PDL 3723
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3723
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUCCHINO, FEDI, PORTA, GIANNI FARINA, GARAVINI, NARDUCCI
Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'esclusione dei lavoratori italiani residenti all'estero dal differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici
Presentata il 22 settembre 2010
Onorevoli Colleghi! — L'innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 2011 tramite il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico introdotto dalla manovra finanziaria (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122) interesserà anche i pensionandi italiani residenti all'estero futuri titolari di pensione in convenzione internazionale.
Con l'abolizione delle «finestre» precedenti e l'introduzione della cosiddetta «finestra unica mobile», la nuova decorrenza per le pensioni di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori dipendenti è fissata a 12 mesi dopo il momento in cui si raggiungono i requisiti, mentre quella dei lavoratori autonomi è fissata 18 mesi dopo il momento della maturazione dei requisiti.
Si continueranno invece ad applicare le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 nei seguenti casi che, purtroppo, ad eccezione del primo, non possono oggettivamente interessare gli italiani all'estero:
a) maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010;
b) personale della scuola;
c) lavoratori dipendenti con preavviso
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in corso al 30 giugno 2010;
d) lavoratori in mobilità nel limite di 10.000 unità;
e) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni, eccetera).
In pratica l'età pensionabile per la vecchiaia dei lavoratori dipendenti (che rappresentano la quasi totalità dei pensionandi italiani all'estero) sale a 66 anni per gli uomini e 61 per le donne.
Il danno provocato dall'introduzione delle nuove decorrenze è duplice per gli italiani residenti all'estero: infatti non solo viene allungata l'età pensionabile ma non sono previste quelle clausole di salvaguardia che si applicano ai lavoratori italiani residenti in Italia dove la maggioranza dei pensionandi che restano senza pensione per un anno non resteranno tuttavia senza lavoro, e quindi senza reddito, perché la legge attualmente prevede che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore fino al momento in cui si apre la finestra per l'accesso alla pensione. Il lavoratore italiano all'estero, invece, al compimento, ad esempio, del sessantacinquesimo anno di età (o sessantesimo per le donne) cesserà probabilmente il lavoro ma non potrà ottenere il
pro-rata di pensione italiana se non dopo un anno; si creeranno quindi situazioni in cui i nostri connazionali, al compimento dell'età pensionabile, cesseranno il lavoro all'estero, ma avranno diritto solo al
pro-rata erogato dal Paese di residenza e non alla pensione italiana, la cui erogazione verrà posticipata di un anno, con tutte le conseguenze economiche ed esistenziali immaginabili, essendo un
pro-rata cioè una semplice quota parte di una pensione completa.
Per questi motivi si ritiene giusto e opportuno escludere dall'applicazione della finestra unica mobile, e quindi dal differimento della decorrenza dell'età pensionabile, i lavoratori italiani residenti all'estero e futuri titolari di
pro-rata italiano in convenzione internazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) lavoratori italiani residenti all'estero che maturano il diritto a percepire una pensione italiana in applicazione di un accordo bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale».