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PDL 3364

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3364



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di ricorsi avverso le deliberazioni delle Camere concernenti la verifica dei poteri

Presentata il 1o aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 66 e 134 della Costituzione al fine di dare certezza e rapidità alle decisioni riguardanti le elezioni contestate e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei parlamentari, soprattutto in considerazione delle recenti e passate vicende che hanno richiesto tempi biblici e hanno condotto a decisioni discutibili.
      Pur in ossequio al dettato costituzionale che salvaguarda le Camere da qualsiasi ingerenza esterna e trova la sua massima espressione nel potere autoregolamentare loro attribuito, tale modifica interviene sui titoli di ammissione dei loro componenti, introducendo la possibilità di un giudizio definitivo della Corte costituzionale nel caso in cui il Parlamento non si pronunci nel termine stabilito ovvero quando l'interessato o una minoranza qualificata delle Camere chieda alla Corte di riformare la decisione.
      Tale opportunità, peraltro, si rinviene anche nelle proposte di alcuni Padri costituenti, in primis dal Mortati che aveva proposto, ferma restando la pronuncia definitiva delle due Camere, che il giudizio sul possesso dei requisiti di ammissione, nonché sulle questioni relative alla perdita del mandato, fosse rimesso a un «tribunale elettorale» ad hoc, composto, in numero pari, di magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e di membri eletti delle due Camere, e presieduto dal Primo presidente della Cassazione.
      Se tale intuizione aveva come ratio l'esperienza del ventennio fascista e degli abusi subiti dal Parlamento in quel periodo,
 

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l'opportunità di intervenire oggi nasce dal fatto che si è registrata costantemente la consuetudine a giustificare quasi sempre la permanenza del parlamentare in carica sulla base di una logica di protezione reciproca degli eletti.
      Il nostro intervento ricalca grosso modo quanto previsto dal modello tedesco, che nel contenzioso elettorale affida il potere al Bundestag e solo in seconda battuta prevede il ricorso davanti al Tribunale costituzionale, per rinviare definitivamente a una legge ordinaria per l'applicazione.
      Si prevede che i soggetti legittimati a ricorrere alla Corte costituzionale siano i parlamentari oggetto delle pronunce di decadenza dal mandato ovvero i candidati ai quali sarebbe preclusa l'attribuzione del seggio per effetto delle pronunce sui titoli di ammissione degli eletti. Al fine di riconoscere la tutela dei diritti delle minoranze è previsto un autonomo potere di attivazione del riesame in Corte costituzionale qualora ne faccia richiesta un decimo della Camera che ha adottato la deliberazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 66 della Costituzione).

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Sulla elezione contestata dei propri componenti e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopraggiunte, ciascuna Camera delibera entro sei mesi dall'inizio della legislatura o dalla contestazione. Contro la deliberazione, o nel caso di inutile decorso del termine, l'interessato ovvero un decimo dei componenti della Camera che ha adottato la deliberazione stessa possono proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 134 della Costituzione).

      1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
      «sui ricorsi contro le deliberazioni delle Camere circa l'elezione contestata e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti».


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