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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2802-A-bis |
1. Nel capo II del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 599 è aggiunto il seguente:
«Art. 599-bis. – (Circostanza aggravante). – La pena è aumentata quando i delitti di cui ai capi I e II sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell'età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
2. Nella sezione IV del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 615-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 615-sexies. – (Disposizione comune). – La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I, II, III e IV sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell'età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone dalle discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
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