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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3857 |
Articolo 1 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
La norma, al comma 1, reintroduce l'istituto dell'arresto in flagranza differita, prorogandolo sino al 30 giugno 2013, e non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle attività di prevenzione e vigilanza che vengono predisposte in occasione delle manifestazioni sportive.
Al comma 2 è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro a carico delle società sportive che impiegano gli steward in numero inferiore a quello prescritto. La disposizione è destinata a produrre maggiori entrate, al momento non quantificabili, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ora introdotte.
Articolo 2 - Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi.
La norma prevede l'integrazione dei compiti degli steward e l'estensione ai medesimi delle forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono volte a migliorare l'efficacia dei controlli in occasione delle manifestazioni sportive, attraverso l'attribuzione agli steward di servizi ausiliari dell'attività di polizia, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, consentendo, in tal modo, di concentrare l'impiego del personale delle Forze di polizia nelle attività che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o rendono necessaria la presenza dello stesso personale nell'ambito dell'impianto sportivo.
Articolo 3 – Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
L'articolo 3 è diretto al potenziamento dell'attività istituzionale e al rafforzamento dello sviluppo organizzativo delle strutture del
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e comma 2, lettera a):
la disposizione introduce una forma di «autofinanziamento» dell'Agenzia riconoscendo, alla medesima, la possibilità, solo previa delibera del Consiglio direttivo e con la necessaria autorizzazione del Ministro dell'interno, di utilizzare per finalità economiche i beni confiscati, con la destinazione dei proventi, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, unicamente al suo potenziamento. I suddetti proventi già affluiscono, ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, costituendone una delle diverse fonti di alimentazione. Con la presente disposizione ne viene prevista, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la specifica riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di potenziamento dell'Agenzia;
comma 1, lettera b):
la disposizione fa salva l'applicazione del principio dell'estinzione dei crediti erariali per confusione, ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile, nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, introdotta, solo un anno fa, dall'articolo 2, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94. L'esclusione interessa, pertanto, soltanto ipotesi specifiche rispetto al divieto di autocompensazione, introdotto, in via generale, dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
comma 2, lettera b):
la disposizione riconosce all'Agenzia la possibilità di disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, nel caso in cui si tratti di beni che gli enti territoriali già utilizzano, a qualsiasi titolo, per finalità istituzionali. La disposizione interessa un numero limitatissimo di casi e fa salvi i diritti dei terzi creditori. Il trasferimento non comporta oneri finanziari;
commi 3 e 4:
il comma 3 riconosce all'Agenzia la facoltà di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012, al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture. A tali fini, prevede l'assegnazione alla medesima
Articolo 4 – Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale.
La norma dispone l'integrazione della Commissione consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, con la partecipazione di un magistrato nel caso in cui le questioni da affrontare riguardino la protezione di magistrati. La nuova disposizione modifica il suddetto articolo, che non prevede per i componenti dell'organismo di consulenza del Direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) la corresponsione di compensi o rimborsi di spese di qualsiasi genere. La disposizione non determina, pertanto, oneri aggiuntivi proprio in considerazione della normativa a regime.
Articolo 5 – Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia.
La norma, al fine di potenziare il contrasto della criminalità organizzata e la cooperazione internazionale di polizia, si limita a istituire, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) che dovrà predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia già dislocato all'estero. L'istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la partecipazione al Comitato non prevede la corresponsione di compensi o rimborsi di spese di alcun genere.
Quanto al previsto rafforzamento dell'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero, si fa presente che si provvederà sulla base di una più razionale e mirata programmazione dell'invio di personale all'estero, in ogni caso, nell'ambito delle risorse disponibili per tali finalità.
Articolo 6 – Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; articolo 7 – Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si tratta di disposizioni interpretative e di modifica delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, introdotte dalla legge
Articolo 8 – Attuazione delle ordinanze dei sindaci.
La norma prevede che il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dal sindaco ex articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Articolo 9 – Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca.
La norma introduce la confisca obbligatoria, anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, nelle ipotesi di violazioni, gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si tratta dell'individuazione di una fattispecie tipica di confisca che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni interessate.
Articolo 10 – Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali.
La norma introduce, per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti, l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica (rispettivamente fino ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti) per un periodo non superiore al triennio, prorogabile per un ulteriore anno, nei casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. Analoga disposizione è già prevista per i dirigenti – anche generali – della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'invarianza della spesa è assicurata dall'indisponibilità, nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, di un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale può essere stabilito il trattamento accessorio spettante al personale in disponibilità nell'ambito delle risorse disponibili in sede di contrattazione.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Legge 31 maggio 1965, n. 575
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.
Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.
1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.
Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione inter
nazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 è abrogato;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione».
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».
1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure
1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 2010.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Romani, Ministro dello sviluppo economico.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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