Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 3750

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3750



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VINCENZO ANTONIO FONTANA, CAZZOLA, DI BIAGIO, ANTONINO FOTI, PELINO, SCANDROGLIO

Disposizioni per la determinazione dei criteri di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Presentata il 7 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La questione della rappresentanza e della rappresentatività sindacali deve essere affrontata con realismo, determinazione e prudenza ben sapendo che si va a toccare uno dei nodi insoluti dell'ordinamento sindacale. In verità, il legislatore costituzionale aveva affrontato e risolto il problema nell'articolo 39 della Carta fondamentale, individuando non solo i criteri utili a definire la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, finalmente ritornata a un regime di libertà dopo il periodo corporativo, ma aveva collegato tali criteri alla possibilità di stipulare contratti collettivi applicabili erga omnes. Per tanti motivi, attinenti all'evoluzione del movimento sindacale italiano, tale articolo non ha mai trovato applicazione. L'ordinamento sindacale ha trovato altri assetti, fondati su altri princìpi regolatori (il principio del reciproco riconoscimento, il contratto di diritto comune, il rapporto di mandato, la libertà di associazione, il concetto della maggiore rappresentatività eccetera) che hanno garantito un importante sviluppo delle relazioni industriali e del modello contrattuale. Per decenni, la situazione di fatto è stata in grado di enuclearsi al di fuori di quella prefigurata
 

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dall'articolo 39 della Costituzione, grazie alla prassi di una robusta unità operativa ad opera delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. È il logoramento di questo rapporto a determinare l'esigenza di definire nuove regole, tali da individuare modalità di esercizio del potere contrattuale che siano conformi al mandato ricevuto dai lavoratori in nome e per conto dei quali si effettuano i negoziati collettivi. Sarebbe sicuramente preferibile che fossero le parti sociali a dettare queste regole e a riferirsi ad esse con il loro comportamento. Peraltro, l'impegno a definire questa materia era contenuto nel punto 17 dell'accordo quadro separato sulla riforma degli assetti contrattuali, firmato il 22 gennaio 2009: tale impegno era condiviso da tutte le organizzazioni, compresa la CGIL che quell'accordo non aveva sottoscritto. Eventi recenti (si pensi al caso dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco) stanno a provare che la questione deve essere affrontata e risolta. Il progetto di legge si propone di incardinare un processo che indica le parti sociali ad avviare e a concludere un negoziato in materia entro un congruo arco di tempo. Nel caso che a tale impegno non consegua l'esito richiesto, il progetto di legge individua un ruolo specifico da parte del Governo che porti ad adottare, in via sperimentale e solo per un triennio, un sistema di regole definito in materia di rappresentanza e di rappresentatività sindacali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della determinazione dei criteri della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in assenza, entro il 31 dicembre 2011, della stipulazione degli accordi interconfederali di cui al punto 17 dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, firmato il 22 gennaio 2009, convoca, trascorso inutilmente il termine indicato, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere la stipulazione degli accordi tra le parti sociali.
      2. In caso di mancata stipulazione degli accordi di cui al comma 1, entro i sei mesi successivi alla data della convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua con proprio decreto, in via sperimentale per un triennio, un sistema di regole in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
      3. È fatta salva la possibilità di integrazioni e di deroghe derivanti da eventuali accordi interconfederali intervenuti successivamente agli accordi stipulati ai sensi del comma 1 o, in loro assenza, al decreto di cui al comma 2.


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