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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3980 |
l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
il miglioramento della qualità della vita;
la stimolazione delle risorse vitali della persona;
l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.
In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o con i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.
Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
In breve:
l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il concetto di discipline bionaturali. Stabilisce, inoltre, le attività dell'operatore di discipline bionaturali che avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere;
l'articolo 2 tratta della formazione e abilitazione all'attività di operatore di discipline bionaturali;
l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le discipline bionaturali, che prevede rappresentanti degli operatori, degli enti di formazione e dei consumatori, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;
l'articolo 4 stabilisce le modalità per il rilascio dell'attestato della qualifica di operatore di discipline bionaturali;
l'articolo 5 prevede un controllo sull'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti;
l'articolo 6 istituisce il Registro nazionale degli operatori di discipline bio-naturali;
l'articolo 7, infine, prevede, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.
1. Sono definite discipline bionaturali (DBN), le discipline che, stimolando le risorse vitali dell'individuo, favoriscono il suo benessere migliorandone la salute e la qualità della vita.
2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco nazionale delle DBN, individuando tali discipline sulla base della definizione di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco è annualmente verificato e aggiornato dalla stessa Commissione.
3. La Commissione di cui all'articolo 3, sulla base delle discipline individuate, determina, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, i profili e gli ambiti di competenza delle rispettive figure professionali, in conformità ai criteri stabiliti dalle rispettive associazioni di settore.
4. L'operatore di DBN può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.
1. La formazione dell'operatore di DBN è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al comma 2.
2. Gli enti privati di formazione devono avere una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e conformi agli standard minimi nazionali per la formazione professionale definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le discipline bionaturali, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione:
a) definisce le discipline che rientrano tra le DBN;
b) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline;
c) definisce gli iter formativi delle singole discipline;
d) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle DBN, valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2;
e) determina i criteri per il riconoscimento degli operatori di DBN e delle iniziative formative in corso di cui all'articolo 7, comma 2.
3. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;
b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dell'operato dei propri iscritti nei confronti dell'utente;
c) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;
d) un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione o consorzi costituiti da enti di formazione di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea.
1. Al termine dei corsi presso gli enti accreditati di cui all'articolo 2, agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
2. L'esame finale di cui al comma 1 del presente articolo è sostenuto da ogni allievo davanti a una commissione dell'ente accreditato di cui all'articolo 2, con la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e di un rappresentante della regione.
1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline di cui all'articolo 3, comma 2.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro nazionale degli operatori di discipline bionaturali.
2. Il Registro di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline.
1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline identificate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che hanno svolto documentata attività nelle DBN da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 3 del presente articolo, è riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN.
2. Le iniziative formative di carattere regionale o provinciale già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate, entro due anni, alle disposizioni della medesima legge.
3. La Commissione determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e i titoli per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore di DBN.
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