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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3977 |
a) degli articoli 3, 37, 48 e 51 della Costituzione;
b) della dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
c) della Costituzione per l'Europa, titolo II in materia divieto di discriminazioni, della parte III;
d) della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge n. 132 del 1985;
e) del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
f) del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 7944/08 depositata il 28 ottobre 2008 e notificata il 24 settembre 2008, si è pronunciato a favore della signora Stefania Ciamei, accogliendone il ricorso (n. 737 del 2008) e annullando la nota del 13 novembre 2007, protocollo n. 6315.07/IX, con la quale il comandante del Corpo militare della Croce rossa italiana aveva respinto la domanda della signora Ciamei di arruolamento nel Corpo stesso. Ma il Ministero della difesa, appellandosi al Consiglio di Stato, ha ottenuto una sospensiva dell'efficacia della sentenza. Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di rimuovere l'anacronistica e incostituzionale preclusione all'arruolamento femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana.
1. Al fine di garantire la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso al Corpo militare della Croce rossa italiana, le cittadine italiane possono partecipare, in conformità alle disposizioni della presente legge, ai concorsi per il reclutamento nel medesimo Corpo a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni; godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di primo grado; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per idoneità psico-fisica; idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno o quadriennale; esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al personale militare femminile arruolato nel Corpo militare della Croce rossa italiana si applica la normativa vigente in materia di maternità per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto dello status del personale del medesimo Corpo.
1. I posti annualmente messi a concorso per il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 1, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta dal medesimo Corpo, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per le pari opportunità.
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