PDL 3526
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3526
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCILIPOTI, BOCCIA, CAMBURSANO, FADDA, MONAI, MOSELLA, OLIVERIO, PORTA
Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
Presentata il 4 giugno 2010
Onorevoli Colleghi! — Inconcepibile incongruenza rispetto al diritto di difesa e di tutela dei propri diritti si rileva nei procedimenti penali, laddove, in caso di richiesta di archiviazione, la persona offesa abbia necessità di acquisire copie del fascicolo delle indagini preliminari. Sebbene presso varie procure della Repubblica sia consentita la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti, in altri uffici, invece, giudici o segretari, soffermandosi sul dato letterale di cui all'articolo 408, terzo comma, del codice di procedura penale («Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari»), consentono soltanto la visione degli atti e non autorizzano l'acquisizione della documentazione in copia, soluzione che costituisce un autentico ostacolo alle esigenze difensive della persona offesa, in palese contrasto con quanto previsto, successivamente alla fissazione dell'udienza, dall'articolo 409, secondo comma, del codice di procedura penale che, invece, correttamente, sancisce: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia».
Al fine, poi, di consentire una più ampia possibilità di difesa anche in considerazione dei giorni, spesso, indispensabili per avere copia degli atti richiesti nonché delle indagini effettuate, e delle frequenti coincidenze con periodi festivi, per lo studio della controversia, si rende
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necessaria la sostituzione del termine di dieci giorni per depositare l'opposizione alla richiesta di archiviazione con quello, più congruo, di trenta giorni.
Relativamente alla ricorribilità in cassazione dell'ordinanza che decide sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, in coerenza con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'interesse pubblico e, spesso, anche del diritto e degli interessi della persona offesa, si ritiene necessario rendere ricorribile in Cassazione l'eventuale ordinanza di rigetto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di termine per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di estrazione di copia degli atti).
1. Al comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) dopo le parole: «prendere visione» sono inserite le seguenti: «ed estrarre copia».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 409 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione).
1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5» sono soppresse.