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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3983 |
1. Nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita è istituita la figura professionale di operatore shiatsu.
2. Ai fini della presente legge, s'intende per shiatsu la tecnica manuale autonoma non invasiva di origine estremo-orientale, basata principalmente sulla pressione eseguita con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia.
1. L'operatore shiatsu opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate nei modi di cui al comma 2 dell'articolo 1 modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benefici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.
1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione shiatsu esercitata da operatori professionali.
2. La Commissione definisce:
a) i princìpi generali per la definizione del codice deontologico della professione shiatsu;
b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore shiatsu;
c) il profilo professionale dell'operatore shiatsu;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a tre anni e a 1.200 ore complessive e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;
e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;
f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, inoltre:
a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore shiatsu;
b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione di operatore shiatsu nelle singole regioni.
1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute:
a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
f) sette rappresentanti designati d'intesa su indicazione delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.
1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell'attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.
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