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PDL 4220-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

    N. 4220-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

e con il ministro della giustizia
(ALFANO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentato il 28 marzo 2011

(Relatori: STASI, per la I Commissione;
CICU, per la IV Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), il 14 aprile 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge n. 4220 e rilevato che:

        esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare unicamente l'integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle somme stanziate alla corresponsione di assegni una tantum al citato personale;

        il decreto-legge, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nel disporre, rispettivamente, l'incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, e la possibilità che la dotazione del medesimo fondo sia ulteriormente incrementata con decreto ministeriale, non effettua un adeguato coordinamento con la preesistente fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa – che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente – si riscontra altresì al successivo comma 3 dell'articolo 1, che introduce una modifica implicita sia all'ambito soggettivo che a quello oggettivo di destinazione del fondo in oggetto, disponendo, in particolare, quanto al primo aspetto, che il fondo sia destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato «all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78», laddove, invece, il citato articolo 8, comma 11-bis, si riferisce al solo personale «interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21»; quanto al secondo aspetto, disponendo che il medesimo Fondo sia preordinato alla corresponsione di assegni una tantum, identificando, come appare plausibile, in questi ultimi le «misure perequative» genericamente richiamate dal citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010;

        il provvedimento, all'articolo 1, comma 2 – laddove demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, la possibilità di incrementare la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa – interviene sul sistema delle fonti, con specifico riguardo all'idoneità di fonti secondarie ad incidere sulla portata applicativa di fonti normative di rango primario; peraltro, la disposizione in oggetto, alle lettere a) e b), individua, nell'ambito del fondo – la cui struttura è unitaria – due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti, introducendo così un vincolo di destinazione di cui andrebbe valutata la congruità anche alla luce della

 

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perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, talora emanate per dare attuazione a sentenze della Corte costituzionale (vedi la sentenza n. 277 del 1991);

        esso, all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui richiama le disposizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, indirettamente demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti, l'individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricorrendo ad uno strumento di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;

        infine, esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 2 – laddove dispone che con decreto ministeriale possa essere incrementata la dotazione del fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – sia valutata la congruità del ricorso alla fonte di rango secondario, tenuto conto che l'ammontare della suddetta dotazione è fissato per legge, tramite risorse anch'esse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa;

            all'articolo 1, comma 3, sia valutata la congruità del richiamo operato alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, tenuto conto che con il richiamo a quest'ultima norma si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, piuttosto che ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli assegni una tantum da corrispondere al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al medesimo comma 3, sia valutata altresì l'opportunità di definire i criteri per la corresponsione degli assegni in oggetto, anche tenendo conto che la somma da destinare a tali assegni decresce nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

 

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        Il Comitato osserva altresì:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 – che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 – valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto-legge;

            all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) – che individua, nell'ambito del fondo due distinte categorie di beneficiari (personale delle Forze armate da un lato e personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'altro), cui sono riservate risorse attinte da due diverse fonti – valutino le Commissioni la congruità del vincolo di destinazione ivi previsto, tenuto conto della perequazione del trattamento economico tra Forze armate e Forze di polizia, che trova fondamento in stratificate disposizioni legislative, anche attuative di sentenze della Corte costituzionale.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            osservato come esso disponga l'erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria;

            evidenziata la situazione emergenziale in cui versano gli istituti penitenziari italiani e le conseguenti condizioni di particolare difficoltà relative al corpo della Polizia penitenziaria;

            rilevata l'opportunità che il provvedimento rechi specifici criteri (entità, tempi di corresponsione) riguardanti la corresponsione dell'assegno una tantum, al personale interessato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4220, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2011, recante «Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e IV;

            rilevato che il provvedimento è stato emanato dal Governo, dando seguito a precisi impegni assunti in sede parlamentare, al fine di attribuire un riconoscimento economico aggiuntivo al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fortemente impegnato – soprattutto nel corso degli ultimi anni – in una significativa attività di prevenzione e vigilanza, oltre che nello svolgimento di delicati incarichi di sicurezza pubblica, non soltanto sul territorio italiano, ma anche all'estero;

            preso atto che il testo risultante dagli emendamenti approvati sembra anche chiarire in termini positivi alcuni aspetti problematici legati alla natura giuridico-economica degli emolumenti;

            sottolineata l'opportunità di dare sempre maggiore concretezza al principio di «specificità» del comparto sicurezza e difesa, già contenuto nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «collegato lavoro»);

            segnalata l'esigenza che la copertura dei costi derivanti dai benefici previsti dal decreto-legge in esame – che interessa anche l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze armate e al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia – possa essere accompagnata anche dalla possibilità di proseguire l’iter delle proposte di legge in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4220 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) si auspica la necessaria concertazione con le rappresentanze sindacali del personale interessato, ai fini dell'attuazione del provvedimento;

            2) si auspica una maggiore valorizzazione del personale non dirigente e non direttivo dei Corpi interessati dal decreto-legge;

            3) si invitano le Commissioni di merito ad impegnarsi affinché i benefici una tantum previsti dal decreto-legge possano essere stabilizzati.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

        il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia, nonché dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate»;

        dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le somme del fondo di cui al comma 1, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno, secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013»;

        al comma 3, le parole: «una tantum» sono sostituite dalle seguenti: «perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente,».

        Al titolo, le parole: «una tantum» sono sostituite dalle seguenti: «perequativi individuali».

 

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DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27
 

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Decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Misure urgenti per la corresponsione di assegni perequativi individuali al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

        1. Identico.


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        2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:

            a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

            b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

         2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia, nonché dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate.
          2-bis. Le somme del fondo di cui al comma 1, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno, secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
        3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.          3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
        4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.          4. Identico.

Articolo 2.
 
        2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 marzo 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Maroni, Ministro dell'interno.
La Russa, Ministro della difesa.
Alfano, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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