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PDL 98 ed abb.-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A



 

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 98, d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, CARLUCCI

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli adempimenti relativi all'avvio delle attività imprenditoriali

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1225, d'iniziativa dei deputati

BERSANI, SORO, COLANINNO, LULLI, SERENI, BRESSA, CALEARO CIMAN, MARCO CARRA, MARTELLA, NANNICINI, SANGA

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti riguardanti l'avvio di attività economiche e la realizzazione di insediamenti produttivi, nonché in materia di disciplina dello sportello unico per le attività produttive, per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di attività economiche e di autocertificazione

Presentata il 3 giugno 2008


NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 10 marzo 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 98, 1225, 1284, 1325, 2680, 2754 e 3191. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1284, d'iniziativa dei deputati

PELINO, SAGLIA, CAZZOLA, ANTONINO FOTI, VERSACE, BONIVER, BERTOLINI, SBAI, MAZZOCCHI, SPECIALE, MISTRELLO DESTRO, RENATO FARINA, DI CENTA, DE NICHILO RIZZOLI, PALMIERI, MILANATO, SCANDROGLIO, DIVELLA, LO PRESTI, FUCCI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, CASTIELLO, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, CERONI, GIAMMANCO, NIZZI, ANGELI, VIGNALI, LAMORTE, GAVA, MOTTOLA, GOLFO, LEHNER, MAZZONI, VALENTINI, GOTTARDO, CALABRIA, LUCIANO ROSSI, BERARDI, VESSA, D'IPPOLITO VITALE, SCALERA, MARIAROSARIA ROSSI, FRASSINETTI, TORRISI, BIANCOFIORE, PAPA, CASSINELLI, DI BIAGIO, PUGLIESE, SAMMARCO, CARLUCCI, IANNARILLI, GIULIO MARINI, PETRENGA

Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'occupazione e l'imprenditoria femminile

Presentata l'11 giugno 2008

n. 1325, d'iniziativa dei deputati

VIGNALI, CARLUCCI, MARCO CARRA, LAZZARI, RAISI, REGUZZONI, TOCCAFONDI, VERSACE

Disposizioni per la liberalizzazione dell'attività d'impresa

Presentata il 18 giugno 2008

n. 2680, d'iniziativa dei deputati

JANNONE, CARLUCCI

Disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani

Presentata il 7 settembre 2009
 

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n. 2754, d'iniziativa dei deputati

VIGNALI, RAISI, REGUZZONI, FAVA, LUPI, GOLFO, VERSACE, POLIDORI, TORAZZI, CAZZOLA, CALEARO CIMAN, LULLI, ABELLI, ABRIGNANI, GIOACCHINO ALFANO, ANGELUCCI, ARMOSINO, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BELLOTTI, BERGAMINI, BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIASOTTI, BITONCI, BOCCIARDO, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, CALDERISI, CALDORO, CALLEGARI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE, CENTEMERO, CHIAPPORI, CICCIOLI, CICU, COMAROLI, CORSARO, CROSIO, DAL LAGO, DE CORATO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DE MICHELI, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DIMA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, RENATO FARINA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANNA TERESA FORMISANO, ANTONINO FOTI, TOMMASO FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FRONER, FUGATTI, GALATI, GARAGNANI, GAROFALO, GAVA, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIDONI, GIRLANDA, GOTTARDO, IANNACCONE, IANNARILLI, LANZARIN, LAZZARI, LUNARDI, LUSSANA, MACCANTI, GIULIO MARINI, MAZZONI, MAZZUCA, MIGLIORI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MORONI, MOTTOLA, MUNERATO, OSVALDO NAPOLI, NEGRO, NIZZI, NOLA, PAGANO, PALMIERI, MASSIMO PARISI, PAROLI, PELINO, PELUFFO, PIANETTA, PILI, PINI, PIZZETTI, PIZZOLANTE, POLLEDRI, QUARTIANI, RAMPI, RAVETTO, RAZZI, REALACCI, RIVOLTA, ROMELE, LUCIANO ROSSI, ROSSO, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SANGA, SANTELLI, SCANDROGLIO, SIMEONI, SIMONETTI, SPECIALE, STANCA, STRACQUADANIO, STRADELLA, TOCCAFONDI, TORTOLI, VACCARO, VANALLI, VELLA, VICO, VOLONTÈ

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

Presentata il 30 settembre 2009

n. 3191, d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DONADI, CIMADORO, PALOMBA, MONAI, ANIELLO FORMISANO, ROTA, DI GIUSEPPE, CAMBURSANO, MESSINA, MURA, DI STANISLAO

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi relativi all'avvio di attività economiche e imprenditoriali

Presentata il 9 febbraio 2010

(Relatore: RAISI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato del progetto di legge n. 2754 ed abbinati nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010, e rilevato che:

                il testo unificato è finalizzato a sancire i principi fondamentali della disciplina riferita alle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante il conferimento di apposite deleghe legislative in materia di ritardi nei pagamenti (articolo 8, comma 5), di procedure concorsuali (articolo 10, comma 2), di riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese (articolo 14, comma 1) e di facoltà di compensazione dei crediti relativi a obbligazioni tributarie e oneri sociali (articolo 14, comma 2);

                nell'ottica di definire un quadro generale della disciplina riferita alle imprese e di enuclearne i principi informatori, il provvedimento opera numerose sovrapposizioni con norme vigenti (ad esempio, l'articolo 1 riproduce sostanzialmente la definizione di imprenditore del codice civile) e con istituti giuridici già operanti in diversi settori dell'ordinamento (ad esempio, gli articoli 4, 5 e 6 recano ulteriori disposizioni in materia di procedure di valutazione e analisi di impatto ex ante ed ex post; l'articolo 11 si sovrappone alla disciplina sugli appalti pubblici ed al relativo codice), senza prevedere nessuna esplicita abrogazione ed intervenendo solo sporadicamente con la tecnica della novellazione della normativa vigente; peraltro, numerose disposizioni appaiono avere mera natura ricognitiva dell'ordinamento vigente (ad esempio l'articolo 1, comma 3) o carattere puramente programmatico (l'articolo 2, ad esempio, afferma «il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, dove la discrezionalità sia l'eccezione»);

                il provvedimento istituisce, inoltre, all'articolo 20-bis la «legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese», modellata sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009; in relazione a tali previsioni si potrebbe eventualmente valutare l'opportunità di far confluire in una unica legge a ciclo annuale le materie comunque affini per competenza ministeriale e per finalità;

                reca, infine, talune espressioni imprecise: l'articolo 1, comma 2, richiama lo «Small Business Act» senza precisare – come invece fa l'articolo 12 – che così viene denominata la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE; l'articolo 14, comma 1, lettera c)

 

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richiama erroneamente la soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», che invece reca una soglia di deduzione di imposta;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 3 – secondo cui gli organi di amministrazione delle Camere di commercio «sono composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio» – si verifichi se la norma non sia meramente ripetitiva dell'articolo 14 della legge n. 580 del 1993, come integralmente sostituito dal recente decreto legislativo n. 23 del 2010; quest'ultimo, infatti, già dispone che la giunta delle Camere di commercio «è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto»;

            all'articolo 8, comma 5 – che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese - si precisi l'oggetto della delega, atteso che la lettera c) riguarda, invece, la possibilità di diffidare e sanzionare comportamenti illeciti messi in atto, oltre che da grandi aziende, anche da pubbliche amministrazioni (con una previsione che sembra ricalcare quanto già disposto dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990); peraltro, andrebbero precisati i principi e criteri direttivi della delega, dal momento che la lettera a) contiene una finalità piuttosto che un criterio di delega («migliorare il funzionamento del mercato interno») e la lettera b) si riferisce genericamente alla previsione di un «sistema di diffide e sanzioni» in determinati casi, senza fornire indicazioni sul sistema stesso;

            all'articolo 14, commi 6 e 7, si proceda ad aggiornare i riferimenti alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009): richiamando, al comma 4, la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 196; aggiornando, al comma 6, il riferimento alla «Decisione di finanza pubblica» e, al comma 7, sostituendo il richiamo al meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7 della legge n. 468 del 1978, con il nuovo meccanismo della cosiddetta «clausola di salvaguardia» (articolo 17 della citata legge n. 196);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si elimini la duplicazione della medesima norma, di evidente contenuto programmatico, che compare sia all'articolo 2, comma 1, lettera o), sia all'articolo 7, comma 6, secondo cui deve esservi la garanzia che «nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno»;

 

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            all'articolo 3-bis, commi 1 e 3 – ove si introduce una definizione legislativa della nozione di interesse diffuso e si dispone in merito alla legittimazione ad impugnare gli atti lesivi dei medesimi – si valuti se la codificazione dell'istituto sia coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale della sua nozione sostanziale e processuale, anche in ragione della circostanza che i commi 1 e 3 assumono valenza generale e non sono riferibili ai soli soggetti imprenditoriali ed alle relative realtà associative;

            all'articolo 9, comma 3 si corregga il riferimento al comma 3 dell'articolo 7, che risulta incongruo;

            all'articolo 12, commi 10 e 11 – ove si definiscono «imprese femminili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne» e le «imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di persone con età inferiore a trentacinque anni» – si chiarisca la portata di tali definizioni, precisando se si debba tener conto delle persone fisiche o delle sole quote di partecipazione ed in che termini le suddette definizioni operano per le imprese costituite in forma non societaria; al riguardo, si valuti l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo n. 185 del 2000, che individua come beneficiari delle misure a favore della «nuova imprenditorialità» le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione (articolo 5);

            si elimini la duplicazione della medesima espressione:

                a) contenuta nelle lettere e) ed f) dell'articolo 13, comma 1;

                b) contenuta nel comma 2, alinea, e lettera d), dell'articolo 14, procedendo altresì nel comma 3 a sostituire il richiamo al comma 1 con quello al comma 2 del medesimo articolo;

            si verifichi, infine, la compatibilità delle seguenti disposizioni con i principi che presiedono all'autonomia del Parlamento:

                a) l'articolo 4 che, ai commi 2 e 4, attribuisce competenze in ordine alle procedure di valutazione al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, stabilendo segnatamente che essi consultino di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese; previsione questa astrattamente idonea ad incidere anche sulle procedure parlamentari di deliberazione;

                b) l'articolo 16, comma 6, secondo cui «il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale» del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa «su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare»;

 

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                c) l'articolo 22, secondo cui «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge», riferendosi tale termine evidentemente anche all'istituzione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 18.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 – che reca una definizione di impresa che riprende quella dell'articolo 2082 del codice civile (la medesima disposizione richiama anche l'articolo 2083 del c.c., che definisce i «piccoli imprenditori»), aggiungendo che la definizione di impresa opera «a prescindere dal relativo status giuridico» – dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire la portata di quest'ultima previsione, che non appare innovare quanto statuito dai citati articoli del Codice civile;

            agli articoli 3 e 3-bis – ove si sancisce la libertà associativa delle imprese e si indicano i soggetti collettivi riconosciuti dallo Stato e quelli legittimati ad agire in giudizio a tutela degli interessi delle imprese associate – dovrebbe chiarirsi se tale previsione escluda il riconoscimento di altre realtà associative e la loro legittimazione processuale per le fattispecie considerate ai commi 2 e 3 dell'articolo 3-bis;

            agli articoli 4, 5 e 6 – che dispongono in materia di procedure di valutazione, di riduzione degli oneri e di analisi di impatto della regolazione – dovrebbe procedersi ad un complessivo coordinamento con la disciplina attualmente vigente in materia e, segnatamente, con l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e l'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto inoltre che il comma 3 dell'articolo 4 in commento riprende in maniera pressoché testuale il contenuto del comma 9 del citato articolo 14 e tenendo conto, altresì, di quanto già statuito dal regolamento di disciplina dell'AIR e dalla direttiva sulla disciplina della VIR (rispettivamente, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 e n. 212 del 2009);

            all'articolo 7, comma 3 – che riproduce il disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sul rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, prevedendo specificamente che tale disposizione si applichi anche alle «società con totale o prevalente capitale pubblico» – dovrebbe verificarsi la portata normativa della disposizione, che appare richiamare il contenuto dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 241, come sostituito dalla legge n. 69 del 2009 (secondo cui «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative»), salvo che non si intenda estendere l'ambito applicativo anche alle funzioni non aventi carattere amministrativo, circostanza che sarebbe di dubbia compatibilità con la natura giuridica di tali soggetti;

 

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            all'articolo 11, comma 4 – che richiama genericamente il codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e le sanzioni previste dalla legge n. 246 del 2005 – dovrebbero precisarsi i riferimenti normativi, indicando espressamente gli articoli o le partizioni delle leggi richiamate (che per la legge n. 163 appare essere all'articolo 41 della legge stessa);

            all'articolo 12 – che reca una serie di definizioni che in qualche caso si sovrappongono a quelle già presenti nell'ordinamento – dovrebbe valutarsi l'effettiva necessità di inserire definizioni quando esse non sono funzionali ad una specifica disciplina normativa del fenomeno che si è inteso definire;

            all'articolo 21, comma 1 – ove si qualificano le disposizioni della legge come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riferirsi alla sola lettera m), in quanto il richiamo alle lettere e) ed l) appare ultroneo: esse concernono, rispettivamente, la competenza esclusiva statale in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie e di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera d) – che pone come obiettivo della legge la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, «ai sensi di quanto disciplinato in materia dalla normativa europea» – dovrebbe richiamarsi, in luogo della normativa europea, il «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea» (COM(2007) 23) e l'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007, tradotto poi nell'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 e nell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in seno alla Conferenza unificata il 29 marzo 2007;

            all'articolo 7, comma 4 – ove si novella il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990, disponendo che «in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione»- dovrebbe precisarsi che la novella deve intendersi riferita alla motivazione di atti sfavorevoli ai cittadini o alle imprese;

            all'articolo 8, comma 1 – volto a contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo «di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese» – dovrebbe inserirsi la disposizione in

 

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un appropriato contesto normativo (quale, ad esempio, la disciplina sul ritardo nei pagamenti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, che viene infatti novellato al comma 4 del medesimo articolo), disciplinando esplicitamente gli effetti della norma sugli atti negoziali esistenti e su quelli futuri;

            all'articolo 11, comma 7 – ove si prevede che «ogni prefettura territorialmente competente predispone delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il soggetto competente a determinare gli obblighi richiamati nella parte finale del comma;

            all'articolo 15, comma 3 – ove si prevede un regolamento del Ministro dello sviluppo economico – dovrebbe valutarsi la necessità di fissare un termine di emanazione;

            all'articolo 20, ove si istituisce la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare che l'onere posto a carico dei bilanci delle Camere opera in termini di limite massimo di spesa.»


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abbinate, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»,

            tenuto conto che il testo unificato appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia «tutela della concorrenza», come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione,

            rilevato peraltro che il provvedimento interviene, in alcune parti, anche su materie che rientrano nell'ambito di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            segnalata pertanto la necessità di un coordinamento tra l'articolo 21, comma 1, che sembra sottintendere l'immediata applicabilità di tutte le disposizioni del testo unificato alle regioni, e l'articolo 1, comma 3, che precisa che, nelle materie di competenza concorrente, le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali,

 

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            considerato che numerose disposizioni del provvedimento si sovrappongono a norme già vigenti, riproducendole o modificandole, oppure disciplinano in modo nuovo istituti già previsti dall'ordinamento, senza procedere ad abrogazioni espresse o a novelle;

            sottolineato che la garanzia della durata dei processi civili relativi al recupero di un credito nei rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione è prevista sia dall'articolo 2, comma 1, lettera o), sia dall'articolo 7, comma 6, e che sarebbe opportuna una ulteriore valutazione della disposizione con riguardo alla sua efficacia normativa e all'esigenza di tenere conto di tutti gli interessi coinvolti nel processo,

            evidenziata l'esigenza di precisare ulteriormente la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis, al fine di evitare che possa essere interpretata nel senso dell'esclusione della legittimazione attiva per le altre associazioni di categoria,

            rilevato che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1 – che prevede un obbligo per la pubblica amministrazione di non derogare, né per via contrattuale né con atto unilaterale, al termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese – introduce un limite all'autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni, senza specificare le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo;

            all'articolo 8, comma 5 – che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese – si precisi l'oggetto della delega, atteso che la lettera c) riguarda la possibilità di diffidare e sanzionare comportamenti illeciti messi in atto, oltre che da grandi aziende, anche da pubbliche amministrazioni, e i principi e criteri direttivi della stessa, atteso che la lettera a) contiene una finalità piuttosto che un criterio di delega («migliorare il funzionamento del mercato interno») e la lettera b) si riferisce genericamente alla previsione di un «sistema di diffide e sanzioni» in determinati casi, senza fornire indicazioni sul sistema stesso;

            sottolineata l'esigenza di chiarire le definizioni di «imprese femminili» e «imprese giovanili», di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, che sembrerebbero, fra l'altro, escludere le imprese non costituite in forma societaria: ciò anche ai fini di un coordinamento con l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che espressamente esclude la rilevanza dello status giuridico ai fini della definizione di impresa;

            rilevato che gli articoli 18-20 istituiscono una Commissione parlamentare le cui competenze, peraltro ibride (in parte di indirizzo e controllo, in parte amministrative) e insufficientemente definite, rischiano di sovrapporsi per un verso a competenze di Commissioni permanenti, determinando in questo modo una violazione dell'autonomia organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, delle Camere, e per altro verso a competenze del Governo e della pubblica amministrazione;

 

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            segnalata in particolare l'esigenza di rivedere l'articolo 20, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, nella parte in cui – anziché stabilire un limite massimo di spesa, come previsto da altre leggi istitutive di commissioni parlamentari – fissa direttamente in 30 mila euro l'anno l'onere a carico dei bilanci delle Camere della Commissione parlamentare, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio dell'autonomia di bilancio costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento;

            evidenziata l'opportunità, all'articolo 21, comma 1 – nella parte in cui si qualificano le disposizioni della legge come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione – di fare riferimento alla sola lettera m), in quanto il richiamo alle lettere e) ed l) riguarda, rispettivamente, la competenza esclusiva statale in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie e di giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

            segnalato altresì che la previsione di cui all'articolo 22, che fissa un termine entro cui provvedere alla costituzione degli organi previsti dalla legge, inclusa quindi la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, sembra anch'essa collidere con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento, ancorché il termine di sei mesi sia senz'altro congruo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) si verifichi il coordinamento tra l'articolo 1, comma 3, in base al quale nelle materie di competenza legislativa concorrente le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e l'articolo 21, comma 1, che qualifica tutte le disposizioni come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, sottintendendo quindi che il provvedimento intervenga per intero in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (quella appunto di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e che conseguentemente tutte le sue disposizioni siano di diretta applicazione;

            b) agli articoli 18 e 19, si individuino in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, evitando di limitare o di duplicare competenze attribuite dai regolamenti parlamentari a Commissioni permanenti, e si eviti di

 

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attribuire alla stessa competenze a carattere amministrativo, che, in quanto tali, non spettano al Parlamento;

            c) all'articolo 20, con riferimento alle spese per il funzionamento della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, si sostituiscano le parole «pari a 30.000 euro» con le seguenti: «nel limite massimo di 30.000 euro annui», come già previsto da altre leggi istitutive di Commissioni parlamentari, o, in alternativa, si sopprimano le parole «pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno di approvazione della presente legge», rimettendo la quantificazione dello stanziamento in questione alle Camere stesse nell'esercizio della loro autonomia contabile;

            d) all'articolo 22, dopo le parole: «dall'articolo 14» si aggiungano le seguenti: «e salva l'autonomia organizzativa delle Camere per quanto attiene agli atti di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4»;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valuti la Commissione di merito l'opportunità – ai fini della chiarezza e della certezza dell'ordinamento – di coordinare le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le fonti vigenti che disciplinano le medesime materie o istituti sui quali interviene il provvedimento stesso, operando, ove necessario, le opportune abrogazioni e novelle;

            2) appare opportuno precisare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis, al fine di evitare che possa essere interpretata nel senso dell'esclusione della legittimazione attiva per le altre associazioni di categoria;

            3) all'articolo 8, comma 1 – che prevede un obbligo per la pubblica amministrazione di non derogare, né per via contrattuale né con atto unilaterale, al termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese – valuti la Commissione l'opportunità di specificare le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo;

            4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le definizioni di «imprese femminili» e «imprese giovanili», di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, tra l'altro chiarendo se, come sembra, si intendano escludere dalla disciplina le imprese non costituite in forma societaria: ciò anche ai fini di un coordinamento con l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che espressamente esclude la rilevanza dello status giuridico ai fini della definizione di impresa.

(Parere espresso il 25 novembre 2010)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abbinate, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

 

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            richiamato il parere già espresso da questo Comitato in data 25 novembre 2010;

            tenuto conto che il testo appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia «tutela della concorrenza», come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione,

            rilevato peraltro che il provvedimento interviene, in alcune parti, anche su materie che rientrano nell'ambito di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            segnalata la necessità di un coordinamento tra l'articolo 16, comma 1, che sembra sottintendere l'immediata applicabilità di tutte le disposizioni del testo unificato alle regioni, e l'articolo 1, comma 3, che precisa che, nelle materie di competenza concorrente, le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali;

            considerato che alcune disposizioni del provvedimento si sovrappongono a norme già vigenti, riproducendole o modificandole, oppure disciplinano in modo nuovo istituti già previsti dall'ordinamento senza procedere ad abrogazioni espresse o a novelle;

            sottolineata l'esigenza di chiarire se le definizioni di «imprese femminili» e «imprese giovanili», di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, sono volte ad escludere le imprese individuali;

            rilevato che l'articolo 14 istituisce una Commissione parlamentare le cui competenze rischiano di sovrapporsi a competenze di Commissioni permanenti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno – al fine di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 (in base al quale nelle materie di competenza legislativa concorrente le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e all'articolo 16, comma 1 (che qualifica tutte le disposizioni come costitutive dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) – precisare quali disposizioni del provvedimento intervengano in materie di competenza legislativa concorrente, stabilendo quindi principi fondamentali, e quali invece individuino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ovvero sopprimere uno dei due commi citati;

 

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            b) all'articolo 14, sarebbe opportuno individuare in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, evitando il più possibile di limitare o di duplicare competenze attribuite dai regolamenti parlamentari a Commissioni permanenti;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità – ai fini della chiarezza e della certezza dell'ordinamento – di coordinare le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le fonti vigenti che disciplinano le medesime materie o istituti sui quali interviene il provvedimento stesso, operando, ove necessario, le opportune abrogazioni e novelle;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare le definizioni di «imprese femminili» e «imprese giovanili», di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, chiarendo se si intendano escludere dalla definizione le imprese individuali.

(Parere espresso il 9 marzo 2011)


PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che:

                a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa «qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo «status giuridico» è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo «status giuridico», che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;

                b) desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 7 di un «impegno» dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 7, comma 6). Occorre rilevare che la previsione

 

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dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di riforma del processo civile, volto a ridurne i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;

                c) l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali «interessi appartenenti alla generalità dei cittadini» ovvero «interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, non appare opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale, rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la «maggiore rappresentatività»;

                d) gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite «micro» e «piccole» imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento debbano più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;

 

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                e) che in ogni caso, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica;

                f) all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il secondo periodo;

            2) agli articoli 2 e 7, siano soppressi i riferimenti alla delimitazione temporale della durata dei processi civili;

            3) all'articolo 3-bis sia soppressa la definizione di interesse legittimo;

            4) siano soppressi gli articoli 8 e 10.

(Parere espresso il 19 novembre 2010)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che:

                la Commissione giustizia ha espresso, il 17 novembre 2010, un parere favorevole con condizioni sulla precedente formulazione del testo in esame;

                nel predetto parere si chiedeva, in primo luogo, di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, contenente una definizione della nozione di impresa che, facendo riferimento al concetto di «status», poteva risultare fuorviante e costituire fonte di equivoci interpretativi; tale disposizione risulta soppressa nel nuovo testo;

                si chiedeva, inoltre, di espungere, dagli articoli 2 e 6 del precedente testo, i riferimenti ad una precisa delimitazione temporale della durata dei processi civili che, limitatamente ai rapporti tra

 

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imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere non superiore ad un anno; la Commissione di merito risulta avere accolto anche questa condizione, riformulando le relative disposizioni ed introducendo un generico riferimento alla riduzione della durata dei giudizi civili «entro termini ragionevolmente brevi»;

                risulta essere stata accolta anche la condizione con la quale si chiedeva di sopprimere la definizione di interesse legittimo, contenuta nell'articolo 3-bis;

                si chiedeva, altresì, di sopprimere l'articolo 8, in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e recante anche una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231; tale disposizione appariva infatti estranea all'impianto originario del provvedimento e meritevole di costituire oggetto di un autonomo esame parlamentare;

                l'articolo 8 non è stato soppresso ma risulta, nella nuova formulazione, sensibilmente modificato e ridimensionato, essendo volto ad introdurre delle modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, con lo scopo di dare attuazione allo Small Business Act, rafforzando sostanzialmente la disciplina vigente in materia di abuso di posizione dominante, con riferimento anche alla particolare forza contrattuale esercitata dalla pubblica amministrazione;

                appare peraltro opportuno che disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, per ragioni di ordine sistematico, sia collocata nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002;

                in accoglimento di un'ulteriore condizione posta nel precedente parere della Commissione giustizia, risulta inoltre soppresso l'articolo 10, che conteneva una delega volta a modificare ampie parti della legge fallimentare;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, in modo che la stessa sia integrativa dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

(Parere espresso il 9 marzo 2011)
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2754 e abb., recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;

            considerato che il progetto di legge reca in prevalenza disposizioni programmatiche e di principio volte a costituire lo statuto delle imprese e finalizzate ad orientare l'esercizio della futura attività legislativa ed amministrativa;

            ritenuto, tuttavia, che occorre evitare che talune delle predette disposizioni possano essere ritenute di immediata applicazione, alimentando aspettative e generando contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, alinea, che appesantire eccessivamente l'istruttoria tecnica relativa all'adozione di provvedimenti amministrativi possa rendere eccessivamente complessa e onerosa l'attività delle amministrazioni;

            valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevede, in ogni caso, un'applicazione graduale dei provvedimenti normativi relativi alle imprese possa limitare eccessivamente l'operato del legislatore e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, determinando l'insorgere di contenziosi ed effetti negativi sulla finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla tassazione.

        All'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi.

        All'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: dell'aggregazione con le seguenti: di politiche volte all'aggregazione.

 

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        All'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti: , nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo.

        All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: regolamentari e amministrative con le seguenti: e regolamentari.

        All'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di gradualità e proporzionalità con le seguenti: di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità.

        All'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica.

        All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di esperti o di società di ricerca specializzate.

        Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: , ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati.

        All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi.

        All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

        e con le seguenti condizioni:

            all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;

            all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3;


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante «Norme per la

 

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tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            condiviso l'obiettivo generale del provvedimento di introdurre ulteriori strumenti di sostegno pubblico in favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale;

            rilevato come alcune delle disposizioni recate dal testo unificato, in particolare per quanto riguarda i profili tributari, abbiano natura prevalentemente programmatica;

            evidenziato come alcune delle previsioni recate dal testo determinino effetti di minor gettito potenzialmente rilevanti, per i quali non si individua alcuna forma diretta di copertura finanziaria;

            sottolineata l'esigenza di assicurare il coordinamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento tributario vigente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero determinare problemi applicativi e pregiudicare gli obiettivi di semplificazione sottesi allo stesso intervento legislativo;

            rilevato come il tema della revisione della fiscalità delle imprese deve essere affrontato nel quadro generale della riforma complessiva del sistema fiscale già avviata dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedono che i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali comportano una perdita di gettito di rilevante entità, e non sono coordinate con il comma 2 dell'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo finalizzata ad introdurre analogo tipo di compensazione;

            2) con riferimento al comma 12 dell'articolo 12, il quale definisce come «tecnologiche» quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto essa non specifica a quale imposta si riferisca detto imponibile;

            3) con riferimento alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 13, le quali prevedono che lo Stato ponga in essere politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione,

 

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nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali, oltre a rivestire carattere meramente programmatico ed a sovrapporsi con le previsioni in materia recate dall'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010, recentemente prorogate dal disegno di legge di stabilità, configurano agevolazioni fiscali per le quali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che comporterebbero una perdita di gettito quantificabile, in termini di competenza, in alcune centinaia di milioni di euro, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura;

            4) con riferimento all'articolo 14, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, sia in quanto essa rischia di sovrapporsi con la complessiva riforma del sistema fiscale già avviata dal Governo, sia in quanto l'attuazione della stessa delega comporterebbe minori entrate quantificabili in alcuni miliardi di euro;

            5) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, provveda comunque la Commissione di merito:

                a definire meglio gli strumenti tributari utilizzabili per realizzare le finalità agevolative di cui alla lettera a), numero 1), nonché la tipologia di imposta oggetto della stessa agevolazione;

                a specificare meglio le forme di investimento oggetto di agevolazione indicate dalla lettera a), numero 1.1);

                a chiarire che lo scomputo dell'incremento dell'indebitamento dal valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione, ai sensi della lettera a), numero 1.7), riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti;

                a chiarire se la deducibilità, fino a un massimo del 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, prevista dalla lettera a), numero 2, si applichi anche all'IRAP;

                a coordinare la lettera a), numero 3, con l'articolo 1, comma 40, della legge n. 244 del 2007, di cui riproduce testualmente il contenuto, il quale prevede un regime, non entrato in vigore in mancanza della disciplina attuativa, di tassazione separata, con aliquota del 27,5 per cento, sui redditi d'impresa percepiti da imprenditori individuali e sui redditi derivanti dalla partecipazione in società personali;

                a coordinare il regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, di cui alla lettera b), numero 1), con il regime di contabilità semplificata attualmente vigente;

 

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                a coordinare le forme di imposizione forfetaria, di cui alla lettera b), numero 2), con i regimi di imposizione forfetaria già attualmente vigenti;

                a correggere, alla lettera c), il riferimento, previsto nell'ambito della progressiva esclusione delle imprese dall'IRAP, alla «soglia di tassazione», facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché a chiarire se il riferimento agli «eventuali ulteriori costi» che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa;

            6) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, che contiene una delega legislativa per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale comporta una perdita di gettito di rilevante entità, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria; provveda comunque la Commissione di merito a coordinare la medesima previsione con i commi 2 e 3 dell'articolo 8, che introducono norme aventi analoga finalità, nonché a riformulare la dizione «per oneri sociali», la quale non risulta del tutto perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali;

            7) con riferimento ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009, alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità, e al Documento di programmazione economico-finanziaria, sostituito dalla Decisione di finanza pubblica;

            8) con riferimento all'articolo 23, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, provveda la Commissione di merito a rivederne la formulazione, atteso che, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria ha mutato la sua denominazione in legge di stabilità;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale, tra i princìpi cui si ispira l'intervento legislativo, annovera in termini non del tutto chiari il principio della sussidiarietà orizzontale «anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione»,

 

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valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

            b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale indica il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, si segnala come appaia improprio definire giuridicamente come «diritto» l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche: valuti pertanto la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di godere di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unificato, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori;

            c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'espresso riferimento alle norme di «natura fiscale» fosse finalizzato a porre in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;

            d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5, del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la ratio della norma, atteso che il citato numero 5 dell'articolo 2751-bis del codice già riconosce esplicitamente tale privilegio ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

            e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 11, il quale dispone che ogni prefettura predisponga delle white list di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nelle predette white list delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad

 

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un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nelle white list, evitando il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

            f) con riferimento all'articolo 12, il quale reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, che sembrano avere efficacia non limitata all'applicabilità delle norme recate dal testo unificato, ma all'intero ordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali previsioni, le quali rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa;

            g) con riferimento in particolare al comma 9 dell'articolo 12, il quale qualifica come nuove imprese quelle che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e «non costituiscono una creazione di ramo d'azienda», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di «indipendenza» della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;

            h) con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali, rispettivamente, recano le definizioni di «imprese femminili» e di «imprese giovanili», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in quanto le definizioni da esse recate riguardano solo le imprese organizzate in forma societaria;

            i) con riferimento al numero 1), lettera b), del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, al fine di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché le condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale non sembra avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

 

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            l) con riferimento al numero 2) della medesima lettera b) dell'articolo 13, la quale introduce l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia; valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri;

            m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, recante un ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, al fine di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato «medesimo comma 1» contenuto nella disposizione;

            n) con riferimento all'articolo 15, comma 1, che impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, il quale risulta piuttosto generico, non definendosi in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio, nonché di individuare direttamente la necessaria copertura finanziaria;

            o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali per i primi cinque anni di attività dell'azienda, i quali possono essere affidati senza oneri a «soggetti di servizio» senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di «soggetti di servizio.

(Parere espresso il 30 novembre 2010)
 

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        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato come la Commissione di merito abbia recepito tutte le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo, accogliendo invece parzialmente le osservazioni formulate nel predetto parere,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale annovera, tra i princìpi cui si ispira l'intervento legislativo, il principio della sussidiarietà orizzontale «anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione», si ribadisce l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

            b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale sancisce il «diritto» dell'accesso al credito da parte delle imprese, si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di evitare di qualificare giuridicamente come diritto l'accesso al credito e di prevedere invece il diritto delle imprese a godere di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del Testo unico bancario appositamente dedicate al credito per i consumatori;

            c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ed in quanto essa potrebbe determinare nuovi oneri non coperti, qualora il riferimento alle norme di «natura fiscale» intendesse prevedere nuovi adempimenti amministrativi a carico della medesima Amministrazione;

 

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            d) con riferimento al comma 6 dell'articolo 11, ai sensi del quale ogni prefettura è tenuta a predisporre elenchi di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nei predetti elenchi delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese negli elenchi, onde evitare il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

            e) con riferimento all'articolo 12, recante una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, si ribadisce l'opportunità di sopprimere tali previsioni, che rischiano di determinare duplicazioni e di generare problemi interpretativi in sede applicativa;

            f) con riferimento al comma 9 dell'articolo 12, che definisce come «nuove imprese» quelle che hanno meno di 5 anni di vita e le cui quote non sono detenute in maggioranza da altre imprese, si ribadisce l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;

            g) con riferimento al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi del quale lo Stato favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, ed attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non sembra avere carattere innovativo, atteso che la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

            h) con riferimento al numero 2) della medesima lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, recante l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, essendo già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, o quantomeno di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri.

(Parere espresso il 9 marzo 2011)
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali ed abbinate recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abb., recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», come risultante dagli emendamenti approvati;

            valutata positivamente la promozione, tra le finalità dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, dell'inclusione delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese;

            valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, con le quali si cerca di dare soluzione ad un'annosa questione che in una fase di crisi economica come quella attuale rischia di tradursi – secondo quanto emerso anche dall'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare svolta dalla VIII Commissione – in un serio fattore di complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in molti casi mette a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende;

            rilevata comunque l'opportunità di tener conto in tale ambito della recente approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva dell'Unione europea in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che l'Italia sarà chiamata a recepire nell'ordinamento interno, nonché dell'esigenza di coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di pagamento del corrispettivo dei contratti pubblici;

 

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            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 in materia di certificazione sostitutiva e procedura di verifica rispondono ad una esigenza di semplificazione a cui ha già dato una prima risposta l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi non ancora in vigore, stante la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento attuativo, il quale prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione in possesso delle imprese;

            rilevato altresì che in tale quadro di semplificazione delle certificazioni si muove anche il comma 5-bis dell'articolo 197 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), come introdotto dallo schema di decreto legislativo in materia di rifiuti, già esaminato dalla VIII Commissione, e in corso di adozione in via definitiva, a norma del quale le province, nello svolgimento dei compiti di controllo degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi controlli, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

            ritenuto, in ogni caso, che, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze normative nell'attuale quadro regolatorio che disciplina la materia delle certificazioni, occorrerebbe coordinare le disposizioni dell'articolo 9 con le disposizioni già in vigore contenute nell'articolo 49 del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, tenuto conto che il comma 4-quater di detto articolo 49, alla lettera e), prevede disposizioni in materia di autorizzazioni ed i controlli per le imprese;

            considerato l'articolo 11 sulla disciplina degli appalti e l'obiettivo di fondo delle disposizioni ivi previste di sostenere l'accesso agli appalti pubblici e la crescita dimensionale, imprenditoriale e organizzativa delle micro, piccole e medie imprese;

            rilevata comunque l'opportunità, anche al fine di consentire alle imprese di operare in un contesto normativo certo, di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 11 con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice degli appalti, evitando sovrapposizioni e contrasti, in particolare relativamente agli adempimenti in materia di pubblicità per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia, già previsti dal codice, alla possibilità per le micro, piccole e medie imprese di autocertificare il possesso dei requisiti, che già sussiste per tutte le imprese senza distinzione di dimensione, nonché al divieto di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari non proporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, già

 

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presente ai sensi dell'articolo 2 del codice che richiama il principio della proporzionalità rispetto alla prestazione da eseguire;

            rilevata, in relazione alla prescritta suddivisione in lotti dei contratti, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'opportunità di condizionare tale suddivisione alla sussistenza di criteri oggettivi, quale quello della funzionalità del lotto, al fine di escludere il rischio di procedure e decisioni adottate per eludere le normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare;

            rilevata, con riferimento alle misure volte a favorire l'accesso al mercato degli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese, previste all'articolo 11, comma 2, lettere c), d) ed e), ed al comma 4, l'opportunità di garantire comunque il rispetto del principio della parità di condizioni;

            considerata, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), punti da 1 a 4, che detta norme specifiche per gli appalti di importo inferiore alle soglie UE banditi dai comuni con meno di 5.000 abitanti, l'opportunità di valutare attentamente la soglia stante che usualmente l'appalto per la fornitura di servizi pubblici locali è affidato da aggregazioni di comuni;

            rilevato che la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 11, volta ad istituire un elenco presso le prefetture di imprese disposte ad accettare determinati obblighi di trasparenza e tracciabilità, è già presente nel disegno di legge del Governo in discussione al Senato sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 5, AS 2156) e che pertanto sarebbe opportuno coordinare le relative disposizioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (C. 2754 Vignali e abb.);

 

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            premesso che:

                il provvedimento intende in via generale promuovere le micro, le piccole e le medie imprese (MPMI) che costituiscono larga parte del tessuto produttivo del Paese;

                in particolare, esso è volto al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; al sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; alla valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; alla promozione della competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;

            considerato che, in questa prospettiva, il citato provvedimento reca, tra l'altro, disposizioni:

                per la tutela delle micro, piccole e medie imprese tra cui, in particolare, la riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione;

                per favorire il credito, incentivare investimenti innovativi e favorire la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità;

                per introdurre regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate;

                per la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e per la semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa;

            ritenuto che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di rimuovere gli ostacoli di tipo burocratico, che penalizzano soprattutto le micro, piccole e medie imprese, bisognerebbe evitare l'introduzione di disposizioni che prevedono l'istituzione di nuovi e ulteriori organismi istituzionali o specifici adempimenti amministrativi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare le finalità del presente provvedimento senza introdurre nuovi ed ulteriori organismi istituzionali o specifici adempimenti amministrativi, rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 2754 e abbinate, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            preso atto che il provvedimento intende recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act, ossia l'importante documento adottato dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, che mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando i temi dell'accesso al credito, della semplificazione amministrativa, degli interventi fiscali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e ambientale, nonché del sostegno agli investimenti e alla formazione;

            formulata, pertanto, una valutazione complessivamente positiva su un provvedimento che si propone di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

            osservato che vi sono – nell'ambito degli argomenti di interesse della XI Commissione – taluni aspetti del testo migliorabili sotto diversi profili;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) nell'ambito delle condivisibili misure che il testo introduce in tema di semplificazione amministrativa, anche al fine di accelerare i processi che regolano la vita dell'impresa, si raccomanda di prevedere apposite disposizioni dirette a rendere meno gravoso anche l'onere burocratico nei confronti del mercato del lavoro, oltre che più trasparente il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il lavoratore; per tali ragioni, all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo, sia inserito un periodo del seguente tenore: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano altresì in favore del lavoratore – ove compatibili con la legislazione vigente – nei procedimenti che regolano i rapporti di lavoro nel settore privato» e all'articolo 7, comma 2, le parole da: «con il minor aggravio» sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese»;

            2) premesso che, ad oggi, non è impedito l'acquisto di quote azionarie da parte dei dipendenti delle aziende, né risulta vietata la

 

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partecipazione dei lavoratori alle imprese, all'articolo 13, comma 1, che introduce interessanti principi diretti alla diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, nonché all'adozione di politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, sia inserita, dopo la lettera h), una lettera del seguente tenore: «h-bis) promuove, nel rispetto della specifica configurazione strutturale delle aziende di piccole e medie dimensioni, la partecipazione dei lavoratori alle imprese»;

            3) all'articolo 16, considerato che – con riferimento all'istituzione di un'apposita Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese – non vi sono indicazioni in ordine al personale utilizzabile e alle risorse umane e strumentali da destinare alla sua creazione, si ritiene opportuno verificare l'effettiva esigenza di procedere alla creazione di tale ente; qualora si decida di confermare questa scelta, si raccomanda, comunque, di optare per l'introduzione di una struttura amministrativa «leggera» e assolutamente non burocratizzata;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 4, lettera c), nell'ambito delle finalità del provvedimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire – secondo quanto già definito dalle linee guida a livello europeo – uno specifico riferimento all'aspetto concernente la cosiddetta «responsabilità sociale dell'impresa»;

            b) agli articoli 12 e 15, che attribuiscono uno specifico regime alle «imprese femminili», ossia quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne, si valuti l'opportunità di apportare integrazioni al testo, che possano sviluppare e rendere sempre più effettivo il principio di pari opportunità, menzionando – tra le misure di incentivazione in favore di dette imprese – anche le seguenti: potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale al fine di conseguire, per i servizi dell'infanzia, gli obiettivi di Lisbona, assicurando la qualità standard dei servizi offerti; attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; attivazione di iniziative di sostegno alle lavoratrici e imprenditrici madri, garantendo – in particolare – effettiva tutela per le madri libere professioniste o con contratti atipici, che al momento godono delle indennità di maternità, i cui tempi di erogazione da parte dell'INPS sono, tuttavia, eccessivamente lunghi;

            c) pur nella consapevolezza che l'argomento non rientra nell'ambito delle più dirette competenze della XI Commissione, per ragioni di natura sistemica si invita comunque la Commissione di merito a valutare con attenzione la possibile soppressione degli articoli 18, 19 e 20, i quali istituiscono un nuovo organismo (Commissione bicamerale) che – non essendo dotato delle funzioni e dei compiti, soprattutto di natura legislativa, delle Commissioni permanenti di Camera e Senato – potrebbe creare duplicazioni e sovrapposizioni delle procedure a livello parlamentare (soprattutto laddove la Commissione

 

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bicamerale è chiamata a valutare l'attuazione della legislazione relative alle micro, piccole e medie imprese ovvero a formulare osservazioni e proposte sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente), snaturando e depotenziando il ruolo delle predette Commissioni permanenti e rischiando, al contempo, di risultare uno strumento insufficiente per lo svolgimento del ruolo prospettato.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali ed abbinate, recanti «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», quale risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 2754 ed abbinate recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C 2754 e abb., recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.», in corso di esame presso la X Commissione della Camera;

            valutato che il provvedimento, volto ad introdurre una disciplina sullo status giuridico delle micro, piccole e medie imprese, afferisce a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera m) ed alla lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed evidenziati specifici profili dell'articolato che attengono alle materie dell'ordinamento civile, dell'organizzazione amministrativa dello Stato, del sistema tributario dello Stato, riconducibili anch'essi alla competenza statale;

            considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

            preso atto che, ai sensi dell'articolo 21, le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 20-bis, sia precisato che il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

 

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TESTO
unificato della Commissione

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
      2. I princìpi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.
      3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.
      4. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

          a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;

 

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          b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;

          c) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

          d) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

          e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

          f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;

          g) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
(Princìpi generali).

      1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

          a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione europea;

          b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;

 

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          c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

          d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

          e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

          f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

          g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

          h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;

          i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;

          l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

          m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;

          n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

          o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della

 

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durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

Art. 3.
(Libertà associativa).

      1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.
      2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
      3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.

Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

      1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
      2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

 

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Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 5.
(Procedure di valutazione).

      1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

          a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

          b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

          c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

      2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Parlamento.
      3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti

 

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pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

Art. 6.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

      1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefìci devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
      2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di

 

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ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.
      4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.
(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

      1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

      2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione

 

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normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 8.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).

      1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informano i rapporti con le imprese ai princìpi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.
      2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.
      3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione».
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,

 

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alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

Art. 9.
(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
      «2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

      3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

          b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento,

 

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mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

          c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

      5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

Art. 10.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

      1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
      2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
      3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi

 

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difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

Art. 11.
(Disciplina degli appalti pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
      2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

          a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

          b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

          c) semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:

              1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;

 

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              2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;

              3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

              4) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

      3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

 

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      5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
      6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

Art. 12.
(Definizioni).

      1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003.
      2. Si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
      3. Si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.
      4. Si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti.
      5. Si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di

 

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valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.
      6. Si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese.
      7. Si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.
      8. Si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.
      9. Si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di cinque anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.
      10. Si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero imprese individuali gestite da donne.
      11. Si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni.
      12. Si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

Art. 13.
(Politiche pubbliche per la competitività).

      1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi

 

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provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:

          a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;

          b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

              1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;

              2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

          c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:

              1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite

 

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uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

              2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;

          d) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

          e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;

          f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

      2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

 

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Capo IV
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 14.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
      2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
      4. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea

 

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in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6– TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese».
      6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.
      7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo V
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 15.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

      1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

 

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      2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

          a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

          b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

          c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

          d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

      3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai princìpi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

          c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;

          d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

      4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca

 

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il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 13, comma 2, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

Capo VI
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 16.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

      1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

Capo VII
NORME FINALI

Art. 17.
(Norma finanziaria).

      1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Art. 18.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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