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PDL 3730

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3730



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Norme in favore delle gestanti sole, delle famiglie monoparentali e dei genitori minorenni

Presentata il 23 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il dibattito che di recente si è sviluppato sul tema dell'attuazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza ha portato alla ribalta diversi ordini di questioni collegate a questa problematica. Volendo qui non occuparci del tema dei consultori, che pure ha costituito il cardine delle più recenti polemiche, appare, tuttavia, opportuno fare un bilancio dell'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo oltre trent'anni dalla sua approvazione.
      Dall'esame dei dati relativi all'attuazione della legge n. 194 risulta un bilancio certamente positivo: dal 1982 ad oggi gli interventi abortivi sono diminuiti di circa il 41 per cento, anche se con riferimento agli ultimi anni si rileva che, se nel 2003 sono stati effettuati circa 132.795 aborti volontari con un decremento dell'1 per cento rispetto al 2002, nel 2004 si è registrato un aumento del 3 per cento (circa 136.700); attualmente il tasso di abortività ammonta a circa 90 su 1.000 gravidanze.
      Gli operatori del settore stimano che, purtroppo, tra le donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza, la percentuale di quelle che motivano la propria scelta affermando di non avere alcuna alternativa costituisce ben l'80 per cento, un dato allarmante che pone in evidenza come sia importante e urgente intervenire, anche nello spirito della corretta interpretazione della legge.
      L'articolo 1 della legge n. 194 stabilisce infatti che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono le iniziative necessarie «per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite»; in quest'ottica va ribadito che queste istituzioni devono, anzi, fare ogni sforzo, sotto il
 

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profilo dell'assistenza sanitaria e sociale, per aiutare tutte le gestanti che si trovino nelle condizioni di fare una scelta relativa alla prosecuzione o meno della propria gravidanza.
      Tra queste donne si trovano, purtroppo, molte giovani; dai dati contenuti nella annuale «Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» emerge che il nostro Paese è in controtendenza rispetto agli altri Paesi industrializzati occidentali (fatta eccezione per la Germania e l'Olanda), nei quali si registrano valori di interruzioni di gravidanza nelle donne al di sotto dei venti anni che superano ovunque il 10 per cento, mentre in Italia è attestato, ormai da qualche anno, intorno al 7 per cento.
      Tuttavia, dall'esame dei dati, appare in modo chiaro che il tasso di abortività più elevato riguarda le donne in età compresa tra i venti e i ventiquattro anni: ragazze giovani, spesso non ancora inserite nel mondo del lavoro, senza un reddito adeguato né sicuro, le quali, di fronte alla responsabilità, anche economica, di mettere al mondo un figlio, sentono di non potercela fare e decidono di interrompere la propria gravidanza.
      Di fronte a questi dati la domanda che il legislatore deve porsi è come lo Stato, soprattutto attraverso le regioni e gli enti locali, ai quali in seguito alle riforme costituzionali spetta la competenza in tema di sanità e affari sociali, possa intervenire al fine di aiutare e fornire un supporto alle gestanti che si trovino in stato di difficoltà. Negli ultimi anni diverse regioni e alcuni comuni hanno già provveduto a elaborare normative a tutela e sostegno della maternità e della famiglia.
      La presente proposta di legge intende fornire un impulso affinché queste normative – di primaria importanza nella sfera sociale – siano adottate in tutte le regioni e i comuni, in modo che si realizzi un'alternativa concreta per tutte le donne che si trovino nella condizione di valutare l'ipotesi di interrompere la propria gravidanza.
      La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176), nel preambolo, dopo aver ricordato che «nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari», dichiara che «la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività» e che «il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione».
      In quest'ottica si pone la presente proposta di legge, tesa ad aiutare le famiglie monoparentali e quelle nelle quali entrambi i genitori siano minorenni a crescere i propri figli, garantendo appunto che il bambino possa sviluppare la propria personalità in un ambiente il più possibile sereno e stabile. Si intende quindi non solo affrontare la problematica relativa alle donne che aspettano un bambino e si trovino in difficoltà, ma si è voluto pensare a un aiuto di lungo periodo, per tutti i genitori che si trovino a crescere un figlio da soli.
      Un documento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diffuso nel luglio 2005, ha rilevato come le famiglie monogenitore costituiscano da qualche anno un argomento di studio nuovo e un fenomeno emergente nella società italiana, nonostante la situazione a cui tali famiglie si riferiscono sia sempre esistita (basti pensare ai vedovi, alle ragazze madri oppure alle mogli degli emigrati).
      Tuttavia, l'aumento della speranza di vita e dell'instabilità matrimoniale hanno portato a un significativo aumento della diffusione di questo modello familiare e a una modifica nella loro composizione: sempre più numerose sono, infatti, le famiglie monogenitore con figli piccoli.
      I nuclei monoparentali (formati da un genitore e figli celibi o nubili) sono in
 

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crescita: erano un 1.775.000 nel 1993-1994, sono circa 2.000.000 nel 2003. L'aumento riguarda sia gli uomini sia le donne: gli uomini sono passati da 272.000 a 323.000, le donne da 1.503.000 a 1.684.000. I nuclei monogenitore sono sostanzialmente sotto la responsabilità di una donna (83,9 per cento) sia perché è maggiore la probabilità delle donne di rimanere vedove rispetto agli uomini, sia perché in seguito a separazione o divorzio i figli sono abitualmente affidati alla madre.
      Si intende pertanto fornire un aiuto di lungo periodo a quei genitori che si trovino a crescere i propri figli da soli e che versino in uno stato di disagio economico, attraverso la corresponsione di un contributo, prima per il nascituro e poi per il bambino, fino al compimento, da parte di quest'ultimo, del diciottesimo anno di età, pari a 200 euro al mese. In aggiunta a questo contributo, al genitore solo che abbia meno di venticinque anni di età e alle coppie di genitori nelle quali uno o entrambi i componenti abbiano meno di venticinque anni di età la presente proposta riconosce il diritto a ricevere un contributo ulteriore, sotto forma di assegno mensile, di importo pari a quello dell'assegno sociale annualmente determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al compimento, da parte del genitore più giovane tra i due, del venticinquesimo anno di età. Il medesimo contributo sarà erogato anche in favore del genitore solo che sia minore di venticinque anni di età fino al raggiungimento del venticinquesimo anno. Per l'ottenimento di entrambi i contributi è fissato un tetto massimo di reddito pari a 25.000 euro annui. Entrambe le tipologie di contributo sono esenti da imposte.
      Infine, il presente testo reca le indicazioni programmatiche affinché le regioni e gli enti locali, con i fondi ad essi assegnati nell'ambito della ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, forniscano supporto e creino delle agevolazioni in favore dei genitori in difficoltà, attraverso: la possibilità di accedere, ove in vigore, alle agevolazioni all'acquisto della prima casa per le giovani coppie o, in alternativa, il riconoscimento di un titolo di preferenza nelle graduatorie stilate dai comuni per il diritto di accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; il riconoscimento di un titolo di preferenza nell'assegnazione dei posti negli asili nido e negli istituti scolastici pubblici; l'esonero, per le ragazze madri con figli minori, dal pagamento delle tasse universitarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia. A tali fini, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono e attuano iniziative e interventi finalizzati alla tutela del nascituro, del neonato e del minore.
      2. In particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e delle proprie competenze, attuano iniziative e interventi volti alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità genitoriali, attraverso il sostegno alle gestanti sole, ai nuclei familiari monoparentali con figli minori e ai nuclei familiari con figli minori nei quali entrambi i genitori sono minori.

Art. 2.
(Tipologia e ambito degli interventi).

      1. Nell'attuazione dei princìpi e delle finalità di cui all'articolo 1, lo Stato eroga in favore delle gestanti sole e del figlio minore di famiglie monoparentali e di coppie nelle quali entrambi i genitori sono minori, che versano in stato di disagio economico, un assegno mensile pari a 200 euro per tutta la durata della gestazione e fino al compimento, da parte del figlio, del diciottesimo anno di età. Lo Stato corrisponde, inoltre, ai genitori di età inferiore a venticinque anni un assegno mensile di importo pari all'assegno sociale annualmente determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al compimento, da parte del genitore più

 

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giovane tra i due, del venticinquesimo anno di età.
      2. Hanno diritto alla corresponsione degli assegni di cui al comma 1 i soggetti che hanno un reddito annuale pari o inferiore a 25.000 euro. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da imposte.
      3. Lo Stato adotta, nelle materie di propria competenza, e promuove l'adozione, da parte delle regioni e degli enti locali, nelle restanti materie, di iniziative a sostegno di gestanti sole, di famiglie monoparentali con figli minori e di coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni, quali:

          a) la possibilità di accedere alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione principale eventualmente previste per le giovani coppie o, in alternativa, il riconoscimento di un titolo di preferenza nelle graduatorie stilate dai comuni per il diritto di accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica;

          b) il riconoscimento di un titolo di preferenza nell'assegnazione dei posti negli asili nido e negli istituti scolastici pubblici;

          c) l'esonero, per le ragazze madri con figli minori, dal pagamento delle tasse universitarie.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza adottati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, della presente legge, le regioni e gli enti locali si avvalgono delle risorse ad essi assegnate nell'ambito della ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 

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triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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