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PDL 3779-A-3778-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3779-A
   N. 3778-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

N. 3779

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

Presentato il 15 ottobre 2010

e

DISEGNO DI LEGGE

N. 3778

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

Presentato il 15 ottobre 2010

(Relatori per la maggioranza:
MARSILIO, per il disegno di legge n. 3779;
MILANESE, per il disegno di legge n. 3778)


NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 novembre 2010 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 3779 e 3778. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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INDICE

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag.             5
Testo del disegno di legge n. 3779 Pag.             9
Quadri generali riassuntivi Pag.           55
Tabelle degli stati di previsione Pag.           57
(modificazioni apportate dalla Commissione)
Testo del disegno di legge n. 3778 Pag.           67
Prospetto di copertura Pag.         165
Regolazioni contabili e debitorie Pag.         167
Tabella A Pag.         171
Tabella B Pag.         173
Tabella C Pag.         175
Tabella D Pag.         205
Tabella E Pag.         209

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 3779 E 3778

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminati congiuntamente il disegno di legge n. 3778 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità per l'anno 2011», ed il disegno di legge n. 3779 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

          rilevato che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013 è stato adottato, conformemente alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nella Decisione di finanza pubblica;

          evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, le norme di cui al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità sulle modalità applicative dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede una riduzione delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario anche mediante riduzioni dei trasferimenti di risorse relativi alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate;

          rilevato come i disegni di legge in esame attengano in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

          considerata l'opportunità di individuare, al comma 6, soluzioni diverse in ordine alle modalità di attuazione della prevista riduzione degli stanziamenti relativi alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      sul disegno di legge n. 3778 Governo, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

      esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

      sul disegno di legge n. 3779 Governo, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3779
(BILANCIO)

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2011, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      Identico.


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Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

      1. Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 59).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.       2. Identico.
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.       3. Identico.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.       4. Identico.

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      5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2011, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.       6. Identico.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.100 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.       7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 506 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       8. Identico.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       9. Identico.

Pag. 14
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».       10. Identico.
      11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       11. Identico.

Pag. 15
      12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.       12. Identico.
      13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       13. Identico.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       14. Identico.

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      15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       15. Identico.
      16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       16. Identico.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.       17. Identico.

Pag. 17
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.       18. Identico.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2011, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.       19. Identico.

Pag. 18
      20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.       20. Identico.
      21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito in 70 unità.       21. Identico.
      22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).       22. Identico.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.       23. Identico.

Pag. 19
      24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.       24. Identico.
      25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.       25. Identico.
      26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.       26. Identico.

Pag. 20
      27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.       27. Identico.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.       28. Identico.
      29. In relazione alle necessità gestionali derivanti dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, allocati nel programma «oneri per il servizio del debito statale».       29. Identico.

Pag. 21
        30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010, iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

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Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

      Identico.

      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.  
      3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.  

Pag. 23
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.  
      6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.  
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.  

Pag. 24
      8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.  
      9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.  

Pag. 25

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

      Identico.


Pag. 26

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

      Identico.

      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2011, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).  
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2011.  

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Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 6, v. pag. 60).

      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2011, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).  
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2011, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.  
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011.  

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      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2011, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.  
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.  

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Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2011, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.  

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.  
      7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.  

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Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 8, v. pag. 61).

      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2011 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2011.  
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».  

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.  
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.  
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2011, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).  
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.  

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      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
      10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo.  

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Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 9, v. pag. 62).


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Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 63).

      2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altri programmi delle amministrazioni interessate le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale, iscritto nel programma «opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», nell'ambito della missione «infrastrutture pubbliche e logistica» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.  

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      4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 5 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  
      5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011, è fissato in 149 unità.  
      6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.  
      7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.  

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      8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  

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Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 11, v. pag. 64).

      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:  
          a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  
              1) Esercito n. 20;  
              2) Marina n. 17; 
              3) Aeronautica n. 46;  
              4) Carabinieri n. 0;  
          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  
              1) Esercito n. 0;  
              2) Marina n. 125;  
              3) Aeronautica n. 57;  
          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  
              1) Esercito n. 65;  
              2) Marina n. 19;  
              3) Aeronautica n. 20.  

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2011, in 102 unità.

 

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      4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  
      5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.  
      6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».  

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      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

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Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.  
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.  

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      4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.  
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.  
      6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  

Pag. 43
      7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.  
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011.  

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Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».  

Pag. 45

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 14, v. pag. 65).

      2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma «prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011.  

Pag. 46
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.  

Pag. 47

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 738.337.922.571, in euro 770.566.453.133 e in euro 749.534.654.251 in termini di competenza, nonché in euro 748.011.600.793, in euro 780.546.285.184 e in euro 758.314.843.825 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.

      Identico.


Pag. 48

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

      Identico.


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Art. 17.
(Disposizioni diverse).

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.  

Pag. 50
      5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.  
      6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.  
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.  

Pag. 51
      8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.  
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.  
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.  

Pag. 52
      12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.  
      13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.  
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  

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      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
      17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009.  
      18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.  

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      19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti.  
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3779.

 

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MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE


N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

 

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Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.1
    
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) 5.612.329.129 5.612.389.129 5.625.497.259 5.625.497.259 5.624.417.259 5.624.417.259
    (5.602.329.129) (5.602.389.129) (5.615.497.259) (5.615.497.259) (5.614.417.259) (5.614.417.259)
  2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.3
    
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5) 23.434.277.102 23.439.277.102 23.439.762.606 23.439.762.606 23.430.307.045 23.430.307.045
    (23.431.777.102) (23.431.777.102) (23.437.262.606) (23.437.262.606) (23.427.807.045) (23.427.807.045)
  9 Diritto alla mobilità (13)
9.1 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)           5.138.914.561 4.855.914.561 4.708.914.562 4.708.914.562
              (4.792.914.561) (4.509.914.561) (4.362.914.562) (4.362.914.562)
     21    Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
21.1 21.1    Organi costituzionali (1.1)         2.020.765.065 2.020.765.065
            (2.005.665.065) (2.005.665.065)
  24    Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
24.4
    
24.4    Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4) 614.619.806 606.569.806 677.099.475 677.099.475 553.099.475 553.099.475
    (584.619.806) (576.569.806) (647.099.475) (647.099.475) (523.099.475) (523.099.475)
  25    Fondi da ripartire (33)
25.1 25.1    Fondi da assegnare (33.1) 6.493.288.755 6.493.288.755 5.257.979.391 5.257.979.391 4.761.551.398 4.761.551.398
    (6.495.788.755) (6.495.788.755) (5.260.479.391) (5.260.479.391) (4.764.051.398) (4.764.051.398)
25.2
    
25.2    Fondi di riserva e speciali (33.2) 3.751.492.000 13.751.492.000 6.069.623.000 16.069.623.000 6.112.423.000 16.112.423.000
    (4.619.492.000) (14.619.492.000) (6.509.623.000) (16.509.623.000) (6.567.523.000) (16.567.523.000)

 

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Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.5 1.5 Integrazione europea (4.7) 26.294.332 26.294.332 26.724.006 26.724.006          
    (25.794.332) (25.794.332) (26.224.006) (26.224.006)          
  3 Fondi da ripartire (33)
3.1 3.1 Fondi da assegnare (33.1) 16.274.221 16.274.221 16.274.221 16.274.221          
    (16.774.221) (16.774.221) (16.774.221) (16.774.221)          

 

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Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
     2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.3
    
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali (3.3) 15.447.483.651 14.447.483.651        
    (15.103.483.651) (15.103.483.651)        

 

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Tabella n. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
     1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
1.10 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) 123.851.751 131.998.706 121.244.215 122.196.235 122.888.200 123.840.220
    (88.851.751) (96.998.706) (86.244.215) (87.196.235) (87.888.200) (88.840.220)
  2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 87.004.988 99.932.420 86.404.988 86.404.988 86.404.988 86.404.988
    (82.004.988) (94.932.420) (81.404.988) (81.404.988) (81.404.988) (81.404.988)

 

Pag. 63

Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  2 Diritto alla mobilità (13)
2.4 2.4 Autotrasporto ed intermodalità (13.2) 464.375.274 537.358.649                    
    (64.375.274) (137.358.649)                    

 

Pag. 64

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.1 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 5.725.563.949 5.803.868.179        
    (5.695.563.949) (5.773.868.179)        

 

Pag. 65

Tabella n. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Previsioni risultanti per gli anni 2011, 2012 e 2013

     Denominazione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Unità
di voto
Missione
Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) 478.742.685 480.154.942 478.740.958 478.740.958 468.742.685 468.742.685
    (464.742.685) (466.154.942) (464.740.958) (464.740.958) (454.742.685) (454.742.685)

 

Pag. 66

 

Pag. 67

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3778
(LEGGE DI STABILITÀ)

 

Pag. 68

 

Pag. 69


TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

      1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

      1. Identico.

      2. Nell'allegato 2 sono indicati:       2. Identico.
          a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;  
          b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).  

      3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

      3. Identico.

          a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;  

Pag. 70
          b) alla gestione speciale minatori;  
          c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.  

      4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:

      4. Identico.

          a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
          b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.  

      5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico e all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.

      Soppresso


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      6. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione di sposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.       5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
      7. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su ferro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Entro il primo semestre 2011 devono essere dimostrate le misure di razionalizzazione ed efficientamento adottate nei singoli contratti nonché i correlati effetti positivi. A tale verifica è anche subordinata l'erogazione delle risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, finalizzate a investimenti per il trasporto pubblico locale.       6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

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                a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
                b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
                c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
                d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
 

      7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.


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        8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

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        9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

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        10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

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        11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
        12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

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        13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

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        15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
            a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
                1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        «1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
                2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
            b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;
            c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni:
                1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

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        «10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;
                2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
        «10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
                3) il comma 10-sexies è abrogato.

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        16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1o gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
        17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».
        18. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

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            a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
            b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
            c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
 

      19. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».

        20. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
            b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
            c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
 

      21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 18, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del medesimo comma 18.


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        22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
        23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
            a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

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            b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono inserite le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali – Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».
 

      24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


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        25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
        26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
        27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.

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        28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.
        29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

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        30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

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        31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
        32. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2009 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 del citato articolo 19, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

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        33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.
        34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
        35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
        36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

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        37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».

 

      38. Per l'anno 2011 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.


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        39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
        40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 350 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci.

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        41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
        42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».
        43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
            b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

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        44. All'onere derivante dal comma 46, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
        46. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

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        47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.

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        48. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
        49. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

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        50. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine del 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
        51. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

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        52. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
        53. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
 

      54. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
            b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

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        55. Le disposizioni di cui al comma 54 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
        56. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
        57. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.
        58. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
        59. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 58 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

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        60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo.
        61. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
        62. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 61, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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        63. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64 a 81.
        64. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – (Sanzioni). – 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
        2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
        3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

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        4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.
        5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
        6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
        7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
            a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

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            b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
 

      8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

 

      65. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

            a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
            b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

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      66. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.


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        67. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

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        68. All'articolo 15 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di

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  finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».
        69. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
        70. A partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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        71. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
      «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
 

      72. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».

        73. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione».

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        74. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.
        75. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
        76. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei princìpi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

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        77. L'aggiornamento di cui al comma 76 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, almeno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
            a) requisiti:
                1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
                2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
                3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
                4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

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                5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
            b) obblighi:
                1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
                2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
                3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
                4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

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                5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
                6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2) della presente lettera; in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
                7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

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                8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;
                9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
                10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
                    10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

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                    10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
                    10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
                    10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;
                11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
                12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

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                13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
                14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
                15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
                16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;
                17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

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                19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
                21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
                22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
                23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;
                24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;

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                25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
                26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
 

      78. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al comma 77, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

        79. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
            a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;

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            b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
            c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
            d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
            e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

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        80. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
            a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
                1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
                2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
                3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;

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                4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
            b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
            c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
            d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
            e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

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            f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche
  per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
            g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
                1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;
                2) estensione della superficie;

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            h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3);
            i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
            l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.
 

      81. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

        «533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'elenco:
            a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;

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            b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
            c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.
 

      533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.


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        533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

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        82. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di 369 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
        83. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
        84. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
        85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

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        86. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 122, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
        87. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
            a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
            b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.
 

      88. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

        89. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 88, pari a zero.

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        90. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 86 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 87 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
        91. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 90 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 90 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
        92. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
        93. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

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        94. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 93 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
        95. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 93.
        96. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
        97. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 96, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

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        98. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
        99. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
        100. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

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        101. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
        102. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 92.
        103. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
        104. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 86 a 122.

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        105. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
        106. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

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        107. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 90, 91 e 92. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

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        108. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 86 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 107. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 117, lettera c).
        109. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

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        110. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
        111. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
        112. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
        113. Le informazioni previste dai commi 107 e 108 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

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        114. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».
        115. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
        116. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
        117. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
            a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

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            b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
            c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
 

      118. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

        119. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
        120. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

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        121. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
        122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
        123. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 148, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
        124. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
            a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
            b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
            c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

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      125. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

            a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
            b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
            c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.
 

      126. Ai fini dell'applicazione dei commi 124 e 125, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

        127. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 124 a 126 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
            a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
            b) delle spese per la concessione di crediti;
            c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

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            d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
            e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
            f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
            g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

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      128. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 127.

        129. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
        130. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

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        131. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
        132. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dei commi da 86 a 122 per le province e i comuni della regione, risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31 marzo 2011.

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        133. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 142.
        134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 130, 131 e 132, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
        135. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

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        136. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 143 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
        137. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
        138. Ai fini dell'applicazione dei commi 136 e 137 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

Pag. 142
        139. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 86 a 122 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.
        140. Ai fini dell'applicazione del comma 139 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.
        141. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 136 e 137 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

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        142. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        143. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 142. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
        144. Le informazioni previste dai commi 142 e 143 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Pag. 144
        145. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
            a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
            b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
            c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
 

      146. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.


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        147. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
        148. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

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        149. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:
            a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;
            b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
 

      150. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

            a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
            b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;

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            c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.
 

      151. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 150, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 149, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 150 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

        152. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

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        153. A partire dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

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        154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 150, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.
        155. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
        «Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
        Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
        Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

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                a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
                b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;
            b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».
 

      156. Le disposizioni recate dal comma 155 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla citata legge costituzionale n. 1 del 1963.

        157. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della citata legge n. 42 del 2009 siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

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      158. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

            a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;
            b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
            c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.
 

      159. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 158 del presente articolo.


Pag. 152
        160. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
        161. Dalle disposizioni di cui ai commi 158 e 159 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
        162. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Pag. 153
      8. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.       163. Identico.
      9. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.       164. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
      10. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.       165. Identico.

Pag. 154
      11. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.       166. Identico.
      12. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 11, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.       167. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 166, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Pag. 155
        168. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
      13. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2011.       169. Salvo quanto previsto dal comma 45, la presente legge entra vigore il 1o gennaio 2011.

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Pag. 156-157

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
 Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Descrizione del risultato differenziale 2011 2012 2013
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge –41.900 –22.800 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –268.000 –276.000 –242.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.
        Identico.
 

Pag. 158-159

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)
Missione e programma     
25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali
Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
  2011 2012 2013
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 434,67 434,67 434,67
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 107,40 107,40 107,40
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1 18.556,19 18.556,19 18.556,19
di cui:      
3.a) gestione previdenziale speciale minatori 2,78 2,78 2,78
3.b) ENPALS 64,57 64,57 64,57
3.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 787,29 787,29 787,29
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2 4.585,28 4.585,28 4.585,28
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali
(in milioni di euro)
  2009 2010     
4) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (280 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (302 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sugli anni 2009 e 2010 462 120     
        Identico.
 

Pag. 160-161

  Elenco 1
(articolo 1, comma 40)
Finalità 2011
(in milioni
di euro)
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 245
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 30
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 25
Interventi di carattere sociale:
      adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
      interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
      stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
350
      Totale 750
 

Pag. 162-163

  TABELLA 1
(Articolo 1, comma 129)

Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)

  (importi in euro)
     2011 2012 2013
Bolzano 59.346.598     118.693.196     118.693.196    
Friuli Venezia Giulia 77.216.900     154.433.800     154.433.800    
Sardegna 76.689.835     153.379.670     153.379.670    
Sicilia 198.581.714     397.163.428     397.163.428    
Trentino-Alto Adige 4.537.652     9.075.304     9.075.304    
Trento 59.346.598     118.693.196     118.693.196    
Valle d'Aosta 24.280.703     48.561.406     48.561.406    
Totale RSS 500.000.000     1.000.000.000     1.000.000.000    


      (*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Pag. 164

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Pag. 165


PROSPETTO DI COPERTURA (*)


(*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.
 

Pag. 166

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196)

  2011 2012 2013
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE      
      Nuove o maggiori spese correnti      
Articolato: 542 542 542
      Minori entrate      
Articolato: 0 0 0
      Tabella A 0 0 0
      Tabella C 0 0 0
Totale oneri da coprire 542 542 542
2) MEZZI DI COPERTURA      
      Nuove o maggiori entrate      
Articolato: 0 0 0
      Riduzione di spese correnti      
Articolato: 542 542 542
      Tabella D 5 5 5
Totale mezzi di copertura 547 547 547
      DIFFERENZA 5 5 5
 

Pag. 167


BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
 

Pag. 168


BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

  Assestato 2010 Iniziali 2011 2012 2013
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 31.946 31.946 30.445 30.445 29.542 29.672
Rimborsi IVA 31.946 31.946 30.445 30.445 29.542 29.672
SPESA CORRENTE 37.213 37.233 41.751 41.751 32.874 32.822
Rimborsi IVA 31.946 31.946 30.445 30.445 29.542 29.672
Banca d'Italia sospesi 689 689 1.991 1.991 182 0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato 110 110 0 0 0 0
Poste editoria 23 23 242 242 0 0
FSN-saldo IRAP 1.054 1.054 5.923 5.923 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.170 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna 241 241 0 0 0 0
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 500 0 0 0 0
Rimborsi IVA Autovetture 0 500 0 0 0 0

Totale spesa . . .

37.213 37.733 41.751 41.751 32.874 32.822
 

Pag. 169


TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI


NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto – Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

 

Pag. 170

 

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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
 

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Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE      
Ministero dell'economia e delle finanze 1.500 76.050 124.150
  (–)     (74.550) (122.650)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali –       40.000 40.000
Ministero degli affari esteri 5.992 34.573 44.373
  (7.492) (36.073) (45.873)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca   50.000 50.000
  –       (550.000) (550.000)
Ministero dell'interno 6.0006.000 6.000
Ministero della difesa –       5.000 5.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . . 13.492 211.623 269.523
    (711.623) (769.523)
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      
 

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
 

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Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE      
Ministero dell'economia e delle finanze 1.000 130.000 130.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali –       50.000 50.000
Ministero dell'interno –       103.000 103.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –       210.000 210.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –       1.000.000 1.000.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 1.000 1.493.000 1.493.000
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      
 

Pag. 175


TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ


N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Dalla presente tabella sono state soppresse le spese da considerare «spese obbligatorie» ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno 2011.

 

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Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp 112.995 112.995 112.995
  Cs 112.995 112.995 112.995
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115) Cp 72.251 72.251 72.251
  Cs 72.251 72.251 72.251
Totale missione Cp 185.246 185.246 185.246
  Cs 185.246 185.246 185.246

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 2.808 2.808 2.808
  Cs 2.808 2.808 2.808
 

Pag. 178

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820)

Cp 4.157 4.161 3.037
  Cs 4.157 4.161 3.037
Totale missione Cp 6.965 6.969 5.845
  Cs 6.965 6.969 5.845

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

Cp 179.170 179.230 179.231
  Cs 179.170 179.230 179.231

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)

Cp 531 531 531
  Cs 531 531 531

Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751)

Cp 2.137 2.137 2.137
  Cs 2.137 2.137 2.137
 

Pag. 179

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp 243 243 243
  Cs 243 243 243
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.714 1.714 1.714
  Cs 1.714 1.714 1.714
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 2.256 2.256 2.256
  Cs 2.256 2.256 2.256
Totale missione Cp 186.051 186.111 186.112
  Cs 186.051 186.111 186.112
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.1 – cap. 4840) Cp 22.423 22.423 22.423
  Cs 22.423 22.423 22.423
 

Pag. 180

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti della difesa militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 1.011 261 261
  Cs 1.011 261 261

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345) Cp 66 66 66
  Cs 66 66 66

Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari

Ministero della difesa

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.6 – cap. 1253) Cp 37.668 37.668 37.668
  Cs 37.668 37.668 37.668
– Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145) Cp 6.610 6.610 6.610
  Cs 6.610 6.610 6.610
Totale missione Cp 67.778 67.028 67.028
  Cs 67.778 67.028 67.028
 

Pag. 181

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1786) Cp 4.394 4.394 4.394
 Cs 4.394 4.394 4.394
Totale missione Cp 4.394 4.394 4.394
  Cs 4.394 4.394 4.394

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1 – cap. 2121) Cp 5.383 5.383 5.383
  Cs 5.383 5.383 5.383
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 927 927 927
  Cs 927 927 927
 

Pag. 182

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Ministero dell'interno

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1 – cap. 2674)

Cp 27.444 27.523 27.523
  Cs 27.444 27.523 27.523

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp1.362 1.362 1.362
  Cs 1.362 1.362 1.362
Totale missione Cp 35.116 35.195 35.195
  Cs 35.116 35.195 35.195

SOCCORSO CIVILE

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Ministero dell'interno

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2 – cap. 1916)

Cp 15.909 15.954 15.954
  Cs 15.909 15.954 15.954
 

Pag. 183

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446) Cp 116.219 116.219 116.219
  Cs 116.219 116.219 116.219
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 3.523 3.523 3.523
  Cs 3.523 3.523 3.523
Totale missione Cp 135.651 135.696 135.696
  Cs 135.651 135.696 135.696
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (1.2 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488) Cp 6.214 6.214 6.214
  Cs 6.214 6.214 6.214
 

Pag. 184

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525) Cp 24.224 24.22424.224
  Cs 24.224 24.224 24.224
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 2200) Cp 2.500 2.500 2.500
  Cs 2.500 2.500 2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore delle ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5 – cap. 2083) Cp 16.89816.898 16.898
  Cs 16.898 16.898 16.898
Totale missione Cp 49.836 49.836 49.836
  Cs 49.836 49.836 49.836
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 – cap. 2275) Cp 17.160 17.160 17.160
  Cs 17.160 17.160 17.160
 

Pag. 185

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp 351 351351
  Cs 351 351 351
Totale missione Cp 17.511 17.511 17,511
  Cs 17.511 17.511 17.511
DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 – cap. 1952) Cp 113 113 113
  Cs 113 113 113

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

– Art. 7: Finanziamento (2.3 – cap. 1921/P) Cp 10.236 10.236 10.236
  Cs 10.236 10.236 10.236
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):

– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 369 369 369
  Cs 369 369 369
 

Pag. 186

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:

– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp 72 72 72
  Cs 7272 72
Totale missione Cp 10.790 10.790 10.790
  Cs 10.790 10.790 10.790
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)

Cp 194.033 194.033 194.033
  Cs 194.033 194.033 194.033

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 – cap. 1575)

Cp 167 167 167
  Cs 167 167 167
Totale missione Cp 194.200 194.200 194.200
  Cs 194.200 194.200 194.200
 

Pag. 187

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 12.286 12.286 12.286
  Cs 12.286 12.286 12.286
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530) Cp 14.869 14.869 14.869
  Cs 14.869 14.869 14.869
– Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 – cap. 2531) Cp 37.516 37.516 37.516
  Cs 37.516 37.516 37.516
Totale missione Cp 64.671 64.671 64.671
  Cs 64.671 64.671 64.671
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 34.597 34.747 34.747
  Cs 34.597 34.747 34.747
 

Pag. 188

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali

– Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp 1.942 1.942 1.942
  Cs 1.942 1.942 1.942

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679) Cp 4.578 4.578 4.578
  Cs 4.578 4.578 4.578
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 – cap. 7236) Cp 1.792.713 1.792.713 1.788.713
    (1.773.213) (1.773.213) (1.773.213)
  Cs 1.792.713 1.792.713 1.788.713
    (1.773.213) (1.773.213) (1.773.213)

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 282 del 1991; decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1 – cap. 7630)

Cp 166.693 167.421 167.421
    (181.693) (182.421) (182.421)
  Cs 166.693 167.421 167.421
    (181.693) (182.421) (182.421)
 

Pag. 189

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
– Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1 – cap. 1707/P) Cp 1.524 1.524 1.524
  Cs 1.524 1.524 1.524
Ricerca per la didattica

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261) Cp 1.563 1.563 1.563
  Cs 1.563 1.563 1.563
Ricerca per il settore della sanità pubblica

Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453) Cp 26.984 26.984 26.984
  Cs 26.984 26.984 26.984
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
– Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392) Cp 306.242 306.242 306.242
  Cs 306.242 306.242 306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 – cap. 3443) Cp 18.889 19.389 18.389
    (18.389) (18.389)  
  Cs 18.889 19.389 18.389
    (18.389) (18.389)  
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412) Cp 4.322 4.322 4.322
  Cs 4.322 4.322 4.322
 

Pag. 190

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 – cap. 3457) Cp 737 737 737
  Cs 737 737 737
Totale missione Cp 2.360.784 2.362.162 2.357.162
    (2.355.784) (2.356.662) (2.356.662)
  Cs 2.360.784 2.361.162 2.357.162
    (2.355.784) (2.356.662) (2.356.662)
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp 21.700 21.700 21.700
  Cs 21.700 21.700 21.700
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 220 220 220
  Cs 220 220 220
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 7.000 7.000 7.000
  Cs 7.000 7.000 7.000
Totale missione Cp 28.920 28.920 28.920
  Cs 28.920 28.920 28.920
 

Pag. 191

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Politiche abitative, urbane e territoriali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690) Cp 33.550 33.940 14.313
  Cs 33.550 33.940 14.313
Totale missione Cp 33.550 33.940 14.313
  Cs 33.550 33.940 14.313
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Ministero della salute
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 800 801 345
  Cs 800 801 345
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

Ministero della salute
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) Cp 6.476 6.976 5.976
    (5.976) (5.976)
  Cs 6.476 6.976 5.976
    (5.976) (5.976)
Totale missione Cp 7.276 7.777 6.321
    (6.776) (6.777)
  Cs 7.276 7.777 6.321
    (6.776) (6.777)
 

Pag. 192

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 262.465 262.465 262.465
 Cs 262.465 262.465 262.465

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10 – cap. 3610) Cp 1.334 1.334 1.334
  Cs 1.334 1.334 1.334
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 – cap. 3611) Cp 1.555 1.555 1.555
  Cs 1.555 1.555 1.555
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp 1.170 1.170 1.170
  Cs 1.170 1.170 1.170
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 12.288 8.986 8.986
  Cs 12.288 8.986 8.986
 

Pag. 193

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:

– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305) Cp 1.964 1.964 1.964
  Cs 1.964 1.964 1.964
Totale missione Cp 280.776 277.474 277.474
  Cs 280.776 277.474 277.474
   
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)

Cp 327 327 327
  Cs 327 327 327
Totale missione Cp 327 327 327
  Cs 327 327 327
 

Pag. 194

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp 5.368 5.368 5.368
  Cs 5.368 5.368 5.368
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 – cap. 1695) Cp 25.731 25.773 12.939
  Cs 25.731 25.773 12.939
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp 18.660 18.660 18.660
  Cs 18.660 18.660 18.660

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 – cap. 1690)

Cp 44.772 44.772 44.772
  Cs 44.772 44.772 44.772
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) Cp62.039 62.039 62.039
  Cs 62.039 62.039 62.039
Totale missione Cp 156.570 156.612 143.778
  Cs 156.570 156.612 143.778
 

Pag. 195

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 – cap. 7256)

Cp 13.278 13.278 13.278
  Cs 13.278 13.278 13.278

Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 52.466 52.536 31.391
  Cs 52.466 52.536 31.391

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)

Cp 9.703 9.703 9.703
  Cs 9.703 9.703 9.703
 

Pag. 196

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108) Cp 17.198 17.198 17.198
    (2.198) (2.198) (2.198)
  Cs 17.198 17.198 17.198
    (2.198) (2.198) (2.198)

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:

– Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 39.960 39.960 39.960
  Cs 39.960 39.960 39.960

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

– Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 75.297 69.954 44.590
  Cs 75.297 69.954 44.590
Totale missione Cp 207.902 202.629 156.120
    (192.902) (187.629) (141.120)
  Cs 207.902 202.629 156.120
    (192.902) (187.629) (141.120)
 

Pag. 197

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
POLITICHE PREVIDENZIALI

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332) Cp 302 302 302
  Cs 302 302 302
Totale missione Cp 302 302 302
  Cs 302 302 302
POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161) Cp 817 817 817
  Cs 817 817 817
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682) Cp 9.293 9.293 9.293
  Cs 9.293 9.293 9.293
 

Pag. 198

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp 1.370 1.370 1.370
  Cs 1.370 1.370 1.370
Totale missione Cp 11.480 11.480 11.480
  Cs 11.480 11.480 11.480
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) Cp 42 42 42
  Cs 42 42 42
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp 8.263 8.263 8.263
  Cs 8.263 8.263 8.263
Totale missione Cp 8.305 8.305 8.305
  Cs 8.305 8.305 8.305
 

Pag. 199

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 – cap. 3935) Cp 2.195 2.195 2.195
  Cs 2.195 2.195 2.195

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp 458 458 458
  Cs 458 458 458
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 – cap. 3822) Cp 87.973 87.973 87.973
  Cs87.973 87.973 87.973
 

Pag. 200

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Analisi e programmazione economico-finanziaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 – cap. 1702) Cp 180 180 180
  Cs 180 180180
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp 21 21 21
  Cs 21 21 21
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp 1.836 1.836 1.336
    (1.336) (1.336)  
  Cs 1.836 1.836 1.336
    (1.336) (1.336)  
Totale missione Cp 92.663 92.663 92.163
    (92.163) (92.163)  
  Cs 92.663 92.663 92.163
    (92.163) (92.163)  
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:
– Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1 – cap. 7450) Cp 55.080 55.080 55.080
  Cs 55.080 55.080 55.080
 

Pag. 201

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp 13.410 13.432 10.649
    (32.910) (32.932) (26.149)
  Cs 13.410 13.432 10.649
    (32.910) (32.932) (26.149)
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597) Cp 56 56 56
  Cs 56 56 56
Totale missione Cp 68.546 68.568 65.785
    (88.046) (88.068) (81.285)
  Cs 68.546 68.568 65.785
    (88.046) (88.068) (81.285)
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 – cap. 2194) Cp 4.119 4.119 4.119
  Cs 4.119 4.119 4.119
 

Pag. 202

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 – cap. 2107) Cp 16.063 16.073 12.487
  Cs 16.063 16.073 12.487
Totale missione Cp 20.182 20.192 16.606
  Cs 20.182 20.192 16.606
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Indirizzo politico

Ministero della giustizia
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 1160) Cp 47 47 47
  Cs 47 47 47
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 – cap. 5217) Cp 1.414 1.414 2.014
  Cs 1.414 1.414 2.014
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp 28.223 28.223 28.223
  Cs 28.223 28.223 28.223
 

Pag. 203

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2011 2012 2013
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 – cap. 5200) Cp 6.512 9.512 9.512
    (3.512) (3.512) (3.512)
  Cs 6.512 9.512 9.512
    (3.512) (3.512) (3.512)
Totale missione Cp 36.196 39.196 39.796
    (33.196) (33.196) (33.796)
  Cs 36.196 39.196 39.796
    (33.196) (33.196)(33.796)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp 35.485 35.485 35.485
  Cs 35.485 35.485 35.485

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1 – cap. 1270) Cp 89.564 89.564 89.564
  Cs 89.564 89.564 89.564
Totale missione Cp 125.049125.049 125.049
  Cs 125.049 125.049 125.049
Totale generale Cp 4.397.037 4.393.243 4.300.425
    (4.392.537) (4.384.743) (4.294.425)
 Cs 4.397.037 4.393.243 4.300.425
    (4.392.537) (4.384.743)(4.294.425)

 

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TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.


N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

 

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Tabella D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

ESTREMI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 Definan-
ziamento
  (migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE

Fondi di riserva e speciali

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi:

– Art. 2, comma 5: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2 – cap. 3003) Cp –5.000 –5.000 –5.000     
  Cs –5.000 –5.000 –5.000  
Totale missione Cp –5.000 –5.000 –5.000  
  Cs –5.000 –5.000 –5.000     
Totale generale Cp–5.000 –5.000 –5.000  
  Cs –5.000 –5.000 –5.000     

 

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TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI


N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
                1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualità.

 

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ELENCO DELLE MISSIONI

3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L'Italia in Europa e nel mondo
5. – Difesa e sicurezza del territorio
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
12. – Regolazione dei mercati
13. – Diritto alla mobilità
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
16. – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
24. – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. – Politiche per il lavoro
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi


        N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

 

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Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
(articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Economia e finanze

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
– Art. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 – cap. 7285)
      Legislazione vigente     Cp –       90.000 –       –          
      Cs –       30.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp –       90.000 –       –          
      Cs –       30.000 –       –          
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
      Legislazione vigente     Cp –       –       –       –          
      Cs –       –       –       –          
      Rifinanziamento     Cp 15.000 –       –       –          
      Cs 15.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 15.000 –       –       –          
      Cs 15.000 –       –       –          
 

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Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
      Legislazione vigente     Cp 86.000 86.000 86.000 714.000 2023 3
      Cs 86.000 86.000 86.000 714.000    
      Legge di stabilità     Cp 86.000 86.000 86.000 714.000    
      Cs 86.000 86.000 86.000 714.000    
      – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/P)
      Legislazione vigente     Cp 10.000 10.000 10.000 90.000 2022 3
      Cs 10.000 10.000 10.000 90.000    
      Legge di stabilità     Cp 10.000 10.000 10.000 90.000    
      Cs 10.000 10.000 10.000 90.000    
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/P)
      Legislazione vigente     Cp 10.000 10.000 10.000 80.000 2020 3
      Cs 10.000 10.000 10.000 80.000    
      Legge di stabilità     Cp 10.000 10.000 10.000 80.000    
      Cs 10.000 10.000 10.000 80.000    
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
      – Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
      Legislazione vigente     Cp 160.102 160.102 –       –         1
      Cs 160.102 160.102 –       –          
 

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Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      Legge di stabilità     Cp 160.102 160.102 –       –          
      Cs 160.102 160.102 –       –          
Totale missione
    
    Cp
    Cs
281.102
281.102
356.102
296.102
106.000
106.000
884.000
884.000
   
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
      – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
      Legislazione vigente     Cp 5.295.450 5.524.300 –       –         3
      Cs 5.295.450 5.524.300 –       –          
      Rifinanziamento     Cp –       –       5.500.000      
      Cs –       –       5.500.000      
      Legge di stabilità     Cp 5.295.450 5.524.300 5.500.000 –          
      Cs 5.295.450 5.524.300 5.500.000 –          
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      – Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
      Legislazione vigente     Cp 180.000 180.000 180.000 2.700.000 2028 3
      Cs 180.000 180.000 180.000 2.700.000    
      Legge di stabilità     Cp 180.000 180.000 180.000 2.700.000    
      Cs 180.000 180.000 180.000 2.700.000    
 

Pag. 218

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a), del Trattato: Costruzione in Libia di unità abitative (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7801)
      Legislazione vigente     Cp 3.680 –       –       –          
      Cs 3.680 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 3.680 –       –       –          
      Cs 3.680 –       –       –          
Totale missione     Cp5.479.130 5.704.300 5.680.000 2.700.000    
      Cs 5.479.130 5.704.300 5.680.000 2.700.000    
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
Difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
      – Art. 606: Finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.6 – cap. 7129)
      Legislazione vigente     Cp 8.410 –       –       –          
      Cs 8.410 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 8.410 –       –       –          
      Cs 8.410 –       –       –          
Totale missione     Cp 8.410 –       –       –          
      Cs 8.410 –       –       –          
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il
 

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Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
      Legislazione vigente     Cp 28.852 28.852 28.852 288.522 2023 3
      Cs 28.852 28.852 28.852 288.522    
      Legge di stabilità     Cp 28.852 28.852 28.852 288.522    
      Cs 28.852 28.852 28.852 288.522    
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente     Cp 10.430 –       –       –          
      Cs 10.430 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 10.430 –       –       –          
      Cs 10.430 –       –       –          
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
      – Art. 3-bis, comma 3: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente     Cp 26.051 26.051 26.051 243.854 2023 3
      Cs 9.000 18.000 26.051 243.854   
      Legge di stabilità     Cp 26.051 26.051 26.051 243.854    
      Cs 9.000 18.000 26.051 243.854    
Totale missione     Cp 65.333 54.903 54.903 532.376    
      Cs 48.282 46.852 54.903 532.376    
 

Pag. 220

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
      – Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 18.076 18.076 18.076 72.304 2017 3
      Cs 18.076 18.076 18.076 72.304    
      Legge di stabilità     Cp 18.076 18.076 18.076 72.304    
      Cs 18.076 18.076 18.076 72.304    
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, della legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
      – Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 24.273 24.273 24.273 145.638 2019 3
      Cs 24.273 24.273 24.273 145.638    
      Legge di stabilità     Cp 24.273 24.273 24.273 145.638    
      Cs 24.273 24.273 24.273 145.638    
      – Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 1.549 1.549 1.549 9.294 2019 3
      Cs 1.549 1.549 1.549 9.294    
      Legge di stabilità     Cp 1.549 1.549 1.549 9.294    
      Cs 1.549 1.549 1.549 9.294    
      – Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 17.043 17.043 17.043 102.258 2019 3
      Cs 17.043 17.043 17.043 102.258    
      Legge di stabilità     Cp 17.043 17.043 17.043 102.258    
      Cs 17.043 17.043 17.043 102.258
 

Pag. 221

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      – Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 58.500 58.500 58.500 351.000 2019 3
      Cs 58.500 58.500 58.500 351.000    
      Legge di stabilità     Cp 58.500 58.500 58.500 351.000    
      Cs 58.500 58.500 58.500 351.000    
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
      – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 5.000 5.000 5.000 30.000 2019 3
      Cs 5.000 5.000 5.000 30.000    
      Legge di stabilità     Cp 5.000 5.000 5.000 30.000   
      Cs 5.000 5.000 5.000 30.000   
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
      – Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 2.000 2.000 2.000 16.000 2021 3
      Cs 2.000 2.000 2.000 16.000    
      Legge di stabilità     Cp 2.000 2.000 2.000 16.000    
      Cs 2.000 2.000 2.000 16.000    
      – Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 2.000 2.000 2.000 18.000 2022 3
      Cs 2.000 2.000 2.000 18.000    
      Legge di stabilità     Cp 2.000 2.000 2.000 18.000    
      Cs 2.000 2.000 2.000 18.000  
 

Pag. 222

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 26.000 26.000 26.000 182.000 2020 3
      Cs 26.000 26.000 26.000 182.000    
      Legge di stabilità     Cp 26.000 26.000 26.000 182.000    
      Cs 26.000 26.000 26.000 182.000    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale – scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 3.000 3.000 3.000 25.500 2022 3
      Cs 3.000 3.000 3.000 25.500    
      Legge di stabilità     Cp 3.000 3.000 3.000 25.500    
      Cs 3.000 3.000 3.000 25.500    
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 22.600 22.600 22.600 138.200 20243
      Cs 22.600 22.600 22.600 138.200    
      Legge di stabilità     Cp 22.600 22.600 22.600 138.200    
      Cs 22.600 22.600 22.600 138.200    
      – Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)
      Legislazione vigente     Cp 5.000 5.000 5.000 20.000 2017 3
      Cs 5.000 5.000 5.000 20.000    
      Legge di stabilità     Cp 5.000 5.000 5.000 20.000    
      Cs 5.000 5.000 5.000 20.000    
 

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente     Cp 10.000 10.000 10.000 95.000 2022 3
      Cs 10.000 10.000 10.000 95.000    
      Legge di stabilità     Cp 10.000 10.000 10.000 95.000    
      Cs 10.000 10.000 10.000 95.000    
      – Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 700 700 700 6.300 2022 3
      Cs 700 700 700 6.300    
      Legge di stabilità     Cp 700 700 700 6.300    
      Cs 700 700 700 6.300    
      – Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente     Cp 400 400 400 3.200 2021 3
      Cs 400 400 400 3.200    
      Legge di stabilità     Cp 400 400 400 3.200    
      Cs 400 400400 3.200    
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
      Legislazione vigente     Cp 145.100 195.600 195.600 384.700 2016 3
      Cs 145.100 195.600 195.600 384.700    
      Legge di stabilità     Cp 145.100 195.600 195.600 384.700    
      Cs 145.100 195.600 195.600 384.700    
      – Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7462)
      Legislazione vigente     Cp 350.000 30.000 –       –         3
      Cs 350.000 30.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 350.000 30.000 –       –          
      Cs 350.00030.000 –       –          
Totale missione     Cp 691.241 421.741 391.741 1.599.394    
      Cs 691.241421.741 391.741 1.599.394    
 

Pag. 224

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole:
      – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 – cap. 7439)
      Legislazione vigente     Cp 116.700 116.700 –       –         1
      Cs 116.700 116.700 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 116.700 116.700 –       –          
      Cs 116.700 116.700 –       –          
Totale missione     Cp 116.700 116.700 –       –          
      Cs 116.700 116.700 –       –          
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente     Cp 75.000 75.000 75.000 675.000 2022 3
      Cs 75.000 75.000 75.000 675.000    
      Legge di stabilità     Cp 75.000 75.000 75.000 675.000    
      Cs 75.000 75.000 75.000 675.000    
 

Pag. 225

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 40.000 40.000 40.000 320.000 2021 3
      Cs 40.000 40.000 40.000 320.000    
      Legge di stabilità     Cp 40.000 40.000 40.000 320.000    
      Cs 40.000 40.000 40.000 320.000    
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 40.000 40.000 40.000 360.000 2022 3
      Cs 40.000 40.000 40.000 360.000   
      Legge di stabilità     Cp 40.000 40.000 40.000 360.000    
      Cs 40.000 40.000 40.000 360.000    
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 40.000 40.000 40.000 400.000 2023 3
      Cs 40.000 40.000 40.000 400.000    
      Legge di stabilità     Cp 40.000 40.000 40.000 400.000    
      Cs 40.000 40.000 40.000 400.000    
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 876 876 876 7.008 2021 3
      Cs 876 876 876 7.008    
      Legge di stabilità     Cp 876 876 876 7.008    
      Cs 876 876 876 7.008    
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 11.233 11.233 11.233 101.094 2022 3
      Cs 11.233 11.233 11.233 101.094    
      Legge di stabilità     Cp 11.233 11.233 11.233 101.094    
      Cs 11.233 11.233 11.233 101.094    
 

Pag. 226

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 50.000 50.000 50.000 400.000 2021 3
      Cs 50.000 50.000 50.000 400.000    
      Legge di stabilità     Cp 50.000 50.000 50.000 400.000    
      Cs 50.000 50.000 50.000 400.000    
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 20.000 20.000 20.000 180.000 2022 3
      Cs 20.000 20.000 20.000 180.000    
      Legge di stabilità     Cp 20.000 20.000 20.000 180.000    
      Cs 20.000 20.000 20.000 180.000    
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 25.000 25.000 25.000 250.000 2023 3
     Cs 25.000 25.000 25.000 250.000    
      Legge di stabilità     Cp 25.000 25.000 25.000 250.000    
      Cs 25.000 25.000 25.000 250.000    
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 25.000 25.000 25.000 275.000 2024 3
      Cs 25.000 25.000 25.000 275.000    
      Legge di stabilità     Cp 25.000 25.000 25.000 275.000    
      Cs 25.000 25.000 25.000 275.000    
      – Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente     Cp 1.100.000 1.100.000 –       –         3
      Cs 1.100.000 1.100.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 1.100.000 1.100.000 –       –          
      Cs 1.100.000 1.100.000 –       –          
 

Pag. 227

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 2, comma 181: Programmi navali (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente     Cp 375.000 –       –       –          
      Cs 375.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 375.000 –       –       –          
      Cs 375.000 –       –       –          
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:
      – Art. 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7450)
      Legislazione vigente     Cp 270.000 536.310 –       –         1
      Cs 90.000 270.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 270.000 536.310 –       –          
      Cs 90.000 270.000 –       –          
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      – Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7331)
      Legislazione vigente     Cp 57.700 –       –       –          
      Cs 57.700 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 57.700 –       –       –          
      Cs 57.700 –       –       –          
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 73 del 2010: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
 

Pag. 228

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      finanziamento di un Fondo per incentivi a sostegno della domanda di particolari settori:
      – Art. 4, comma 1-quinquies: Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7334)
      Legislazione vigente     Cp 1.000 –       –       –          
      Cs 350 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 1.000 –       –       –          
      Cs 350 –       –       –          
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
      Legislazione vigente     Cp 50.000 50.000 50.000 1.784.000 2049 3
      Cs 50.000 50.000 50.000 1.784.000    
      Legge di stabilità     Cp 50.00050.000 50.000 1.784.000    
      Cs 50.000 50.000 50.000 1.784.000    
      – Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale – SIMEST SpA (8.2 – cap. 7298)
      Legislazione vigente     Cp 15.523 –       –       –          
      Cs 15.523 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 15.523 –       –       –          
      Cs 15.523 –       –       –          
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
      Legislazione vigente     Cp 359.840 362.373 667.800 1.330.707   3
      Cs 359.840 362.373 667.800 1.330.707    
      Legge di stabilità     Cp 359.840 362.373 667.800 1.330.707    
      Cs 359.840 362.373 667.800 1.330.707    
 

Pag. 229

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.3 – cap. 7811/p)
      Legislazione vigente     Cp 65.400 –       –       –          
      Cs 65.400 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp65.400 –       –       –          
      Cs 65.400 –       –       –          
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 1, comma 70: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7796)
      Legislazione vigente     Cp 7.197 –       –       –          
      Cs7.197 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 7.197 –       –       –          
      Cs 7.197 –       –       –          
      – Art. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7784)
      Legislazione vigente     Cp 5.215 –       –       –          
      Cs 5.215 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 5.215 –       –       –          
      Cs 5.215 –       –       –          
      – Art. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7783)
      Legislazione vigente     Cp 2.608 –       –       –          
      Cs 2.608 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 2.608 –       –       –          
      Cs 2.608 –       –       –          
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 

Pag. 230

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 236: Credito d'imposta per attività di ricerca (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 – cap. 7811/p)  
      Legislazione vigente     Cp 200.000 –       –       –         
      Cs 65.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 200.000 –       –       –          
      Cs 65.000 –       –       –          
Totale missione     Cp 2.836.592 2.375.792 1.044.909 6.082.809    
      Cs 2.520.942 2.109.482 1.044.909 6.082.809    
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Sviluppo economico
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia:
      – Art. 12, comma 4: Sistema fieristico nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7495)
      Legislazione vigente     Cp2.000 –       –       –          
      Cs 2.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 2.000 –       –       –          
      Cs 2.000 –       –       –          
Totale missione     Cp 2.000–       –       –          
      Cs 2.000 –       –       –          
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in materia di sicurezza stradale:
      – Art. 56, comma 2: Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale
 

Pag. 231

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 – cap. 7339)
      Legislazione vigente     Cp 1.500 –       –       –          
      Cs 500 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 1.500 –       –       –          
      Cs 500 –       –       –          
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini:
      – Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 – cap. 7741)
      Legislazione vigente     Cp 21.100 21.100 –       –         3
      Cs 21.100 21.100 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 21.100 21.100 –       –          
      Cs 21.100 21.100 –       –          
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
      – Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7254)
      Legislazione vigente     Cp 37.588 –       –       –          
      Cs 37.588 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 37.588 –       –       –          
      Cs 37.588 –       –       –      
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 

Pag. 232

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
      Legislazione vigente     Cp 2.086.028 2.100.716 2.100.716 2.015.404 2014 3
      Cs 2.086.028 2.100.716 2.100.716 2.015.404    
      Legge di stabilità     Cp 2.086.028 2.100.716 2.100.716 2.015.404    
      Cs 2.086.028 2.100.716 2.100.716 2.015.404    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente     Cp 400.000 400.000 400.000 3.200.000 2021 3
     Cs 400.000 400.000 400.000 3.200.000    
      Legge di stabilità     Cp 400.000 400.000 400.000 3.200.000    
      Cs 400.000 400.000 400.000 3.200.000    
      – Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1o contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente     Cp 100.000 100.000 100.000 700.000 2020 3
      Cs 100.000 100.000 100.000 700.000   
      Legge di stabilità     Cp 100.000 100.000 100.000 700.000    
      Cs 100.000 100.000 100.000 700.000    
      – Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente     Cp 100.000 100.000 100.000 800.000 2021 3
      Cs 100.000 100.000 100.000 800.000    
      Legge di stabilità     Cp 100.000 100.000 100.000 800.000    
      Cs 100.000 100.000 100.000 800.000  
 

Pag. 233

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 204: Partecipazione dell'ANAS Spa al capitale della società Stretto di Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)
      Legislazione vigente     Cp –       423.000 –       –          
     Cs –       140.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp –       423.000 –       –          
      Cs –       140.000 –       –         
Totale missione     Cp 2.746.216 3.144.816 2.700.716 6.715.404    
      Cs 2.745.216 2.861.816 2.700.716 6.715.404    
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:
      – Art. 1: Contributo ventennale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
      Legislazione vigente     Cp 15.494 15.494 15.494 77.469 2018 1
      Cs 15.494 15.494 15.494 77.469    
      Legge di stabilità     Cp 15.494 15.49415.494 77.469    
      Cs 15.494 15.494 15.494 77.469    
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
      – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 – cap. 7464/p)
      Legislazione vigente     Cp 226.022 512.320 –       –        3
      Cs 75.000 250.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp226.022 512.320–       –          
      Cs 75.000 250.000 –       –      
 

Pag. 234

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (Interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 – cap. 7464/p)
      Legislazione vigente     Cp 10.000 20.000 –       –         3
      Cs 3.000 10.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 10.000 20.000 –       –          
      Cs 3.000 10.000–       –          
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 181.837 181.837 181.837 1.454.692 2021 3
      Cs 181.837 181.837 181.837 1.454.692    
      Legge di stabilità     Cp 181.837 181.837 181.837 1.454.692    
      Cs 181.837 181.837 181.837 1.454.692    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 88.750 88.750 88.750 710.000 2021 3
      Cs 88.750 88.750 88.750 710.000    
      Legge di stabilità     Cp 88.750 88.750 88.750 710.000    
      Cs 88.750 88.750 88.750 710.000    
 

Pag. 235

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 94.150 94.150 94.150 847.350 2022 3
      Cs 94.15094.150 94.150 847.350    
      Legge di stabilità     Cp 94.150 94.150 94.150 847.350    
      Cs 94.150 94.150 94.150 847.350    
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 95.650 95.650 95.650 956.500 2023 3
      Cs 95.650 95.650 95.650 956.500    
      Legge di stabilità     Cp 95.650 95.650 95.650 956.500    
      Cs 95.650 95.650 95.650 956.500    
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 433 del 2001 – legge obiettivo (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 91.612 91.612 91.612 824.508 2022 3
      Cs 91.612 91.612 91.612 824.508    
      Legge di stabilità     Cp 91.612 91.612 91.612 824.508    
      Cs 91.612 91.612 91.612 824.508    
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 91.612 91.612 91.612916.120 2023 3
      Cs 91.612 91.612 91.612 916.120    
      Legge di stabilità     Cp 91.612 91.612 91.612 916.120    
      Cs 91.612 91.612 91.612 916.120    
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 96.612 96.612 96.612 1.062.732 2024 3
      Cs 96.612 96.612 96.612 1.062.732    
      Legge di stabilità     Cp 96.612 96.612 96.612 1.062.732    
      Cs 96.612 96.612 96.612 1.062.732    
 

Pag. 236

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p).
      Legislazione vigente     Cp 1.211 1.211 1.211 10.901 2022 3
      Cs 1.211 1.211 1.211 10.901    
      Legge di stabilità     Cp 1.211 1.211 1.211 10.901    
      Cs 1.211 1.211 1.211 10.901    
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente     Cp 225 225 225 2.025 2022 3
      Cs 225 225 225 2.025    
      Legge di stabilità     Cp 225 225 225 2.025    
      Cs 225 225 225 2.025    
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente     Cp 64 64 64 574 2022 3
      Cs 64 64 64 574    
      Legge di stabilità     Cp 64 64 64 574    
      Cs 64 64 64 574    
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
      Legislazione vigente     Cp 1.000 1.000 1.000 9.000 2022 3
      Cs 1.000 1.000 1.000 9.000    
      Legge di stabilità     Cp 1.000 1.000 1.000 9.000    
      Cs 1.000 1.000 1.000 9.000    
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
      – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 – cap. 7695)
      Legislazione vigente     Cp 59.000 223.000 564.000 565.000 2015 3
      Cs 59.000 223.000 564.000 565.000    
      Legge di stabilità     Cp 59.000 223.000 564.000 565.000    
      Cs 59.000 223.000 564.000 565.000    
 

Pag. 237

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 60.000 60.000 60.000 600.000 2023 3
      Cs 60.000 60.000 60.000 600.000    
      Legge di stabilità     Cp 60.000 60.000 60.000 600.000    
      Cs 60.000 60.000 60.000 600.000    
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente     Cp 150.000 150.000 150.000 1.650.000 2024 3
      Cs 150.000 150.000 150.000 1.650.000    
      Legge di stabilità     Cp 150.000 150.000 150.000 1.650.000    
      Cs 150.000 150.000 150.000 1.650.000    
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
      – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
      Legislazione vigente     Cp 10.329 10.329 10.329 30.987 2016 3
      Cs 10.329 10.329 10.329 30.987    
      Legge di stabilità     Cp 10.329 10.329 10.329 30.987    
      Cs 10.329 10.329 10.329 30.987    
      – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)
      Legislazione vigente     Cp 10.329 10.329 10.329 30.987 2016 3
      Cs 10.329 10.329 10.329 30.987    
      Legge di stabilità     Cp 10.329 10.329 10.329 30.987    
      Cs 10.329 10.329 10.329 30.987    
 

Pag. 238

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
      – Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
      Legislazione vigente     Cp 38.734 38.734 51.646 206.583 2017 3
      Cs 38.734 38.734 51.646 206.583    
      Legge di stabilità     Cp 38.734 38.734 51.646 206.583    
      Cs 38.734 38.734 51.646 206.583    
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
      Legislazione vigente     Cp 5.000 5.000 5.000 13.406 2016 3
      Cs 5.000 5.000 5.000 13.406    
      Legge di stabilità     Cp 5.000 5.000 5.000 13.406    
      Cs 5.000 5.000 5.000 13.406    
Totale missione     Cp 1.327.631 1.787.9291.609.521 9.968.834    
      Cs 1.169.609 1.515.609 1.609.521 9.968.834    
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 936: Realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
 

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
promozionale straordinaria a favore del Made in Italy) (Settore n. 27) Interventi diversi (4.2 – cap. 7481)
      Legislazione vigente     Cp 8.527 –       –       –          
      Cs 8.527 –       –       –          
      Rifinanziamento     Cp 1.000 2.000 –       –          
      Cs 1.000 2.000 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 9.527 2.000 –       –          
      Cs 9.527 2.000 –       –          
Totale missione     Cp 9.527 2.000 –       –          
      Cs 9.527 2.000 –      –          
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2 – capp. 7308, 7320)
      Legislazione vigente     Cp 90.000 –      –       –         3
      Cs 90.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 90.000 –       –       –          
      Cs 90.000 –       –       –          
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3 – cap. 7245)
      Legislazione vigente     Cp 41.070 –       –       –         3
      Cs 41.070 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 41.070 –       –       –          
      Cs 41.070 –       –       –          
 

Pag. 240

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel Sud (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (3.3 – cap. 7237)
      Legislazione vigente     Cp 13.500 18.000 –       –         3
      Cs 4.500 10.500 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 13.500 18.000 –       –          
      Cs 4.500 10.500 –       –         
Totale missione     Cp 144.570 18.000 –       –          
      Cs 135.570 10.500 –       –          
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e del mare
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 323: Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7510)
      Legislazione vigente     Cp 10.430 10.430 10.430 10.430(*)    
      Cs 10.430 10.430 10.430 10.430         
      Rifinanziamento     Cp 500 500 –                 
      Cs 500 500 –            
      Legge di stabilità     Cp 10.930 10.930 10.430 10.430(*)    
      Cs 10.930 10.930 10.430 10.430         

(*) La spesa ha carattere permanente e l'importo per l'anno 2014 non viene cumulato con quello per gli anni successivi.

 

Pag. 241

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 2, comma 327: Stipula di accordi di programma per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 8534)
      Legislazione vigente     Cp 5.215 –       –                 
      Cs 5.215 –       –            
      Rifinanziamento     Cp 500 500 –                 
      Cs 500 500 –            
      Legge di stabilità     Cp 5.715 500 –                 
      Cs 5.715 500 –            
Totale missione     Cp 16.645 11.430 10.430 10.430    
      Cs 16.645 11.430 10.430 10.430    

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      – Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
      Legislazione vigente     Cp 177.000 265.500 265.500 2.369.000 2032 3
      Cs 177.000 265.500 265.500 2.369.000    
      Legge di stabilità     Cp 177.000 265.500 265.500 2.369.000    
      Cs 177.000 265.500 265.500 2.369.000    
Totale missione     Cp 177.000 265.500 265.500 2.369.000   
      Cs 177.000 265.500 265.500 2.369.000    
 

Pag. 242

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Protezione sociale per particolari categorie
Economia e finanze
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, paternariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      – Art. 4, comma 5: Indennizzo ai titolari di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi diversi (17.1 – cap. 7258)
      Legislazione vigente     Cp 50.000 –       –       –          
      Cs 50.000–       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 50.000 –       –       –          
      Cs 50.000 –       –       –          
Totale missione     Cp 50.000 –       –       –          
      Cs 50.000 –       –       –          
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive e passive del lavoro
Lavoro e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
      – Art. 1, comma 7: Fondo sociale per occupazione e formazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7206)
      Legislazione vigente     Cp 8.000 –       –       –          
      Cs8.000 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 8.000 –       –       –          
      Cs 8.000 –       –       –         
Totale missione     Cp 8.000 –       –       –          
      Cs 8.000 –      –       –          
 

Pag. 243

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)
      Legislazione vigente     Cp 8.073.717 4.137.516 9.900.000 22.805.224 2015 3
      Cs 4.600.000 4.137.516 7.700.000 22.805.224    
      Rimodulazione     Cp 1.000.000 3.000.000 4.000.000 –8.000.000    
      Cs 1.000.000 3.000.000 4.000.000–8.000.000    
      Legge di stabilità     Cp 9.073.717 7.137.516 13.900.000 14.805.224    
      Cs 5.600.000 7.137.516 11.700.000 14.805.224    
Totale missione     Cp9.073.717 7.137.516 13.900.000 14.805.224    
      Cs 5.600.000 7.137.516 11.700.000 14.805.224    
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
      Legislazione vigente     Cp 40.092 40.092 40.092 400.923 2023 3
      Cs 40.092 40.092 40.092 400.923    
      Legge di stabilità     Cp 40.092 40.092 40.092 400.923    
      Cs 40.092 40.092 40.092 400.923    
 

Pag. 244

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
      – Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
      Legislazione vigente     Cp 15.00015.000 15.000 –         3
      Cs 5.000 10.000 15.000 –         
      Legge di stabilità     Cp 15.000 15.000 15.000 –          
      Cs5.000 10.000 15.000 –          
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
Economia e finanze
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460/p)
      Legislazione vigente     Cp 400 –       –       –          
      Cs 150 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 400 –       –       –          
      Cs 150 –       –       –          
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica:
      – Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460/p)
      Legislazione vigente     Cp 2.250 2.250 –       –         3
      Cs 750 1.500 –       –          
      Legge di stabilità     Cp 2.250 2.250 –       –          
      Cs 750 1.500 –       –          
Totale missione     Cp 57.742 57.342 55.092 400.923    
      Cs 45.992 51.592 55.092 400.923    
 

Pag. 245

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2011 2012 2013 2014
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
      – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
      Legislazione vigente     Cp 32.817 32.817 32.817 196.202 2019 3
      Cs 32.817 32.817 32.817 196.902    
      Legge di stabilità     Cp 32.817 32.817 32.817 196.902    
      Cs 32.817 32.817 32.817 196.902    
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (24.4 – cap. 7020)
      Legislazione vigente     Cp 11.600 –       –       –          
      Cs 3.550 –       –       –          
      Legge di stabilità     Cp 11.600 –       –       –          
      Cs 3.550 –       –       –          
Totale missione     Cp 44.417 32.817 32.817 196.902    
      Cs 36.367 32.817 32.817 196.902    
Totale generale     Cp 23.135.973 21.486.888 25.851.629 46.265.296    
    (23.109.801) (21.473.458) (25.841.199) (46.254.866)    
      Cs 19.141.733 20.583.957 23.651.629 46.265.296    
    (19.115.561) (20.570.527) (23.641.199) (46.254.866)    


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