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PDL 4170

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4170



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LENZI, QUARTIANI, BRANDOLINI, CAPODICASA, MARCO CARRA, CENNI, DUILIO, ESPOSITO, FIANO, FONTANELLI, GARAVINI, GNECCHI, LOVELLI, TIDEI, VICO

Disposizioni per lo svolgimento di elezioni primarie per la formazione delle liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata l'11 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — È presente all'attenzione di tutti il distacco creatosi tra larga parte dell'opinione pubblica e i parlamentari e il rischio conseguente alla sfiducia degli elettori verso il Parlamento, a cui spetta costituzionalmente l'esercizio della funzione legislativa.
      È nostra convinzione che questo dipenda in parte anche dall'attuale sistema elettorale che permette di scegliere la coalizione, il partito e il candidato premier ma che impedisce agli elettori di scegliere il singolo candidato, di valutarne le competenze e di affidare a esso la rappresentanza di un territorio o di altre legittime istanze. Si tratta di una grave limitazione alla democrazia, di un oggettivo accentramento del potere di scelta dei candidati nelle segreterie dei partiti politici e di un limite oggettivo alla rappresentanza dei territori.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi favorire l'istituzione di elezioni primarie di partito per la selezione delle candidature alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica come strumento di selezione dei candidati che successivamente andranno a comporre le liste elettorali vere e proprie.
      Si tratta di una modalità diffusa in maniera sempre più corposa a livello internazionale, vista la valenza democratica dello strumento stesso e la capacità di coinvolgere quella fetta di elettorato che
 

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intende partecipare direttamente alla vita politica, pur non intendendo farlo attraverso le tradizionali forme di partecipazione.
      Peraltro la dottrina costituzionalistica – come mostrano gli atti dell'Assemblea annuale dei costituzionalisti svoltasi ad Alessandria nel 2008 – è ormai pressoché concorde nel far discendere da un'interpretazione maggiormente rispondente al contesto attuale dell'articolo 49 della Costituzione la possibilità di introdurre una disciplina legislativa dei partiti politici.
      La presente proposta di legge non intende affrontare tutte le problematiche legate a un tale intervento legislativo ma punta ad affrontare un nodo cruciale: le modalità di partecipazione dell'elettorato alla selezione delle candidature alle successive elezioni, la «funzione avente rilevanza costituzionale» (ordinanza della Corte costituzionale n. 79 del 2006) per eccellenza svolta dai partiti medesimi e che quindi legittima un intervento legislativo in materia, a garanzia di trasparenza e democraticità dei procedimenti.
      Per questo motivo si è deciso di condizionare allo svolgimento delle elezioni primarie il rimborso (o, meglio, parte di esso) per le spese elettorali che i partiti politici percepiscono, in modo da incentivare dinamiche virtuose ed evitare che lo Stato disperda importanti risorse qualora i singoli soggetti politici decidano di impiegare – com’è la quasi totalità dei casi in questa fase storica – metodi chiari, trasparenti e democratici di selezione.
      La proposta di legge è composta da tre articoli.
      L'articolo 1 illustra la possibilità per i partiti politici di prevedere elezioni primarie di partito per la selezione dei candidati alle elezioni politiche e i tempi entro i quali questo deve avvenire.
      L'articolo 2 introduce la sanzione del dimezzamento dei contributi ai partiti politici che decidono di non fare ricorso alle elezioni primarie, al fine di promuoverne l'impiego.
      L'articolo 3, infine, contiene i criteri minimi a cui le elezioni primarie devono rispondere perché ne sia riconosciuta la validità ai fini del rimborso, dando la possibilità ai partiti politici sia di adottare procedure ristrette ai propri iscritti sia di ampliarle ai propri elettori e impegna i comuni a prestare il supporto amministrativo necessario riconoscendo il valore positivo della procedura delle elezioni primarie.
      Per i motivi suesposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina delle elezioni primarie di partito per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Per la designazione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto da svolgere almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

Art. 2.
(Elezioni primarie e rimborso elettorale).

      1. Per i partiti politici che non provvedono allo svolgimento di elezioni primarie per la selezione dei rispettivi candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, il rimborso delle spese elettorali calcolato rispetto ai voti validi ottenuti cui avrebbero diritto ai sensi della legislazione vigente è ridotto alla metà.
      2. I partiti politici che provvedono allo svolgimento di elezioni primarie ai sensi dell'articolo 1 forniscono la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle medesime e alla corrispondenza tra i risultati delle elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla successione di genere nella lista prevista dall'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

 

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al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Le elezioni primarie si svolgono sulla base di un regolamento predisposto da ciascun partito politico secondo le modalità previste nello statuto del medesimo partito, che deve essere depositato presso il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura. Tale termine è ridotto a due mesi in caso di scioglimento anticipato delle Camere.
      2. Ai fini del rimborso elettorale sono considerate valide le elezioni primarie alle quali partecipano gli iscritti al partito politico che risultano iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui si svolgono le elezioni, ovvero le elezioni primarie cui possono partecipare anche gli elettori che entro i sette giorni antecedenti lo svolgimento delle medesime elezioni si siano iscritti ad appositi albi formati sulla base di dichiarazioni volontarie di appartenenza al partito politico rilasciate dai singoli elettori nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. Gli uffici elettorali dei comuni provvedono alla tenuta degli albi e al controllo delle liste di cui al comma 2 del presente articolo, segnalando al Ministero dell'interno eventuali casi di iscrizione a un'altra o ad altre liste di partiti politici concorrenti alle elezioni primarie. In caso di presenza di un medesimo nominativo nelle liste o negli albi di cui al comma 2, lo stesso viene espunto da ogni lista o albo entro il giorno di inizio previsto per lo svolgimento delle elezioni primarie, a pena di invalidazione delle elezioni stesse per ambedue i soggetti interessati, con gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

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      4. Le elezioni primarie si svolgono nella data prescelta dai partiti politici interessati, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente articolo, dalle ore 8 alle ore 20 di una domenica rientrante nel periodo previsto dall'articolo 1.
      5. I comuni forniscono i locali e la dotazione strumentale e di personale atti allo svolgimento delle elezioni primarie secondo quanto disposto da un apposito regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Il regolamento di cui al comma 5, a garanzia di parità di accesso allo svolgimento di elezioni primarie da parte di tutti i partiti politici che intendono promuoverle, indica anche le modalità di partecipazione alle spese sostenute dall'amministrazione pubblica da parte dei partiti politici promotori delle medesime elezioni.
      7. Il Ministro dell'interno, al fine di consentire la libera espressione del voto alle elezioni primarie, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a istituire un apposito fondo finalizzato alla copertura delle spese sostenute dai comuni e dalla pubblica amministrazione, detratte le spese a carico dei promotori determinate ai sensi del comma 6.
      8. Gli eventuali risparmi, derivanti dalle minori spese previste per rimborsi elettorali in attuazione dell'articolo 2, sono destinati a incrementare la dotazione di bilancio relativa al sostegno del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni riconosciute, al finanziamento della ricerca scientifica e delle università, della ricerca sanitaria e delle attività sociali, nonché al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. Gli importi di cui al precedente periodo sono ripartiti sulla base delle scelte espresse dai contribuenti per il periodo d'imposta in sede di scelta della destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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