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PDL 4220

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4220



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

e con il ministro della giustizia
(ALFANO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentato il 28 marzo 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente decreto si provvede allo stanziamento di 345 milioni di euro nel triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volto all'incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale stanziamento, unitamente ai 160 milioni di euro già disponibili sul predetto fondo nel biennio 2011-2012, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale
 

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delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il triennio considerato, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Art. 1.

        Comma 1. Prevede l'incremento, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per l'importo di 115 milioni di euro, del fondo istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per la specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico.

        Comma 2. Prevede la possibilità che la dotazione del fondo di cui al comma 1, per i medesimi anni, possa essere ulteriormente incrementata in favore del personale delle Forze armate con risparmi di gestione relativi alle spese effettuate in conseguenza delle missioni internazionali di pace, nonché in favore del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quota parte delle risorse destinate al Fondo unico giustizia.

        Le suddette minori spese, da accertare annualmente a consuntivo, dovranno essere riconducibili alla quota di risorse di pertinenza del personale, ripartita annualmente dal fondo per le missioni stesse istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). L'assegnazione in favore del personale delle Forze armate è comunque condizionata alla formazione di corrispondenti ulteriori economie per il medesimo esercizio, nell'ipotesi che si verifichino ulteriori proroghe delle missioni medesime, al fine di garantire l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

        Analogamente, anche l'utilizzo del Fondo unico giustizia per gli incentivi al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non determina effetti negativi, atteso che, di fatto, si determina una diversa articolazione nella ripartizione tra i beneficiari delle risorse disponibili, fermo restando l'ammontare complessivo delle disponibilità del fondo e dei relativi meccanismi di alimentazione.

        Comma 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi dei commi 1 e 2, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

        Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, saranno individuate le misure dei sopraindicati assegni una tantum, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le Amministrazioni interessate.

 

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        Comma 4. Prevede la copertura finanziaria del provvedimento mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (Riordino delle carriere), per gli anni 2011, 2012 e 2013.

        Relativamente all'aspetto finanziario si evidenzia che le risorse in questione saranno accorpate in un'unica posta di bilancio, pari a 195 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e a 115 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono attualmente distinte in due fondi da ripartire, iscritti nello stato di previsione del MEF (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, per un importo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, e dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un importo pari a 115 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011.

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

        2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:

            a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

            b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

 

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        3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

        4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 marzo 2011.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Maroni, Ministro dell'interno.
La Russa, Ministro della difesa.
Alfano, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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