Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 4282

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4282



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

SARDELLI, BELCASTRO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, GIANNI, IANNACCONE, MILO, MOFFA, PISACANE, POLIDORI, RUVOLO

Modifica dell'articolo 94 della Costituzione, in materia di disciplina della fiducia e della mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Consiglio dei ministri

Presentata il 12 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge costituzionale si vuole contribuire a riaprire il dibattito e l'iniziativa sulla necessità di assicurare la stabilità del Governo, attraverso la modifica dell'articolo 94 della Costituzione.
      Il dibattito che attraversa il Paese da anni sulla necessità di una riforma della Costituzione per quanto attiene la forma di governo necessita di un'accelerazione al fine di non determinare una fase di stallo in una realtà caratterizzata dal perdurare di una profonda crisi a livello internazionale, alla quale va contrapposto un Governo forte in grado di compiere le scelte necessarie atte a favorire la ripresa economica.
      Oggi più che in passato è indispensabile che chiunque governi disponga di una maggioranza chiara di parlamentari che si riconoscano in un programma politico altrettanto chiaro e in un leader.
      In un sistema sempre più globalizzato e complesso nel quale gli effetti delle crisi economiche cicliche che attraversano il pianeta hanno necessità di risposte immediate, l'Italia non si può permettere di continuare a essere in balia di un istituto costituzionale che consente all'opposizione, a qualsiasi schieramento politico essa appartenga, di paralizzare o di ritardare l'azione del Governo proponendo esclusivamente la sfiducia al Governo senza prospettare un'alternativa.
 

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      In questo senso l'istituto cosiddetto «della sfiducia costruttiva», sul modello istituzionale tedesco o spagnolo, può rappresentare di fatto una valida alternativa all'attuale sistema che non assicura la certezza di un'alternativa di governo in caso di crisi politica di una maggioranza di governo.
      Proporre la modifica dell'articolo 94 della Costituzione in maniera tale che il Parlamento e i parlamentari abbiano l'obbligo di proporre un'alternativa in caso di presentazione di una mozione di sfiducia, significa restituire al Parlamento e agli eletti un ruolo fondamentale previsto dalla stessa Costituzione all'articolo 67, con il quale si chiarisce che ogni parlamentare riceve, dagli elettori, una delega a rappresentarli esercitando le sue funzioni libero da vincoli di mandato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia del Parlamento riunito in seduta comune.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
      Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
      La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica».


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