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PDL 3826

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3826



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNA TERESA FORMISANO

Norme concernenti l'esercizio dell'attività medico-legale

Presentata il 2 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Ad oggi l'esercizio dell'attività medico-legale in Italia lamenta la mancanza di una regolamentazione organica soprattutto dal punto di vista della formazione professionale, nonostante l'indiscutibile importanza che tale attività riveste nei settori del Servizio sanitario nazionale, della previdenza e, in particolare, nel settore dell'amministrazione della giustizia civile e penale attraverso l'attività di consulenza tecnica.
      Scopo della presente iniziativa legislativa è, tenuto conto della complessità della materia, disciplinare quanto meno l'ambito della formazione professionale per l'esercizio dell'attività medico-legale al fine di garantire una professionalità adeguata ai vari settori in cui andrà a esplicarsi tale attività.
      La proposta di legge è composta da cinque articoli. L'articolo 1 elenca i requisiti necessari per l'esercizio della professione medico-legale, prevedendo il conseguimento del diploma universitario di specializzazione in medicina legale da parte dei laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo professionale. Con l'articolo 2 si stabilisce che le prestazioni di medicina legale delle aziende sanitarie locali e degli enti previdenziali sono assicurate da medici che hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero un titolo equipollente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli articoli 3 e 4 si occupano degli albi dei consulenti tecnici nel processo civile e dei periti in quello penale. L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio dell'attività medico-legale).

      1. Possono esercitare l'attività medico-legale, in tutti gli ambiti valutativi pubblici e privati, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo professionale che hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale di cui al comma 2.
      2. Nel rispetto della loro autonomia didattica e regolamentare, le facoltà universitarie statali di medicina e chirurgia istituiscono e attivano i corsi di specializzazione in medicina legale. Le facoltà stabiliscono annualmente, d'intesa con i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il numero di posti disponibili relativi ai corsi di specializzazione di cui al presente comma.

Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali e degli enti previdenziali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di medicina legale delle aziende sanitarie locali e degli enti previdenziali sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero un titolo equipollente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

      1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

 

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e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione necessaria per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
      «2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia, nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione necessaria per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei periti».

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, possono esercitare l'attività medico-legale anche i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno esercitato in modo continuativo attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio o un ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
      2. I medici liberi professionisti non in possesso del diploma di specializzazione in medicina legale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare

 

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a esercitare l'attività medico-legale purché ne dimostrino l'esclusivo esercizio in modo continuativo da almeno cinque anni, producendo un'idonea documentazione all'ordine dei medici e chirurghi competente, il quale provvede a istituire un'apposita commissione presieduta da uno specialista in medicina legale con il compito di valutare la documentazione presentata.


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