 mesi;

            tenuto conto che il provvedimento, all'articolo 9, prevede, inoltre, importanti disposizioni in materia di personale scuola (docente e ATA), al fine di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, affrontando le problematiche conseguenti all'utilizzo in tale settore di contratti di natura flessibile;

            preso atto che neanche con il testo in esame viene individuata una soluzione in ordine ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, ai quali non è stata tuttora garantita una deroga temporanea che consenta la prosecuzione del loro impiego, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto, senza peraltro determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 1.7, valutino le Commissioni di merito la possibilità di reintrodurre nel testo il

 

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riferimento alla mancata presentazione della certificazione che attesti il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di evitare che vi sia il rischio di un possibile affievolimento dei controlli sul rispetto di questa fondamentale normativa;

            b) all'articolo 5, dopo il comma 2, si rileva l'opportunità di introdurre una disposizione aggiuntiva al fine di ripristinare la presentazione della documentazione relativa alla regolarità dell'impresa da parte del committente all'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori privati, estendendo altresì l'area di applicazione della normativa relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC);

            c) vista l'assoluta rilevanza del tema, anche ai fini della promozione di misure di riequilibrio e di equità, occorre poi esaminare l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge talune disposizioni in materia pensionistica, al fine di affrontare e risolvere le problematiche emerse con riferimento alla ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), considerato che alcune categorie di lavoratori – tra cui gli elettrici e i telefonici (ma non solo) – si trovano, a causa dell'applicazione delle predette disposizioni, nella condizione di dover sborsare ingenti somme in vista della ricongiunzione di contributi versati presso fondi diversi e del relativo accesso al trattamento pensionistico;

            d) considerata la significativa valenza sociale di una simile iniziativa, andrebbe, infine, valutato un possibile intervento normativo che, riordinando nel complesso la materia, favorisca il riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, semplificando le relative procedure e incrementando, al contempo, la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 4357, recante “Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”,

 

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            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 4357, recante “Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si invitano le Commissioni di merito a valutare favorevolmente le proposte di modifica volte ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per aspetti specifici del mondo dell'agricoltura e della pesca.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4357, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, recante “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”;

            tenuto conto della raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia (testo in inglese), presentata il 7 giugno 2011;

            rilevato, in particolare, che la raccomandazione invita l'Italia:

                a dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011;

                ad aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti;

                a promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi;

                a migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di capital-venture;

 

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                ad accelerare le procedure di co-finanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego;

        considerato che:

            con riferimento agli articoli 1 e 2, le disposizioni agevolative in materia fiscale ivi previste dovranno sottostare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 800/2008;

            con riferimento al comma 9 dell'articolo 2, appare opportuno garantire un'informazione al Parlamento in ordine al confronto in corso tra Governo e Unione europea sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale;

            con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 3, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) in materia di concessioni demaniali marittime, relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

            con riferimento all'articolo 4, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 19 maggio 2009 (causa C-538/07), per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche di imprese tra loro collegate, ha affermato che “il compito di accertare se il rapporto in questione abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte [...] richiede un esame ed una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare”;

            con riferimento al comma 19 dell'articolo 4, l'ANAS Spa è considerata dall'Unione europea come facente parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche;

            con riferimento all'articolo 8, comma 5, lettera e), la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato, nel corso del tempo, alcuni precisi criteri per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica a società in-house quali quelli dell'integrale partecipazione pubblica della società, del controllo pieno esercitato dall'amministrazione pubblica sulla società e dello svolgimento da parte della società di un'attività assolutamente prevalente nei confronti dell'amministrazione pubblica;

        rilevato altresì che:

            per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 6, la modifica apportata dal provvedimento all'articolo 130, comma 3-bis, del codice della Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) appare coerente con il diritto dell'Unione europea, mentre permangono dubbi sulla compatibilità europea della disposizione dell'articolo 130, comma 3-bis, nel suo complesso; ciò premesso, appare comunque opportuno prevedere a questo riguardo un meccanismo di esplicita autorizzazione,

 

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anziché di “silenzio-assenso” per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

            per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 8, la disposizione appare riconducibile a finalità generali della politica agricola comune quali quella di consentire un efficace utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e quella di aumentare la liquidità disponibile degli agricoltori,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 1, di premettere le seguenti parole: “Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 31 del predetto Regolamento”;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 9 dell'articolo 2, di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: “Il Governo comunica tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea le determinazioni assunte in merito dalla Commissione europea.”;

            c) valutino le Commissioni di merito l'idoneità della disposizione di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, a superare i profili problematici evidenziati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

            d) valutino le Commissioni di merito la coerenza delle modifiche introdotte dall'articolo 4 in materia di verifica di eventuali collegamenti tra imprese partecipanti a gare pubbliche con i principi in materia affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

            e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di “silenzio-assenso”, per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

            f) valutino le Commissioni di merito la coerenza della nuova classificazione contabile dei contributi ad ANAS con le regole di contabilità europee;

 

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            g) valutino le Commissioni di merito la coerenza della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), che estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentati la deroga al divieto di partecipazione a gare pubbliche per le società titolari di servizi pubblici affidati senza gara, con i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamenti in-house.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante: “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”;

            rilevato che le misure del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; preso atto altresì che talune disposizioni afferiscono a profili di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, quali la tutela della salute; il governo del territorio; la ricerca scientifica e tecnologica; i porti e aeroporti civili; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e la promozione e organizzazione di attività culturali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 in materia di appalti, federalismo demaniale, edilizia privata, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti di programma per la ricerca;

            2) siano previste, all'articolo 3, misure tese a coordinare le norme ivi contenute in materia di reti d'impresa, di zone a burocrazia zero e di distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto con le leggi regionali in vigore.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

      1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

                al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato»;

            al comma 3:

                alla lettera a):

                    al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

                al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;

            al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

        All'articolo 2:

            al comma 2:

                al terzo periodo, le parole: «dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento»;

            al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            al comma 7:

                alla lettera a), le parole: «se, il numero complessivo dei dipendenti, è» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è»; e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

 

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                alla lettera c), le parole: «sono state irrogate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

            dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni»;

            al comma 8, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro della gioventù,» sono inserite le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

            al comma 9:

                al terzo periodo, le parole: «ex lege n. 183/1987» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;

                dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione europea alla copertura degli oneri si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate».

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). – 1. In coerenza con la decisione assunta nel »Patto Europlus« del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

 

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stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013.
        3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
        4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

        All'articolo 3:

            i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

            al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»;

            al comma 6:

                all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

              alla lettera a), al primo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter», e, al secondo periodo, la parola: «altresì» è sostituita dalla seguente: «comunque»;

 

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                alla lettera b), le parole da: «gli eventuali maggiori oneri» fino alla fine della lettera sono soppresse;

                alla lettera c):

                    al secondo periodo, le parole: «, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti»;

                    al terzo periodo, dopo le parole: «sono emanate» sono inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

            dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, nonché di favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS o all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.

 

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        7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 7-bis.
        7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenuti relativi all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
        7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

        “PARAGRAFO 3

        REQUISITI VISIVI E UDITIVI

        A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

        In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

 

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        B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

        In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

        C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; in tal caso la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.

        D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

        E. In caso di trapianto corneale la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.

        F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente nautica a due anni.

        G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

        H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica”.

        7-sexies. Coloro ai quali sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, possono chiedere agli Uffici competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

        7-septies. L'Annesso 1 e l'Annesso 2 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dagli Annessi 1 e 2 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

            al comma 8, lettera b), le parole: «delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «appositamente definiti nell'ambito»;

 

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            nella rubrica, le parole: «Distretti turistico-alberghieri» sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».

        All'articolo 4:

            al comma 2:

                alla lettera b):

                    al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;

                    al numero 1.2), le parole: «gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»;

                    il numero 1.4) è soppresso;

                    il numero 1.7) è soppresso;

                    al numero 1.9), la parola: «eliminate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

                    al numero 2), la parola: «limitatamente» è sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;

                    al numero 4), capoverso 2:

                        al secondo periodo le parole: «le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione»;

            il terzo periodo è soppresso;

            al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;

            alla lettera c):

                al numero 1), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

            dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: “attività di qualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari”»;

 

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            dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11”»;

            la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                «e) all'articolo 48, dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: “Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

            dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

                «e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento”;

                e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “Alle procedure ristrette” sono inserite le seguenti: “per l'affidamento di lavori,”»;

            dopo la lettera g) è inserita la seguente:

                «g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: “nelle procedure ristrette relative a” sono inserite le seguenti: “servizi o forniture, ovvero a”»;

            dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

                «i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

            i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata»;

 

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            alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;

            dopo la lettera m) è inserita la seguente:

            «m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “quarantamila euro”»;

            alla lettera o):

                all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;

            al capoverso comma 4, le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

            alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;

            alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

        «2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. La valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni

 

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competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare”;

        2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso»;

            alla lettera s):

                il numero 1) è sostituito dal seguente:

        «1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;

            dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità”»;

            il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        “5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

        5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera”»;

            alla lettera t):

                al numero 1) è premesso il seguente:

        «01) al comma 5, primo periodo, le parole: “nei tempi previsti dall'articolo 166.” sono sostituite dalle seguenti: “nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.”»;

            al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;

 

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            alla lettera u):

                al numero 1) sono premessi i seguenti:

        «01) nella rubrica, la parola: “definitivo” è sostituita dalla seguente: “preliminare”;

        02) al comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all'articolo 166” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 165”»;

            il numero 1) è sostituito dal seguente:

        «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto preliminare” e il quarto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare”»;

            il numero 2) è sostituito dal seguente:

        «2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; al terzo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare”»;

            il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) al comma 4, primo periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno” e le parole: “ricezione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “ricezione del progetto preliminare”»;

            dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove già approvato” sono soppresse»;

            il numero 4) è sostituito dal seguente:

        «4) al comma 6, primo periodo, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare” e le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”»;

            la lettera v) è sostituita dalla seguente:

            «v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi” sono inserite le seguenti: “ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti”»;

            alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

            la lettera cc) è sostituita dalla seguente:

            «cc) all'articolo 189:

                1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente

 

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generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie”;

                2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: “di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché”»;

            alla lettera dd), le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;

            alla lettera gg):

                al numero 1) è premesso il seguente:

        «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale”»;

            al numero 4), la parola: «composizione» è sostituita dalla seguente: «commissione»;

            alla lettera ii):

            all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

            al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «104» è sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»;

            alla lettera ll):

                dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «1-bis) al comma 15, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”»;

            al numero 3), capoverso 20-bis, le parole: «all'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 122»;

            alla lettera mm):

                al numero 1), le parole: «le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all'8 per cento”»;

                al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»;

                al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»;

 

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            la lettera
nn) è sostituita dalla seguente:

                «nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

                    1) le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”;

                    2) prima delle parole: “Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori” è inserita la seguente tabella:

        “Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa
Codice fiscale
Categoria
Importo in cifre
Importo in lettere
         
         
         

”»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali di cui agli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;

            dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità»;

            al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari già approvati»;

 

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            al comma 10, la parola: «u)» è soppressa;

            dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data»;

            al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalità tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;

            dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        «14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

            al comma 15:

                dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

                    «a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;

                    a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

                    a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;

                    a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”»;

            alla lettera b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;

 

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            dopo la lettera b) è inserita la seguente:

                «b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: “secondo periodo” sono soppresse»;

            alla lettera c):

            i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

        «1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”»;

        2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: “centottantunesimo” è sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e, al secondo periodo, le parole: “OG 10” e “OS 20” sono soppresse»;

            dopo il numero 2) è inserito il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

            “12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento”»;

            i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

        «3) al comma 14, primo periodo, la parola: “centottantesimo” è sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo” e le parole: “OG 10” e “OS 20” sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna

 

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delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5“»;

        4) al comma 15, primo periodo, la parola: “centottantunesimo” è sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e le parole “OG 10” e “OS 20” sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5”»;

            al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;

            dopo la lettera d) è inserita la seguente:

                «d-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali”»;

            al comma 16:

            dopo la lettera d) è inserita la seguente:

                «d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: “, comunque,” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, rinnovabili una sola volta”»;

            la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) all'articolo 146:

                1) al comma 4, terzo periodo, la parola: “valida” è sostituita dalla seguente: “efficace”;

                2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole”;

 

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                3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “degli enti locali,” sono inserite le seguenti: “agli enti parco,”;

                4) al comma 7, primo periodo, le parole: “141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)”; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”;

                5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità”;

                6) al comma 11, le parole: “diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed” sono soppresse;

                7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        “14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134”;

                8) il comma 15 è abrogato»;

            al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis:

            al primo periodo, dopo le parole: «ovvero ad altri enti territoriali,» sono inserite le seguenti: «qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia del demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

            al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296».

            dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

        «19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: “il Fondo è ripartito” sono inserite le seguenti: “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

 

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per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché”».

        All'articolo 5:

            al comma 1:

                alla lettera d), la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

                dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

            «h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti»;

        al comma 2:

            alla lettera a):

            dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        “4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”»;

            il numero 2) è soppresso;

            alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: «corredata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata delle», le parole: «a mezzo posta con raccomandata» dalle seguenti: «mediante posta raccomandata» e, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: », ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica»;

 

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            al comma 3:

                all'alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

                il capoverso 2-bis) è sostituito dal seguente:

        «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»;

        dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:

        «Art. 2645-quater.(Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli). – Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni e i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».

        3-ter. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

        «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

 

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            al comma 4, la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1o settembre 2011»;

            al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16”»;

        al comma 9, alinea, le parole: «le Regioni,» sono sostituite dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente

 

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decreto» dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

        al comma 13:

            all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale»;

        al comma 14:

            al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            al secondo periodo, le parole: «comma 6 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera a)».

      All'articolo 6:

        al comma 1:

            all'alinea, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla seguente: «ulteriore»;

            dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            «d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;

                alla lettera e), le parole: «un autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'autorizzazione»;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»;

            al comma 2:

                alla lettera a), numero 2), alinea, le parole: «, comma 5,» sono soppresse;

                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali,

 

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di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico”»;

            alla lettera b):

                al numero 1), le parole: «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2011,»;

                al numero 6), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

            alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004»;

            alla lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

        «2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

        dopo la lettera d) è inserita la seguente:

        «d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

                1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “entro il 31 marzo di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente: “annualmente”;

 

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                2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

        “248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS”;

                3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”;

                4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        “Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”;

        4.2) l'articolo 18 è abrogato»;

            la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        “9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio”»;

            alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni» sono inserite le seguenti: «e per la coesione territoriale»;

 

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        sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        “3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

        3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie”»;

            f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: “dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalla seguenti: “dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro”;

            f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

        “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei

 

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libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

        Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”;

                f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

        “Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

            a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

            b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

        2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

        3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

        4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

 

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            f-sexies) al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

        “Art. 9-bis. – (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). – 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

        3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

        4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

        5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

            f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le

 

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predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

            f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1o giugno 2012»;

        dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma l, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

        2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”».

        All'articolo 7:

            al comma 1:

                alla lettera p), le parole: «mediante di atto notorio» sono sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        «t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati»;

            Al comma 2:

                all'alinea, le parole: «in particolare» sono soppresse;

 

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            alla lettera a):

                all'alinea, dopo le parole: «Raccomandazione 2003/361/CE» sono inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

            al numero 1):

                al primo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse, e dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

                l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese»;

                al numero 2), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

                al numero 5), le parole: «9 ottobre 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

            alla lettera b), le parole: «comma 2, lettera e), m), p), r)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere e), m), p) e r)e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti: «alla lettera a)»;

            alla lettera c), dopo le parole: «non può essere superiore a quindici giorni» sono inserite le seguenti: «lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre,» e le parole: «autonomi; anche in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi. In entrambi i casi»;

            alla lettera d), le parole: «del legge del 27 luglio 2000 n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

            alla lettera e), numero 2), dopo la parola: «successivi.» è inserito il seguente periodo: «L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni»;

            la lettera f) è soppressa;

            alla lettera h):

            al primo periodo, le parole: «le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi»;

 

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            al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

            alla lettera i), le parole: «nell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;

            alla lettera m), le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire seicento milioni»;

            alla lettera n):

                al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «alinea»;

                al numero 2.1), dopo le parole: «dell'imposta» è inserita la seguente: «regionale»;

                al numero 2.2), la parola: «eliminata» è sostituita dalla seguente: «soppressa»;

        il numero 3) è sostituito dai seguenti:

            «3) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”;

            3-bis) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza degli elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)”»;

                al numero 4), le parole: «ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini»;

        alla lettera p), il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-bis;

        alla lettera s), le parole: «approvato con del» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «è aggiunto il seguente paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi», le parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

        alla lettera t), numero 2), le parole: «dal successivo numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dal numero 3) della presente lettera»;

 

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        alla lettera u) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            «3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        “6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito”»;

        dopo la lettera u) è inserita la seguente:

        «u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        “2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”»;

        la lettera v) è soppressa;

            alla lettera aa):

                ai numeri 1) e 2), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

                al numero 3), dopo le parole: «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «dei commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

            dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

                «cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

                cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    1) al comma 1:

                        1.1) alla lettera a), dopo le parole: “depositi fiscali” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;

 

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                        1.2) alla lettera b), dopo le parole: “depositi doganali” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93,”;

                    2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “dei beni dal deposito” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo”;

                    3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: “in un deposito IVA” sono inserite le seguenti: “previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”;

                    4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate”»;

                dopo la lettera dd) è inserita la seguente:

            «dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità»;

        alla lettera ee), primo periodo, la parola: «partecipazione» è sostituita dalla seguente: «partecipazioni» e dopo la parola: «ovvero» è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

        alla lettera gg), le parole: «a decorre» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

        sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

                «gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” sono soppresse;

                gg-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

                gg-quater) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

                1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

                2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

            gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

            gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

            gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):

                1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

                2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da “degli enti locali” fino a “dati e” sono sostituite

 

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dalle seguenti: “tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito di accedere ai dati e alle”;

                3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

                4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

            gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

            gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.    546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        “5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa”;

            gg-decies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sull'istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.    546, introdotto dalla lettera gg-novies) del presente comma, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti;

            gg-undecies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

                1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    917;

                2) ottomila euro, negli altri casi;

 

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            gg-duodecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

            a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    917;

            b) ottomila euro, negli altri casi”;

                2) al comma 2, le parole: “all'importo indicato” sono sostituite dalle seguenti: “agli importi indicati”;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.    557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.    133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.    445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.    557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.    133 del 1994, e successive modificazioni.

        2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.    557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.    133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento

 

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delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

        2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

        2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, e successive modificazioni, le parole: “la metà” sono sostituite dalle seguenti: “un terzo”.

        2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, e successive modificazioni, dopo la parola: “ruolo” sono inserite le seguenti: “, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,”.

        2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.    602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.    244, le parole: “tre punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “un punto percentuale”.

        2-novies. All'articolo 19, comma l, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.    504, e successive modificazioni, le parole: “La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane” sono sostituite dalle seguenti: “L'Ufficio delle dogane”».

        All'articolo 8:

            al comma 1, lettera b), le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008» sono soppresse;

            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello”»;

            al comma 3:

                alla lettera b), le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «articoli 69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 69 a 77»;

                alla lettera c):

                    al numero 1) è premesso il seguente:

        «01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale”»;

 

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                    al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.    270» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.    270» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;

                    al numero 4), capoverso 1, ultimo periodo, le parole: «del R.D.» sono sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;

                    al numero 5):

            all'alinea, le parole: «il primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

            il capoverso e) è ridenominato con la seguente lettera: «d-bis)»;

            al comma 4:

                alla lettera a), le parole: «Testo unico bancario e» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.    385, e delle»;

                alla lettera b), le parole: «Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al citato decreto legislativo n.    385 del 1993»;

                alla lettera c), le parole: «di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) del presente comma»;

                alla lettera e), le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)» e le parole: «di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d)»;

                alla lettera g), le parole: «, della legge n.    191 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2009, n.    191»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

            a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.    2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.    81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;

            b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi

 

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dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

            c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

            d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

            e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.    122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

            f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'applicazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; a tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto Ministeri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

            g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.    122»;

 

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            al comma 5:

            alla lettera a):

            al numero 1), le parole: «n.    266» sono sostituite dalle seguenti: «n.    266,»;

            al numero 3), dopo la parola: «dopo» sono inserite le seguenti: «le parole» e le parole: «di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di finanziamento,»;

            alla lettera b), le parole: «di concerto con del» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il» e dopo le parole: «del Fondo di cui al decreto del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

            alla lettera c):

            al capoverso 361-bis:

            all'alinea, le parole: «fino al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento» e le parole: «sono destinate» dalle seguenti: «è destinata»;

            i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere a), b) e c);

            al capoverso 361-ter, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 361-bis»;

        la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            «f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.    385, è inserito il seguente:

                “2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.    11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”»;

        la lettera g) è sostituita dalla seguente:

            «g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.    385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci»;

        al comma 6:

            alla lettera a), le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «150 mila euro»

 

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dalle seguenti: «200 mila euro», le parole: «al comma 2 del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera b)» e le parole: «30 mila euro» dalle seguenti: «35 mila euro e salvo diverso accordo tra le parti»;

            alla lettera b), dopo le parole: «la rinegoziazione assicura» sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,» e la parola «reuters» è sostituita dalla seguente: «Reuters»;

            alla lettera d):

            al primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

            al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

        al comma 7:

            alla lettera b):

                al numero 1), l'alinea è sostituito dal seguente:

        «1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

                al numero 2), le parole da: «l'articolo 45» fino a: «con dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

        “3) con dichiarazione”»;

            al numero 3), l'alinea è sostituito dal seguente:

        «3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

                al numero 4), le parole: «comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «comma 3» dalle seguenti: «terzo comma»;

            alla lettera c):

                le parole: «le copie informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 66 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            “Le copie informatiche”»;

                le parole: «delle successive lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.    70»;

            alla lettera d), le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            alla lettera f), le parole: «le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n.    1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche apportate al regio

 

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decreto 21 dicembre 1933, n.    1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla»;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n.    386, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        “3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n.    445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”»;

            al comma 8:

                alla lettera b), le parole: «120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n.    385» sono sostituite dalle seguenti: «120-ter;

                alla lettera c), numero 2), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;

            al comma 9:

                alla lettera c):

        al capoverso 4, quinto periodo, le parole: «degli risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati»;

        al capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «sostitutiva delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «nella misura»;

                alla lettera d), capoverso comma 5, al terzo periodo, le parole: «la restante parte» sono sostituite dalle seguenti: «, per la restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il 16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;

                alla lettera e), dopo le parole: «all'imposta sostitutiva di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;

        il comma 10 è soppresso;

        al comma 11, le parole: «nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n.    795/2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento (CE) n.    1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n.    73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n.    1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e le parole: «al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n.    727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.    30 del

 

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31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n.    727»;

        è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.    269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.    326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: “consorzi con attività esterna”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti”»;

            b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché da liberi professionisti”».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. – (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). – 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

        2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.    139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

        All'articolo 9:

        al comma 1:

            al primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,»;

            il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.    14 del 18 gennaio 2001»;

            al comma 2, le parole: «ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1997,

 

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n.    297» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,»;

            al comma 4, le parole: «delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca»;

            al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei donatori» aggiungere le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.    240,»;

            al comma 6, lettera e), il capoverso è soppresso;

        dopo il comma 6 è inserito il seguente:

            «6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi»;

        al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio 2011 n.    10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.    225» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.    225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.    10»;

        al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

        al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2010, n.    240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2010, n.    240»;

        al comma 16, lettera b), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

        al comma 17:

            al primo periodo, le parole: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.    133 » sono sostituite dalle seguenti: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.    112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.    133»;

            al secondo periodo, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,»;

            è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate

 

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situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

        al comma 18, le parole: «di cui alla legge 3 maggio 1999, n.    124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.    449, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n.    124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.    165,»;

        il comma 19 è sostituito dal seguente:

        «19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.    255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.    333, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1 e 2, le parole: “31 luglio”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”;

            b) il comma 3 è abrogato»;

        al comma 20, le parole: «è così modificato “a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: “A decorrere», dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012» sono inserite le seguenti: «, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,», le parole: «in forza dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in forza dell'articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.    131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.    124, è effettuato con cadenza triennale»;

        dopo il comma 20 è inserito il seguente:

        «20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.    137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.    169, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: “il biennio 2009/2010” e le parole: “nell'anno accademico 2007/2008” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014” e “negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009”;

            b) al comma 1, dopo le parole: “corsi del IX ciclo” e dopo le parole: “scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)” sono inserite rispettivamente le seguenti: “e i successivi semestri aggiuntivi” e “ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.    21 del 9 febbraio 2005 e n.    85 del 18 novembre 2005”;

            c) al comma 2, le parole: “il primo corso” sono sostituite dalle seguenti: “il primo e il secondo corso”;

 

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            d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti”;

            e) al comma 3, le parole: “nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica” e le parole: “ai corsi quadriennali sopra indicati” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A” e “ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati”»;

        il comma 21 è sostituito dai seguenti:

        «21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente:

            “I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

            21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente».

        All'articolo 10:

        al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

        al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 ed» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

 

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        al comma 5:

            alla lettera a), capoverso, la parola: «à» è sostituita dalla seguente: «a» e le parole: «la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «la loro residenza»;

            alla lettera b), numero 2), la parola: «esentate» è sostituita dalla seguente: «esentati»;

            alla lettera c), capoverso, le parole: «su una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;

        al comma 9, primo periodo, le parole: «procedure concorsuali a capo reparto» sono sostituite dalle seguenti: «procedure concorsuali per la nomina a capo reparto»;

        al comma 11, le parole: «Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;

        al comma 14:

        alla lettera a), la parola: «comminando» è sostituita dalla seguente: «irrogando»;

        alla lettera c), le parole: «, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività»;

        alla lettera d), le parole: «sia pienamente realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati» e le parole: «intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;

        alla lettera l), le parole: «che è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «e la trasmette»;

        al comma 16:

        il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

        all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo contabile» sono sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;

 

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        al comma 17:

        al secondo periodo, le parole: «Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dà attuazione», la parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole: «assicura gli adempimenti» dalle seguenti: «assicura l'esecuzione degli adempimenti»;

        il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile»;

        al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico»;

        al comma 19:

        al primo periodo, la parola: «direttamente» è sostituita dalla seguente: «, direttamente»;

        al secondo periodo, le parole: «, per l'intera durata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;

        al comma 20:

            al primo periodo, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti» e le parole: «nei settore» dalle seguenti: «nel settore»;

            al terzo periodo, le parole: «si applica la» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano una»;

            al quarto periodo, le parole: «di tali sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo»;

            al comma 22, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

        al comma 23:

        al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22», dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle seguenti: «del presente decreto»;

        al secondo periodo, le parole: «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22»;

 

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        al comma 24:

        alla lettera a), primo periodo, la parola: «relativo» è soppressa e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

        al comma 25, la parola: «applicazione» è sostituita dalla seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite»;

        al comma 26, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

        dopo il comma 26 è inserito il seguente:

        «26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.    104. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis.(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.    188, e successive modificazioni, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

        “11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n.    166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

        11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di

 

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trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

        11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter”».

        All'articolo 11:

        al comma 2:

            all'alinea, le parole: «dal precedente comma» son o sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;

            alla lettera a), le parole: «della soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abrogazione»;

            alla lettera b), le parole: «5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 9”.

 

Pag. 89

Allegato 1
(Articolo 3, comma 7-septies)

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

Allegato 2
(Articolo 5, comma 4-bis)

«Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note
1 Esecuzione di formalità    

1.1
per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

35,00
Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

1.2
per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

55,00
 
2 Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio    

2.1
ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile    

2.1.1
ricerca su base informativa:
per ogni nominativo richiesto
ovvero
per ciascuna unità immobiliare richiesta
ovvero
per ciascuna richiesta congiunta

    
7,00
L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.

2.1.2
per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico

    
3,50
L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
 

Pag. 94

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

2.1.3
ricerca nei registri cartacei:
per ogni nominativo richiesto
    
3,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.

2.1.4
per ogni titolo stampato
per ogni nota stampata

8,00
4,00
È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.

2.1.5
per ogni nota o titolo visionati

4,00
Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

2.1.6
tentativo di accesso non produttivo

0,15
L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
3 Ricerca di un soggetto in ambito nazionale    

3.1
per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale

20,00
Il servizio sarà fornito progressivamente.
4 Certificazione:    

4.1
certificati ipotecari    

4.1.1
per ogni certificato riguardante una sola persona

30,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.

4.1.2
per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note

2,00
Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.

4.2
rilascio di copia    
 

Pag. 95

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

4.2.1
per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

4.3
altre certificazioni    

4.3.1
per ogni altra certificazione o attestazione

5,00
 
5 Note d'ufficio    

5.1
per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile

10,00
 
6 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno    

6.1
per ogni soggetto

1,00
L'importo è dovuto anticipatamente.
Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

 

Pag. 96-97


Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.
 

Testo del decreto-legge

torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonché ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Credito di imposta per la ricerca scientifica).

Articolo 1.
(Credito di imposta per la ricerca scientifica).

        1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.


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        2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.         2. Identico.
        3. Operativamente:         3. Identico:
            a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:             a) identico:
                1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;                 1) identico;
                2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;                 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
                3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;                 3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;

            b) il credito di imposta:

            b) identica.

                1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;  
                2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);  
                3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;  
                4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;  
                5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;  
                6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pag. 100-101

        4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le dispo

        4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le dispo

sizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso. sizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente abrogato.
        5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.         5. Identico.

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Articolo 2.
(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

Articolo 2.
(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

        1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

        1. Identico.

        2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.         2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Pag. 104-105
        3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.         3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.         4. Identico.
        5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.         5. Identico.
        6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.         6. Identico.
        7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:         7. Identico:
            a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;             a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
            b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;             b) identica;
            c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.             c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Pag. 106-107
 

        7-bis. Nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

        8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.


Pag. 108-109
        9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.»         9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del consenso della Commissione europea alla copertura degli oneri si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Pag. 110-111
 

Articolo 2-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).
          1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio del ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013.
          3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
          4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
          5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

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Articolo 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto).

Articolo 3.
(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto).

        1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

        Soppresso.

            a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;  
            b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei princìpi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;  
            c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:  
                1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;  
                2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;  
                3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

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            d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.  

        2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

        Soppresso.

        3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.         Soppresso.

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        4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.         4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
        5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,         5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio.
        6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:         6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
            a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;             a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
            b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;             b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43;

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            c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.             c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

        7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

        7. Identico.

        «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.  
        2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».  

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          7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, nonché di favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS o all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
          7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 7-bis.

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          7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenuti relativi all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
          7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:
              «PARAGRAFO 3 – REQUISITI VISIVI E UDITIVI – A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.
              In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
              B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

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              In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
              C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; in tal caso la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
              D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
              E. In caso di trapianto corneale la validità della patente nautica non può eccedere i cinque anni.
              F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente nautica a due anni.
              G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
              H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
 

        7-sexies. Coloro ai quali sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, possono chiedere agli Uffici competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

          7-septies. L'Annesso 1 e l'Annesso 2 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dagli Annessi 1 e 2 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

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        8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:         8. Identico:
            a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:             a) identica;
        «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;  

            b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

            b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.


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Articolo 4.
(Costruzione delle opere pubbliche).

Articolo 4.
(Costruzione delle opere pubbliche).

        1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

        1. Identico.

            a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;  
            b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;  
            c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;  
            d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;  
            e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;  
            f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;  
            g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;  
            h) disincentivo per le liti «temerarie»;  
            i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;  
            l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;  
            m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;  
            n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;  
            o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;  
            p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);

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            q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;  
            r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.  

        2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;             a) identica;
            b) all'articolo 38:             b) identico:
                1) al comma 1:                 1) identico:
                    1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;                     1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;
                    1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;                     1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
                    1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;                     1.3) identico;
                    1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:                     soppresso
            «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

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                    1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;                     1.5) identico;
                    1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:                     1.6) identico;
            «h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;  
                    1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:                     soppresso
            «l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;  
                    1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:                     1.8) identico;
            «m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;  
                    1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;                     1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;
                2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento»;                 2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, »;
                3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:                 3) identico;
        «1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;  

                4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

                4) identico:


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        «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;         «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

            c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

            c) identico:


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                1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;                 1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;
                  1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;
                2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:                 2) identico;
        «9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;  
 

            c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;

            d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

            d) identica;

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione»;  
                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

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        «1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;  

            e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

        2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

            e) all'articolo 48, dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

              e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
              e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette» sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;

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            f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

            f) identica;

            g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;             g) identica;
              g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
            h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:             h) identica;
        «4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;  

            i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            i) identica;

        «2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».  
              i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          «3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
              i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata;

            l) all'articolo 122:

            l) identico:

                1) il comma 7 è sostituito dal seguente:                 1) identico:

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        «7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;         «7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;
                2) il comma 7-bis è abrogato;                 2) identico;

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            m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;

            m) identica;

              m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»;
            n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;             n) identica;
            o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:             o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.         «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
        5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;         5. Identico»;

            p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

            p) identica;

                1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;  
                2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;  

            q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

            q) identico:


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                1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;                 1) identico;
                2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:                 2) identico:
        «19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i         «19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della

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commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.         19-bis. Identico.
        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;         20. Identico.

            r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            r) identico:

                1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;                 1) identico;

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                2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;                 2) identico;
                  2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
          «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;
                  2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;
                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:                 3) identico;

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        «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;  

                4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

                4) identico;

        «7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;  

            s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

            s) identico:

                1) al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»;                 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
                  1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
          «4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità»;

                2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

                2) identico;


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        «4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;  

                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

                3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;         «5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
          5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;

            t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

            t) identico:

                  01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.»;
                1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:                 1) identico;
        «7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;  
                2) comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;                 2) al comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

            u) identico:

                  01) nella rubrica, la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;

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                  02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
                1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;                 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
                2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;                 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;
                3) al comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno»;                 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;
                  3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione» e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove già approvato» sono soppresse;
                4) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;                 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

            v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

            z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;             z) identica;
            aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;             aa) identica;
            bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;             bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;
            cc) all'articolo 189, comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico» e, dopo le parole: «di dipendenti o dirigenti,» è inserita la seguente: «nonché»;             cc) all'articolo 189:

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                  1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
                  2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;
            dd) all'articolo 204, comma 1, le parole «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo»;             dd) all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo»;
            ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;             ee) identica;
            ff) all'articolo 219:             ff) identica;
                1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;  
                2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;  

            gg) all'articolo 240:

            gg) identico:

                  01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale»;
                1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;                 1) identico;
                2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento», sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;                 2) identico;
                3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;                 3) identico;
                4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della composizione» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;                 4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione » la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

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            hh) all'articolo 240-bis:             hh) identica;
                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;  
                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
        «1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;  

            ii) dopo l'articolo 246 è inserito il seguente:

            ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente:

        «Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:         «Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:

        1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

        1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

            ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

            ll) identico:

                1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;                 1) identico;
                  1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
                2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;                 2) identico;
                3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:                 3) identico:
        «20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;         «20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

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            4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).».

            4) identico;

 

            mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

            mm) identico:

                1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «otto per cento»;                 1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;
                2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;                 2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
                3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».                 3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».
            nn) all'allegato XXII, le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere».             nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
                  1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
                  2) prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori» è inserita la seguente tabella:
 

«Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

 
Impresa
Codice fiscale
Categoria
Importo in cifre
Importo in lettere
         
         
         

”»;

          2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali di cui agli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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        3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.         3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
          3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.
        4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.         4. Identico.
        5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.         5. Identico.
        6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.         6. Identico.
        7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
        8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         8. Identico.
        9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         9. Identico.

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        10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
          10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della medesima data.
        11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         11. Identico.
        12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.         12. Identico.

Pag. 168-169
        13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.         13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.         14. Identico.
          14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
        15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:         15. Identico:

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            a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;             a) identica;
              a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;
              a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
              a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
              a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;
            b) all'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,».             b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,»;
              b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo» sono soppresse;
            c) all'articolo 357:             c) identico:
                1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. »;                 1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
                2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo»;                 2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e al secondo periodo, le parole: «OG 10» e «OS 20» sono soppresse;
                  2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
          «12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento»;

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                3) al comma 14, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. »;                 3) al comma 14, primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;
                4) al comma 15, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;                 4) al comma 15, primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
                5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;                 5) identico;
                6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;                 6) identico;
                7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.»;                 7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.»;

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                8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;                 8) identico;
                9) al comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;                 9) identico;
            d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».             d) identica;
              d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».

        16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        16. Identico:

            a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:             a) identica;
        «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;  

            b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            b) identica;

        «1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;  
            c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:             c) identica;
            «a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;

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            d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietà o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;

            d) identica;

              d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: «, comunque,» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rinnovabili una sola volta»;
            e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. »;             e) all'articolo 146:

                1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;

                2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;

                3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;

                4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;

                5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità»;

                6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;


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                  7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        «14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134»;

                8) il comma 15 è abrogato.

        17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

        17. Identico:

            a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».             a) identica;
            b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:             b) identico:
        «5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.         «5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
        5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».         5-ter. Identico.».

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        18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).

        18. Identico.

        19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.         19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo è ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».

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Articolo 5.
(Costruzioni private).

Articolo 5.
(Costruzioni private).

        1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

        1. Identico:

            a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;             a) identica;
            b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);             b) identica;
            c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;             c) identica;
            d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;             d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
            e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;             e) identica;
            f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;             f) identica;
            g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;             g) identica;
            h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;             h) identica;
              h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

        2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:             a) identica:
                1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;                 1) identico;
                  1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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          «4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
                2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:         Soppresso.
        «2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»  
                3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:                 3) identico;
        «Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.  
        2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

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        3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
        4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
        5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
        6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
        7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

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        8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.  
        9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.  
        10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.  
        11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.  
        12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.  
        13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;  
                4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:                 4) identico;
        «Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.»  
                5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:                 5) identico;
        «2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;

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                6) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;                 6) identico;
                7) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».                 7) identico;
            b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:             b) identica;
                1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».                 1) identico;
                2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:                 2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».         «6-bis. identico»;
            c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.             c) identica.

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        3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

        3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

        «2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;».         «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;».
          3-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
          «Art. 2645-quater. – (Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli). – Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni e i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».
 

        3-ter. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

        «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».


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        4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

        4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

          4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1o settembre 2011.
        5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:         5. Identico:
        «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».         «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

        6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        6. Identico.

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

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        7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Identico.

        8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:         8. Identico.
        «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».  
 

        8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «Qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».

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        9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

        9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

            a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;             a) identica;
            b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;             b) identica;
            c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;             c) identica;
            d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.             d) identica.

        10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

        10. Identico.

        11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.         11. Identico.
        12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.         12. Identico.

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        13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:         13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
            a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;             a) identica;
            b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.             b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale.

        14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

        14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

        15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011».         15. Identico.

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Articolo 6.
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici).

Articolo 6.
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici).

        1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

        1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

            a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;             a) identica;
            b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;             b) identica;
            c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;             c) identica;
            d) facoltà di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;             d) identica;
              d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
            e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;             e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;
            f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.             f) identica;
              f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

        2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) identico:
                1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:                 1) identico;
        «3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;

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                2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:                 2) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
        «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;         «5-bis. Identico»;
                3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:                 3) identico;
            «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;  
            i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;  

                4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

                4) identico;

            «b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;  
                5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:                 5) identico;

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        «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.  
        1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;  
                6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;                 6) identico;
              a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;

            b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:             b) identico:

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                1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;                 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011 pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
                2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;                 2) identico;
                3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;                 3) identico;
                4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;                 4) identico;
                5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;                 5) identico;

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                6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).                 6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
            c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;             c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2004;
            d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:             d) identico:
                1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;                 1) identico;

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                2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;                 2) identico;
                  2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
              d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
                  1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
                  2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

        «248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;


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                  3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;
                  4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
                      4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
          «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»;
                      4.2) l'articolo 18 è abrogato;
            e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:             e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa»;         «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata dalla necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio »;
            f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:             f) identico:
                1) al comma 3:                 1) identico:
                    1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;                     1.1) identico;

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                    1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;                     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;
                2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».                 2) identico;
              f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
          «3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

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          3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;
              f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro»;
              f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
          «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
          Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;
              f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
          «Art. 43-bis. – (Certificazione e documentazione d'impresa). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:
              a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

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              b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
 

        2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

          3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

        4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

              f-sexies) al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
          «Art. 9-bis. – (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). – 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
          2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
          3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

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          4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

        5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

              f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e per favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

            f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1o giugno 2012.


Pag. 224-225
 

        2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

 

        2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».

        3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

        3. Identico.


Pag. 226-227

Articolo 7.
(Semplificazione fiscale).

Articolo 7.
(Semplificazione fiscale).

        1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

        1. Identico:

            a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;             a) identica;
            b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;             b) identica;
            c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;             c) identica;
            d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;             d) identica;
            e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;             e) identica;
            f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;             f) identica;
            g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;             g) identica;
            h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;             h) identica;
            i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;             i) identica;
            l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;             l) identica;

Pag. 228-229
            m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;             m) identica;
            n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;             n) identica;
            o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;             o) identica;
            p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;             p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
            q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;             q) identica;
            r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;             r) identica;
            s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);             s) identica;
            t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.             t) identica;
              t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.

        2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

        2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:

            a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:             a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

Pag. 230-231
                1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;                 1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
                2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.                 2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla legislazione vigente.
                3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;                 3) identico;
                4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;                 4) identico;
                5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;                 5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

Pag. 232-233
            b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonché dei princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;             b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei princìpi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione nonché dei princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
            c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;             c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;
            d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;             d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
            e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:             e) identico:
                1) al secondo periodo:                 1) identico;
                    1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;  
                    1.2) la parola «annualmente» è soppressa;

Pag. 234-235
                2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.»;

            f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

                2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni »;
            g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;             g) identica;
            h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;             h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
            i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;             i) all’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

Pag. 236-237
            l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;             l) identica;
            m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;             m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
            n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:             n) identico:
                1) al comma 1, primo periodo, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;                 1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;
                2) al comma 1, lettera a):                 2) identico:
                    2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sulle attività produttive»;                     2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
                    2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è eliminata la seguente: «, anche»;                     2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»;
                    2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;                     2.3) identico;

Pag. 238-239
                3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.»;                 3) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;

            3-bis) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b»;

                4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;                 4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
            o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:             o) identica;
        «1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;  
            p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:             p) identico:
      «4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;       «3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;

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            q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:             q) identica;
            «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;  
            r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;             r) identica;
            s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.»;             s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;
            t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:             t) identico:
                1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;                 1) identico;
                2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);                 2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
                3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:                 3) identico;

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                    3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;  
                    3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;  
            u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:             u) identico:
                1) al comma 1:                 1) identico;
                    1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;  
                    1.2) al secondo periodo:  
                        1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;  
                        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;  
                    1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;  
                2) il comma 2 è abrogato;                 2) identico;
                3) al comma 6:                 3) identico;
                    3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;  
                    3.2) il secondo periodo è soppresso;  
            v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.»;                 3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito »;


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              u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
          «2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;
            z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;             z) identica;
            aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:             aa) identico:
                1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00;                 1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300;
                2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00 » e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;                 2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

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                3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.»;                 3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;
            bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:             bb) identica;
                1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1o luglio 2011;  
                2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,»;  
            cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;             cc) identica;

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              cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
              cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1) al comma 1:

                    1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

                      1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93,»;
 

                2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo»;

                  3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «in un deposito IVA» sono inserite le seguenti: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;

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                  4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
            dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:             dd) identica;
                1) al primo periodo, le parole «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2011»;  
                2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

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                3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;  
              dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e di partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità;
            ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.             ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
            ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;             ff) identica;
            gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.             gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
              gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;
              gg-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

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              gg-quater) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
                  1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                  2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
              gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
              gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
              gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
                  1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
                  2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da «degli enti locali» a «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni, se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle»;

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                  3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
                  4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
              gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
              gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;

              gg-decies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sull'istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalla lettera gg-novies) del presente comma, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti».
              gg-undecies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
                  1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  2) ottomila euro, negli altri casi;

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              gg-duodecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
              «1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
                  a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  b) ottomila euro, negli altri casi»;
              2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».
          2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni.

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          2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
          2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
 

        2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

 

        2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».

          2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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        2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».

 

        2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».


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Articolo 8.
(Impresa e Credito).

Articolo 8.
(Impresa e Credito).

        1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;             a) identica;
            b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008 ».             b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

        2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,».

        2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello».

        3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:         3. Identico:
            a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;             a) identica;
            b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;             b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69 a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
            c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:             c) identico:

Pag. 266-267
 

                01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            «2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale»;

                1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

                1) identico;

        «Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.  
                « 2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:                 2) identico;
        «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;  
                3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»                 3) Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo »;
                4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:                 4) identico:

Pag. 268-269
        «1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267»         «1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;
                5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:                 5) al comma 1 dell'articolo 56, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
            «e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».             «d-bis) identica.».

        4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

        4. Identico:

            a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.             a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie;
            b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.             b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza;

Pag. 270-271
            c) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d).             c) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d);
            d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.             d) identica;
            e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.             e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui alla lettera d). Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui alle lettere da a) a d) non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario;
            f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.             f) identica;
            g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009.             g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Pag. 272-273
 

        4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

            a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;

            b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

            c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente trasmessa al Ministero vigilante;

            d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

            e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

            f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'applicazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; a tale personale si applica il trattamento giuridico ed


Pag. 274-275
  economico del comparto Ministeri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

            g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

        5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

        5. Identico:

            a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) identica;
                1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» sono soppresse;                 1) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, » sono soppresse;
                2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;                 2) identico;
                3) dopo «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento».                 3) dopo le parole: «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento, »;

Pag. 276-277
            b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;             b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
            c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:             c) identico:
        «361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:         «361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, è destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
                1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;                 a) identica;
                2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;                 b) identica;
                3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.»;                 c) identica.

Pag. 278-279
        «361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.»         361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
        «361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.»;         361-quater. Identico.»;
            d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».             d) identica;
            e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché»;             e) identica;
            f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:             f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
        «2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.».         «2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto»;

Pag. 280-281
            g) ai fini dell'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.             g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.

        6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» è regolata come segue:

        6. Identico:

            a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;             a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore del presente decreto – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e salvo diverso accordo tra le parti e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
            b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;             b) la rinegoziazione assicura in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
            c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;             c) identica;

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            d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;             d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente comma continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
            e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.             e) identica.

        7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

        7. Identico:

            a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:             a) identica;
            «1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;

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            b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:             b) identica:
                1) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;                 1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;
                2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: « con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;                 2) il numero 3) del primo comma dell’articolo 45 è sostituito dal seguente:

        «3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;

                3) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;                 3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;
                4) all'articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3.»;                 4) all'articolo 86, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.»;
            c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);             c) all'articolo 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;

            d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);             d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
            e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;             e) identica;
            f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);             f) le modifiche apportate al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);
              f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Pag. 286-287
          «3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

        8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

        8. Identico:

            a) il comma 6 dell'articolo 40-bis è sostituito dal seguente:             a) identica:
            «6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;  
            b) al comma 2 dell'articolo 120-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse.             b) al comma 2 dell'articolo 120-ter, le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse;
            c) l'articolo 120-quater è modificato nel modo seguente:             c) identico:
                1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;                 1) identico;
                2) il comma 7 è sostituito dal seguente:                 2) identico:
            «7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;             «7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;
                3) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:                 3) identico;
                a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;  
            d) l'articolo 161, comma 7-quater è modificato nel modo seguente:             d) identica:
                1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

Pag. 288-289
                2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», è aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».  

        9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

        9. Identico:

            a) il comma 2 è abrogato;             a) identica;
            b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:             b) identica;
                a) Stato o ente pubblico;  
                b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;  
                c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;  
                d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;  
                e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;  
                f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
                g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

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                h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.  
            3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

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            c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.             c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
        4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;         4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

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            d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;             d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1o gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;
            e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;             e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo.»;
            f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».             f) identica.

        10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:

        Soppresso


Pag. 296-297
        «La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».  
        11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975.         11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
        12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.         12. Identico.
          12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attività esterna», ovunque ricorrono, sono inserite seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

            b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché da liberi professionisti».


Pag. 298-299
 

Articolo 8-bis.
(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento).
          1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

        2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.


Pag. 300-301

Articolo 9.
(Scuola e merito).

Articolo 9.
(Scuola e merito).

        1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

        1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

        2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.         2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
        3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.         3. Identico.

Pag. 302-303
        4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.         4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.
        5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:         5. Identico:
            a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.             a) identica.
            b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.             b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

        Identico.

        6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

        6. Identico:

            a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;             a) identica;
            b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;             b) identica;
            c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;             c) identica;
            d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;             d) identica;
            e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.             e) identica.

Pag. 304-305

        Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

        6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

        7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        7. Identico.

        8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.         8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
        9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.         9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
        10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.         10. Identico.
        11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.         11. Identico.

Pag. 306-307
        12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.         12. Identico.
        13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.         13. Identico.
        14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.         14. Identico.
        15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.         15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
        16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:         16. Identico:
            a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)             a) identica
            b) i commi 5 e 9 sono soppressi.             b) i commi 5 e 9 sono abrogati.

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        17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

        17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».         18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».

Pag. 310-311
        19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.         19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

            b) il comma 3 è abrogato.

        20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato «a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia».

        20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale ».

          20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e le parole «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

              b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005»;
              c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
              d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

Pag. 312-313
              e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

        21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

        21. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

          21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

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Articolo 10.
(Servizi ai cittadini).

Articolo 10.
(Servizi ai cittadini).

        1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        1. Identico.

        «2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».  
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.         2. Identico.

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        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.         3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
        4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».         4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
        5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:             a) identico:
        «Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;         «Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;
            b) al secondo comma:             b) identico:
                1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»;                 1) identico;

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                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;                 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;
            c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:             c) identico:
        «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».         «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

        6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».

        6. Identico.

        7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.».         7. Identico.
        8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1o gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.         8. Identico.
        9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.         9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1o gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

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        10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.         10. Identico.
        11. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia».         11. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata «Agenzia».
        12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.         12. Identico.
        13. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.         13. Identico.
        14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:         14. Identico:
            a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;             a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
            b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;             b) identica;
            c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;             c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

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            d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefìci dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;             d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefìci dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
            e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;             e) identica;
            f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;             f) identica;
            g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;             g) identica;
            h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);             h) identica;
            i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;             i) identica;
            l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.             l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

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        15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        15. Identico.

        16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.         16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
        17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.         17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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        18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.         18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.
        19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.         19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
        20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.         20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
        21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.         21. Identico.

Pag. 328-329
        22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:         24. Identico:
            a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.             a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

Pag. 330-331
            b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.             b) identica.

        25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

        25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

        26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.         26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
          26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.
        27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.         27. Identico.

Pag. 332-333
        28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172         28. Identico.
 

Articolo 10-bis.
(Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale).
          1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

            «11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

              11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
              11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter».

Pag. 334-335

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie).

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie).

        1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

        1. Identico.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:         2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:
            a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;             a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
            b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11.             b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 3 e 9.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.


Pag. 336-337

Articolo 12.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 13 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

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Pag. 338-339

  Allegato 1
(Articolo 3, comma 7-septies)

 

Pag. 340-341

  

 

Pag. 342-343

  

 

Pag. 344-345

  

 

Pag. 346-347

   Allegato 2
(Articolo 5, comma 4-bis)

«Tabella delle tasse ipotecarie

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note
1 Esecuzione di formalità    

1.1
per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

35,00
Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

1.2
per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

55,00
 
2 Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio    

2.1
ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile    

2.1.1
ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero per ciascuna richiesta congiunta
7,00
L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.

2.1.2
per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico
3,50
L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

 

Pag. 348-349

 

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

2.1.3
ricerca nei registri cartacei:
per ogni nominativo richiesto
    
3,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.

2.1.4
per ogni titolo stampato
per ogni nota stampata

8,00
4,00
È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.

2.1.5
per ogni nota o titolo visionati

4,00
Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

2.1.6
tentativo di accesso non produttivo

0,15
L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
3 Ricerca di un soggetto in ambito nazionale    

3.1
per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale

20,00
Il servizio sarà fornito progressivamente.
4 Certificazione:    

4.1
certificati ipotecari    

4.1.1
per ogni certificato riguardante una sola persona

30,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.

4.1.2
per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note

2,00
Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.

4.2
rilascio di copia    
 

Pag. 350-351

 

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

4.2.1
per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00
L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

4.3
altre certificazioni    

4.3.1
per ogni altra certificazione o attestazione

5,00
 
5 Note d'ufficio    

5.1
per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile

10,00
 
6 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno    

6.1
per ogni soggetto

1,00
L'importo è dovuto anticipatamente.
Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.

».


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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