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PDL 4011

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4011



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, FRONER, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MIOTTO, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni concernenti la misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti

Presentata il 18 gennaio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia la pensione ai superstiti è stata introdotta con il regio decreto-legge n. 636 nel 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939 e fino alla legge in materia di parità n. 903 del 1977 la pensione ai superstiti era liquidata solo alle donne, perché nella storia si erano consolidate nettamente le divisioni dei ruoli all'interno delle coppie e delle famiglie. Si dava per scontato che tale divisione dei ruoli familiari comportasse il lavoro retribuito per sostenere la famiglia come obbligo per i maschi e il lavoro domestico gratuito per le donne, quindi in caso di morte del coniuge la mancanza del sostentamento maschile costituiva per la donna diritto alla pensione.
      In una società in cui si realizzassero pari opportunità tra uomini e donne e fosse possibile la piena occupazione, si potrebbe immaginare che la pensione al coniuge superstite non abbia più ragione di esistere, ma fino a quando non si
 

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realizzeranno queste condizioni la pensione ai superstiti è spesso indispensabile per garantire la sopravvivenza.
      In base all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 è stata introdotta la valutazione del reddito del beneficiario della pensione, solo fino a un reddito inferiore a tre volte la pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il titolare ha diritto alla misura intera, il 60 per cento di quanto avrebbe percepito o percepiva in vita il dante causa; superato questo limite di reddito si applica la riduzione del 25 per cento fino a quattro volte il trattamento minimo, del 40 per cento tra quattro e cinque volte e del 50 per cento se il reddito del beneficiario supera di cinque volte il trattamento minimo della pensione dell'INPS.
      Questa norma è stata dettata dalla necessità di risparmio della spesa previdenziale, però vale la pena di ricordare che le pensioni delle donne sono a tutt'oggi pari alla metà degli importi delle pensioni degli uomini per i motivi noti. Le donne dal 1992 ad oggi sono quelle che sono state maggiormente penalizzate dalle riforme: è opportuno ricordare che le donne in generale godevano almeno dell'integrazione al trattamento minimo, ma il decreto legislativo n. 503 del 1992, oltre ad aver alzato l'età pensionabile di cinque anni e il requisito contributivo da quindici a venti anni, ha anche introdotto la valutazione del reddito del coniuge per il diritto all'integrazione, quindi anche quella che per tanti anni era stata ritenuta un'azione risarcitoria nei confronti delle donne per tutto il lavoro gratuito per la famiglia, ma anche per la società tutta, a copertura della mancanza di servizi e di strutture di assistenza, è venuta meno.
      Va rilevato che le donne godevano di requisiti che tenevano conto del loro impegno nella famiglia e nella società, oggi però si continua a intervenire sulle pensioni e in particolare sulle pensioni delle donne e sono sempre di più le donne che chiedono di rivedere almeno i limiti di reddito per godere della pensione ai superstiti. Non va dimenticato che le pensioni contributive e quindi progressivamente la generalità delle pensioni non avranno neppure l'integrazione al trattamento minimo, quindi è urgente intervenire anche sulle pensioni di reversibilità e ai superstiti del pensionato.
      Sappiamo che la misura della pensione ai superstiti si determina applicando le aliquote stabilite dalla legge alla pensione diretta del lavoratore deceduto o alla pensione che gli sarebbe spettata, nel caso di lavoratore assicurato ma non pensionato (articolo 13 della legge n. 218 del 1952).
      Sappiamo, altresì, che l'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ha introdotto il principio del cumulo parziale della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in misura graduata in rapporto ad essi. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti oppure inabili.
      Va anche considerato che i figli diventano titolati autonomi della prestazione pensionistica e che purtroppo i limiti di reddito, per essere ritenuti a carico, sono talmente bassi (non vengono modificati dal 1995) che spesso il coniuge superstite si ritrova capo famiglia, ma non può avere i figli a carico e questo, per quanto riguarda le spese per studio o le spese mediche e per oneri detraibili o deducibili, comporta penalizzazioni significative, quindi il nucleo familiare si ritrova fortemente penalizzato sia per il lutto subìto che per le condizioni economiche successive.
      Su un totale di circa 3.873.000 pensioni ai superstiti erogate dall'INPS, 3.429.000 circa sono erogate in favore di donne, soprattutto in conseguenza di una loro maggiore longevità. In particolare, tra le donne che beneficiano di questo trattamento, le titolari di pensione ai superstiti nella misura intera sono circa 3.429.000 (circa il 90 per cento del totale), mentre sono circa 105.000 coloro che lo percepiscono nella misura ridotta del 25 per cento, circa 55.000 nella misura ridotta del 40 per cento e circa 40.500 nella misura ridotta del 50 per cento. Pertanto, per differenza, le pensioni erogate in favore degli uomini sono circa 444.000 e di queste il 78 per cento (circa 345.000) è
 

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percepito in misura intera, il 10 per cento (circa 50.000) in misura ridotta del 25 per cento, il 6 per cento (circa 25.000) in misura ridotta del 40 per cento e il 6 per cento (circa 24.000) in misura ridotta del 50 per cento.
      Per un'analisi più dettagliata dei dati riportati si rimanda alla seguente tabella:


RIDUZIONE PENSIONI AI SUPERSTITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 41, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995     
Gli importi sono mensili (euro) – I dati si riferiscono alle pensioni erogate dall'INPS
  Uomini Donne Totale
Riduzione Numero Importo
Riduzione
Numero Importo
Riduzione
Numero Importo
Riduzione
0% 345.062 0 3.229.399 0 3.574.461 0
25% 50.507 3.837.607 104.445 11.289.556 154.952 15.127.163
40% 24.591 3.474.764 55.027 13.029.178 79.618 16.503.942
50% 23.961 5.247.090 40.493 14.123.818 64.454 19.370.908
Totale 444.121 12.559.461 3.429.364 38.442.552 3.873.485 51.002.013

      Tali dati dimostrano l'esiguità degli importi e questa situazione porta migliaia di donne in situazione di reale povertà.
      La presente proposta di legge quindi si pone l'obiettivo di permettere di vivere ai titolari di pensione ai superstiti, in particolare donne.
      L'articolo 1 prevede che qualora il beneficiario o la beneficiaria non abbia alcun reddito la pensione di reversibilità sia liquidata al 100 per cento e quindi che si mantenga per intero la misura spettante al dante causa qualora si tratti di lavoratore o la pensione sia liquidata in misura pari a quella percepita dal dante causa pensionato.
      Questo in considerazione del fatto che, quando la pensione del coniuge deceduto è l'unico reddito della coppia, il passaggio al 60 per cento del reddito disponibile crea situazioni di sofferenza tanto più grandi quanto maggiori sono le spese fisse da affrontare (ad esempio: affitto, tariffe servizi per la parte non legata al consumo eccetera); il legislatore decise in base a considerazioni di questo genere quando la norma portò l'elevazione dell'aliquota di reversibilità al 70 per cento in favore degli orfani di entrambi i genitori (introdotta con l'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995). Si propone quindi che l'aliquota di reversibilità sia elevata al 100 per cento quando il coniuge superstite non possegga redditi di alcun genere. La pensione ai superstiti tiene già conto, quindi, delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, infatti si valuta la necessità economica, tanto che in presenza di figli minori si arriva al 100 per cento tra la quota di titolarità del vedovo, della vedova e dei figli, o si considera la condizione di presenza di figli inabili eccetera: quindi si può ritenere in linea con princìpi già adottati il fatto che se il beneficiario o la beneficiaria non ha redditi e che se la pensione era l'unica fonte di reddito del nucleo familiare si mantenga la misura della pensione intera e non si proceda alla riduzione al 60 per cento.
      L'articolo 2 modifica la tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, aumentando i limiti di reddito per la cumulabilità della pensione con il reddito del beneficiario: per i redditi pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo annuo

 

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del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità è pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità; se il reddito è superiore a 7 volte il trattamento minimo, la percentuale di cumulabilità è pari al 75 per cento mentre si riduce al 50 per cento se il reddito è superiore a 8 volte il trattamento minimo.
      L'articolo 3, infine, prevede che i figli del defunto siano considerati a carico del coniuge superstite indipendentemente dalla misura della quota di pensione di cui sono titolari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura».

Art. 2.

      1. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

      1. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.

 

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ALLEGATO 1
(articolo 2)

«Tabella F
(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio: Percentuale di cumulabilità: 100 per cento del trattamento di reversibilità.
    
Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio:
    
Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
    
Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio:
    
Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità».
    


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