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PDL 4020

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4020



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NIZZI, ZACCHERA, BARANI, BARBIERI, BERGAMINI, CAZZOLA, COLUCCI, ANTONINO FOTI, PAGANO, SAMMARCO, VELLA

Istituzione delle professioni di fisico e di fisico medico

Presentata il 20 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a eliminare un'evidente anomalia esistente nel nostro sistema che riguarda la mancanza di un riconoscimento giuridico per le professioni di fisico e di fisico medico.
      Nonostante da diverse legislature si stia cercando di intervenire su questa materia il Parlamento non è ancora riuscito a legiferare portando a compimento i progetti di legge che sono stati presentati dai diversi schieramenti politici. Un vulnus che, a nostro avviso, continua a persistere poiché esiste nei riguardi del fisico una sorta di «ignoranza» sulle competenze che effettivamente esso svolge quotidianamente. Si è soliti pensare, infatti, che il laureato in fisica sia impegnato in attività di ricerca o di insegnamento, mentre la maggioranza è invece occupata in una molteplicità di attività professionali di grande interesse per la società legate principalmente alle applicazioni della fisica. Uno sviluppo espresso soprattutto in ambito industriale, con particolare riferimento ai campi dei materiali, dell'elettronica e dell'informatica, nel controllo dell'ambiente e del territorio nonché in ambito sanitario. Difatti la trasformazione in atto della società industriale in «società delle conoscenze» e il conseguente sviluppo di servizi «knowledge intensive» rendono centrale la professionalità dei fisici, che si fonda sul possesso di una metodologia unita a competenze scientifiche, sulla capacità di trattamento di grandi quantità di dati abbinata all'abitudine a distinguere le proprietà fondamentali di un fenomeno da quelle secondarie e sulla capacità di adoperare l'informatica
 

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per l'analisi e per la simulazione. Ciò permette ai laureati in fisica di entrare nei modelli decisionali delle aziende con competenze in grado non solo di trovare risposte ai problemi (problem solving), ma anche di governare l'elevato numero di elementi che interagiscono tra di loro per la formalizzazione del problema (problem setting).
      A queste caratteristiche generali, legate al percorso formativo seguito da tutti i laureati in fisica, si aggiungono gli aspetti tecnici diversificati nei diversi campi in cui possono essere raggruppate le diverse competenze.
      Nel campo della fisica industriale, dei materiali e dell'informazione, le competenze sono indirizzate: alla progettazione e alla realizzazione di laboratori e di impianti industriali per la produzione e la trasformazione di materiali; allo sviluppo delle nanotecnologie; al trasferimento delle conoscenze per l'innovazione e al trasferimento tecnologico; allo studio e alla progettazione di modelli matematici per la descrizione di sistemi complessi (sistemi aziendali, economici, industriali e di servizi).
      Nel campo della fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio, le competenze sono indirizzate: alla meteorologia, alla climatologia e alla fisica dell'atmosfera; al controllo dell'ambiente e del territorio per quanto riguarda gli agenti agenti fisici come le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (radioattività naturale e di origine antropica, campi elettromagnetici); alla misura dell'inquinamento acustico e luminoso e alla rilevazione delle polveri sottili.
      Infine, per quanto riguarda la fisica medica, campo nel quale le competenze sono indirizzate all'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina con particolare riguardo all'assicurazione della qualità delle prestazioni erogate con impiego di radiazioni, di campi magnetici e di ultrasuoni e alla radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione in generale, va considerato che la legislazione italiana riconosce la figura del fisico specialista in fisica sanitaria come una delle figure professionali necessarie al Servizio sanitario nazionale per l'espletamento di compiti con finalità cliniche in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini nonché della radioprotezione dei pazienti (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187). Peraltro, a differenza di tutte le altre figure di dirigenti sanitari, quella del fisico medico è l'unica professione non ancora regolamentata dalla legge e ciò nonostante la particolare delicatezza degli interventi che il fisico medico svolge quotidianamente in modo diretto e indiretto sui pazienti che accedono a prestazioni di radiodiagnostica e di radioterapia.
      Come si evince da questo breve excursus la molteplicità dei settori in cui opera il laureato in fisica richiede il superamento di quest'anomalia. La mancanza di una professione codificata è anche una delle cause per cui il mondo del lavoro, a parte la ricerca e l'insegnamento, difficilmente si rivolge a un fisico perché ha bisogno di una particolare professionalità, ma piuttosto per la sua buona preparazione generale. Si deve tenere conto, per valutare la necessità e l'urgenza di trovare una soluzione, che l'assenza di un riconoscimento della professione di fisico rappresenta una remora per l'iscrizione al corso di laurea in fisica, certamente molto impegnativo. L'esistenza di una professione riconosciuta permetterebbe di accedere «dopo» la laurea in fisica a una professione diversa da quella dell'insegnamento o della ricerca. Questa iniziativa legislativa è anche un modo per difendere i nostri giovani laureati e per dare un senso concreto agli studi che intraprendono.
      A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l'assenza di una professione riconosciuta e del relativo elenco professionale porta a situazioni al limite del paradosso, ad esempio per quanto riguarda la certificazione dell'efficienza energetica degli edifici, degli impianti e della prevenzione degli incendi.
      Infatti la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
 

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dicembre 2002, recepita dal decreto legislativo n. 192 del 2005, impone il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne. Il decreto legislativo di recepimento affida alle regioni l'attuazione delle norme. Nasce di conseguenza una nuova figura professionale, il certificatore energetico, che deve calcolare e certificare il consumo di energia primaria. La regione Lombardia, la prima regione (per ora su un totale di quattro regioni) a emettere il provvedimento applicativo, ha stabilito che possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente i professionisti iscritti a un albo professionale (ingegneri, architetti, chimici, geometri, periti industriali, agronomi e forestali), con l'aggiunta dei laureati in scienze ambientali purché iscritti alla relativa associazione professionale. I fisici non possono essere accreditati.
      Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza n. 360 del 14 febbraio 1995, ha escluso i laureati in fisica e gli architetti dall'elenco dei professionisti idonei per gli interventi di collaudo e di verifica degli impianti tecnici e tecnologici nel quale erano stati inclusi dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992 (attuativo della legge n. 460 del 1990 poi abrogata; la materia è ora disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008) in materia di sicurezza degli impianti, riservandone il compito unicamente agli ingegneri e ai periti industriali. Paradossalmente, mentre i laureati in fisica sono stati esclusi in quanto privi di un albo professionale, gli architetti sono stati esclusi perché nel loro piano di studi universitari figura un solo esame di fisica contro i due sostenuti dagli ingegneri. Per di più la stessa legge prevedeva che la laurea in fisica fosse titolo abilitante per svolgere le funzioni di direttore tecnico di azienda che realizza e installa tali impianti.
      Per lo stesso motivo (assenza di un albo professionale) i laureati in fisica non possono essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui al decreto legislativo n. 139 del 2006, per la certificazione di prevenzione degli incendi, ai quali possono accedere architetti, ingegneri, chimici, geometri e periti industriali.
      Analogamente, i laureati in fisica che svolgono le attività professionali di nuova tipologia, legate alla trasformazione della società industriale in «società delle conoscenze» di cui si è accennato, quali il trasferimento di tecnologia, lo sviluppo di business da progetti di ricerca e da brevetti, nonché la valutazione di tecnologie e di innovazioni per investimenti e per collaborazioni tra università e mondo industriale, si trovano in non poche difficoltà quando sono consultati in qualità di esperti per pratiche di finanziamento, ma non sono autorizzati né a valutarle né a firmarne alcuna, perché è espressamente richiesta l'iscrizione a un albo, un ordine o un collegio; sono ascoltati in qualità di esperti per consulenze tecniche presso i tribunali (che sempre più riguardano apparecchiature ad alta tecnologia, come laser, pannelli fotovoltaici a sensori, nonché branche come l'acustica e la radioattività), tuttavia, soprattutto ai giovani, viene respinta la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici dell'autorità giudiziaria, perché senza un ordine o un collegio; devono indicare la propria attività lavorativa ai fini fiscali (studi di settore) non potendo però indicare la professione di fisico. Sono costretti a scegliere in una lista di categorie lavorative (comprendente maghi, cartomanti, pranoterapeuti, gestori di lampade votive, allevatori di cavalli e simili) e possono solo riportare l'indicazione «altri servizi di consulenza».
      Ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile, in materia di contratto di prestazione di opera intellettuale, si riconosce al committente la facoltà di revocare l'incarico conferito al professionista a prescindere dalla ricorrenza o meno di una giusta causa. Per un fisico questo significa che l'incarico gli può essere revocato o non pagato, perché non ha il fondamentale «codice deontologico della professione», e
 

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che può quindi essere sostituito per giusta causa senza alcun diritto all'indennizzo.
      Il decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede (articolo 26) che sulle proposte in materia di formazione, le cosiddette «piattaforme comuni», vengano sentiti gli ordini, i collegi e gli albi, se si tratta di professioni regolamentate, o le associazioni professionali rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate.
      Tale normativa ha indirizzato la presente proposta di legge verso l'istituzione delle figure professionali del fisico e del fisico medico, affidando la gestione dell'elenco professionale, i compiti di fissare le procedure di iscrizione nell'elenco, di individuare gli elementi di deontologia, di prevedere l'obbligo della formazione permanente e di rilasciare l'attestato di competenza, alle associazioni di categoria interessate, al momento l'Associazione nazionale fisica e applicazioni (ANFeA), l'Associazione italiana di fisica medica (AIFM) e l'Associazione geofisica italiana (AGI), opportunamente aggregate mediante uno specifico atto convenzionale (FederFisica). Peraltro, l'attribuzione dei suddetti compiti rende necessario richiedere precise condizioni alle associazioni federate, concernenti sia l'ambito operativo della platea degli associati sia i compiti svolti e da svolgere nei confronti degli stessi, in linea con tutti i progetti di legge riguardanti le cosiddette «professioni non regolamentate» presentati al Parlamento.
      La presente proposta di legge recepisce tali esigenze e stabilisce che le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      Per le ragioni esposte, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce e istituisce la professione di fisico, mentre l'articolo 2 si occupa specificamente del riconoscimento del fisico medico, come professione sanitaria esercitata dai fisici professionisti del settore della fisica medica.
      L'articolo 3 istituisce un apposito organismo per la gestione dell'elenco professionale e ne specifica le funzioni. Fissa, inoltre, i requisiti che le associazioni di categoria devono possedere perché, opportunamente aggregate tra loro, possano gestire l'elenco professionale e svolgere le altre funzioni che saranno autorizzate con decreto del Ministro della giustizia.
      L'articolo 4 descrive la struttura dell'elenco e le sezioni in cui è suddiviso e fissa i requisiti per l'iscrizione, affidando a FederFisica la definizione delle modalità e delle procedure. L'articolo 5 definisce le varie attività professionali del fisico. Infine gli articoli 6 e 7 si occupano di stabilire una norma transitoria per la prima attuazione della legge e di fissare la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di fisico).

      1. Il fisico è il professionista specializzato nella ricerca e nell'insegnamento delle discipline fisiche, nelle applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi in diversi campi, quali l'uso efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità, nonché nel supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali.
      2. È istituita la professione di fisico, articolata nei due livelli di fisico professionista e fisico professionista junior, in relazione ai requisiti indicati nell'articolo 4.
      3. La professione di fisico può essere svolta come libera professione o in qualità di dipendente di istituti di ricerca nonché di imprese e di enti pubblici.

Art. 2.
(Istituzione della professione di fisico medico).

      1. È istituita la professione sanitaria di fisico medico per l'esercizio delle attività che comportano l'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica alla medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura. La professione sanitaria di fisico medico è esercitata dai fisici professionisti del settore della fisica medica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
      2. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla legislazione vigente in materia all'esclusiva competenza della professione medica.

 

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Art. 3.
(Istituzione di FederFisica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della gestione comune dell'elenco professionale dei fisici di cui all'articolo 3, le associazioni professionali dei fisici maggiormente rappresentative a livello nazionale, con specifico atto convenzionale, si aggregano per costituire un apposito organismo denominato «FederFisica».
      2. Ai fini della costituzione di FederFisica, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità degli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
      3. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto autorizza FederFisica a svolgere le seguenti funzioni:

          a) istituire e mantenere aggiornato un elenco professionale dei fisici professionisti articolato in sezioni e in settori, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4;

          b) definire l'elenco delle attività relative ai diversi settori ai sensi dell'articolo 5 e le procedure per l'iscrizione all'elenco professionale secondo le indicazioni di cui all'articolo 4;

          c) rilasciare agli iscritti che ne fanno richiesta un attestato di competenza riguardante la qualificazione professionale, in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7

 

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settembre 2005, che certifica il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento nonché un comportamento conforme al codice deontologico della professione. L'attestato di competenza ha una durata temporale limitata definita da FederFisica. L'attestato non è vincolante per l'esercizio della professione.

Art. 4.
(Elenco professionale dei fisici).

      1. Nell'elenco professionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono istituite le seguenti sezioni:

          a) la sezione A, ripartita nei seguenti settori: fisica industriale, dei materiali e tecnologie dell'informazione; fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio; fisica medica;

          b) la sezione B, consistente in un unico settore al quale appartengono i possessori del titolo di fisico professionista junior.

      2. Ai laureati iscritti nelle sezioni e nei settori dell'elenco professionale spetta il titolo di fisico professionista, con indicazione dello specifico settore, se iscritti nella sezione A, ovvero il titolo di fisico professionista junior, se iscritti nella sezione B.
      3. L'iscrizione nei settori dell'elenco, professionale è subordinata al superamento di un'apposita prova di idoneità, da tenere con le procedure e con le modalità definite da FederFisica con proprio regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.
      4. Per l'ammissione alla prova di idoneità di cui al comma 3 sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) per la sezione A: il possesso della laurea magistrale LM-17 – Fisica LM-58 – scienze dell'universo o LM-79 – scienze geofisiche ovvero della laurea in fisica del previgente ordinamento o del titolo di dottore di ricerca in discipline fisiche; la

 

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frequenza di un master annuale di secondo livello o, in alternativa, il compimento di un tirocinio di durata biennale con le modalità definite da FederFisica nel regolamento di cui al comma 3, ad esclusione del settore della fisica medica per il quale il tirocinio è sostituito dal conseguimento del diploma di specializzazione in fisica medica, requisito necessario per l'iscrizione all'elenco professionale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;

          b) per la sezione B: il possesso della laurea L-30 – scienze e tecnologie fisiche; la frequenza di un master annuale di primo livello o, in alternativa, il compimento di un tirocinio di durata annuale con le modalità definite da FederFisica nel regolamento di cui al comma 3.

Art. 5.
(Attività professionali).

      1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le attività svolte nei seguenti ambiti:

          a) applicazioni della fisica all'analisi e alla soluzione dei problemi, in particolare per l'uso efficace delle risorse disponibili e per lo sviluppo di nuove opportunità, nonché supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e concernenti l'ambiente, il risparmio energetico e i beni culturali; promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'utilizzo delle tecnologie emergenti finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti e al loro adattamento continuo allo sviluppo tecnologico;

          b) sviluppo di modelli matematici volti all'ottimizzazione dei processi, all'analisi di fenomeni e di sistemi complessi, alla progettazione di sistemi di controllo e di gestione e allo sviluppo di metodi di lavoro in ambito aziendale; valutazione e stima statistica di grandezze

 

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e di parametri da misure sperimentali e da indagini statistiche;

          c) progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione di energia da varie fonti e con varie tecnologie; valutazione e certificazione degli impianti tecnologici, dei sistemi di sicurezza e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti; controlli non distruttivi per applicazioni industriali, civili ambientali e mediche; studi d'impatto ambientale e controlli su rischi di contaminazione e di incidente; analisi e valutazione dei rischi da rumore e da vibrazioni, da radiazioni ionizzanti e non, da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e da inquinamento luminoso e radioattivo;

          d) sviluppo di modelli e di procedure sperimentali, relativi a processi atmosferici di rilevanza meteorologica e climatologica e a processi di diffusione, di trasformazione e di trasporto degli inquinanti; sviluppo di modelli, di tecniche e di procedure sperimentali relativi all'ambiente circumterrestre di rilevanza magnetosferica e spaziale, anche ai fini della protezione dai rischi di incidenti dovuti a frammenti spaziali;

          e) applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate con l'impiego di radiazioni ionizzanti, ottiche, radiofrequenze, microonde, campi magnetici e ultrasuoni, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini, e la relativa radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione.

      2. Formano oggetto dell'attività professionale dei fisici professionisti junior iscritti nella sezione B di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le attività svolte nei seguenti ambiti:

          a) analisi di misure fisiche a fini applicativi e relative implicazioni informatico - fisiche con impiego di software per strumentazioni di misura e di gestione di

 

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reti di calcolatori; progettazione e sviluppo di sistemi software per l'elaborazione dei segnali fisici;

          b) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l'ambiente terrestre e circumterrestre, la meteorologia, la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni culturali; controllo dell'inquinamento acustico e luminoso;

          c) applicazioni tecnologiche, a livello industriale e di laboratorio, di strumentazione per misure elettroniche, di sistemi di controllo per l'acquisizione e per l'analisi delle immagini; conduzione e gestione di apparecchiature complesse presso industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere.

Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. Ai fisici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai rispettivi elenchi delle associazioni afferenti a FederFisica è consentita l'iscrizione all'elenco professionale di cui all'articolo 4 senza l'obbligo di sostenere la prova di idoneità prevista dal medesimo articolo 4, comma 3.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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