PDL 3949
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3949
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NEGRO, BRAGANTINI, COMAROLI, FAVA, FUGATTI, RAINIERI
Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente la durata massima complessiva del congedo spettante per l'assistenza di ciascun figlio con invalidità grave
Presentata il 6 dicembre 2010

Onorevoli Colleghi! — Il problema della non autosufficienza sta assumendo nel nostro Paese toni sempre più allarmanti sotto il profilo sociale ed economico a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, dell'elevato numero di incidenti sulle strade e sui luoghi di lavoro, del processo di disaggregazione del contesto familiare tradizionale e dell'incremento delle patologie degenerative legate all'inquinamento ambientale. L'urgenza di tali questioni impone una presa di posizione netta affinché tutti i cittadini si sentano partecipi di un progetto globale e solidaristico per risolvere un problema che coinvolge l'intera società. La presente proposta di legge affronta il tema delle famiglie con più figli invalidi. La normativa vigente spesso non tiene conto di questa particolare e rara condizione. In merito al diritto di astenersi dal lavoro beneficiando dell'aspettativa straordinaria retribuita previsto dal comma 5 dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è necessario specificare che esso deve essere garantito per ogni figlio invalido grave. Certi di un'ampia condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici delle finalità che si intendano perseguire con la proposta di legge in oggetto, ne auspichiamo una rapida approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il settimo periodo del comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni per ciascun figlio; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 33 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni».