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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R |
TESTO | |
La Commissione propone la reiezione della proposta di legge. | |
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni». | |
1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: | |
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». | |
2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: | |
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione». | |
1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa. | |
2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse. | |
Pag. 5 | |
1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa. | |
2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse. | |
3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa. | |
1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse. | |
2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse. | |
3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa. | |
1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse. | |
1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato. | |
Pag. 6 | |
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato. | |
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti. |
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