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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4089 |
1) da una parte, i lavoratori disoccupati riconosciuti come indicato dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che in precedenza erano suddivisi in diverse categorie a seconda della patologia, mentre oggi sono avviati al lavoro unitariamente nell'ambito della quota di riserva prevista dall'articolo 3 della stessa legge (pari al 7 per cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre cinquanta dipendenti);
2) dall'altra, i familiari dei grandi invalidi di lavoro, di servizio o di guerra e i profughi rimpatriati, che in precedenza potevano essere avviati al lavoro «a scorrimento» anche in sostituzione di altre categorie di cui si riscontrava la carenza (come nel caso degli invalidi di guerra) o l'inidoneità (come nel caso di mansioni faticose, pericolose o molto specializzate), mentre oggi sono avviati separatamente, nell'ambito della specifica quota di riserva aggiuntiva prevista per loro dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (pari all'1 per cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre cinquanta dipendenti).
A distanza di dieci anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto con la circolare n. 2 del 2010, per affermare che «tutti i soggetti normodotati» indicati dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (vittime del lavoro, di servizio e di guerra) e dalla legge n. 407 del 1998 (vittime della criminalità e del dovere) hanno diritto al collocamento obbligatorio esclusivamente nell'ambito della specifica quota aggiuntiva dell'1 per cento prevista dal citato articolo 18 e non sono computabili ai fini dell'assolvimento della quota di riserva prevista in favore dei disabili dall'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Il diritto di precedenza riconosciuto dalla legge n. 407 del 1998, quindi, secondo il Ministero, si applica all'interno di ciascuna quota di riserva separatamente e non può attribuire ai «normodotati» la precedenza sui disabili, nell'ambito della quota loro riservata dal menzionato articolo 3.
A decorrere dal 7 luglio 2010, tuttavia, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, a norma del quale «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Una così esplicita «interpretazione autentica» impedisce di restringere il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere negli stretti limiti della quota dell'1 per cento prevista dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Ne risulta giocoforza confermata la prassi di avviarli al lavoro nell'ambito della quota riservata ai disabili dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 (l'unica altra quota di riserva prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio), per quanto appaia stridente il diritto di precedenza riconosciuto a questi «normodotati» rispetto ai veri disabili, specialmente se si considera che l'attuale disciplina del collocamento obbligatorio offre già ampi margini alla possibilità di richiesta normativa da parte dei datori di lavoro, che prevedibilmente privilegeranno i lavoratori meno svantaggiati.
La presente proposta di legge si propone di correggere tale incongruenza introducendo una modifica al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, elevando la quota percentuale di riserva ivi prevista dall'1 per cento al 3 per cento.
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1».
2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
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