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PDL 4287

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4287



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMICI

Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento dei rappresentanti degli organismi regionali di pari opportunità

Presentata il 14 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La diffusione di meccanismi di rappresentanza volti a vigilare e a tutelare la corretta applicazione del principio delle pari opportunità è ormai in fase di effettivo avanzamento a tutti i livelli di governo fuorché a livello nazionale.
      Sia per le differenziazioni territoriali, sia per il disinteresse di parte della classe politica nei confronti della tematica, infatti, non è stata mai introdotta una sede di coordinamento unica, in grado di raccordare tutti i livelli di governo e di permettere un'azione concertata su tutto il territorio che sostituisca, pur nell'autonomia gestionale di ciascun organismo, azioni estemporanee con interventi inquadrati in strategie di lungo periodo.
      Per questi motivi, la presente proposta di legge si propone l'obiettivo di istituire la Conferenza permanente per il coordinamento dei rappresentanti degli organismi regionali di pari opportunità, al fine di promuovere il raccordo e il dialogo con le istituzioni nazionali, nelle loro diverse articolazioni, e di favorire il coordinamento e lo scambio di esperienze e di buone prassi tra le singole realtà regionali.
      Per evitare un'inutile nonché costosa proliferazione di organismi è previsto che tale Conferenza sia istituita nell'ambito della Conferenza unificata, come organismo stabile di coordinamento di cui fanno parte le presidenti della commissione di pari opportunità delle regioni e delle province autonome o dell'organismo regionale di parità comunque denominato istituito con apposita legge regionale. Considerando l'autonomia in materia di forma di governo e di organizzazione interna di cui le regioni godono, ma tenendo presente che ovunque sono state istituite forme di coordinamento,
 

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prevalentemente previste dagli statuti regionali, è infatti costituzionalmente necessario lasciare un vincolo di elasticità alle singole regioni: da ciò l'esplicita previsione che siano i vertici apicali di tali organismi, comunque costituiti, a poter partecipare alla Conferenza permanente, in modo, al contempo, di evitare che l'organismo di coordinamento si trasformi in una sede eccessivamente pletorica e dunque incapace di prendere decisioni ragionevoli.
      La presente proposta di legge, nel quadro di regole esposto, propone che con regolamento del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, siano disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di coinvolgimento nelle procedure previste in via legislativa che coinvolgono direttamente la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie che riguardano direttamente la tutela delle pari opportunità.
      Poiché è evidente a tutti la necessità di un intervento fondamentale al fine di coordinare le politiche sul territorio in maniera efficace ed economicamente efficiente, si auspica un esame in tempi brevi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di promuovere il raccordo e il dialogo con le istituzioni nazionali, nelle loro diverse articolazioni, e di favorire il coordinamento e lo scambio di esperienze e di buone prassi tra le singole realtà regionali, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», la Conferenza permanente per il coordinamento dei rappresentanti degli organismi regionali di pari opportunità, come organismo stabile di coordinamento, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte le presidenti della commissione di pari opportunità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dell'organismo regionale di parità comunque denominato istituito con apposita legge regionale.
      2. Con regolamento del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di coinvolgimento nelle procedure previste in via legislativa che coinvolgono direttamente la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie che riguardano direttamente la tutela delle pari opportunità.


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