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PDL 3639

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3639



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, BINETTI, ENZO CARRA, VOLONTÈ, DELFINO

Modifica all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di termini per l'interruzione volontaria della gravidanza

Presentata il 16 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire in merito all'interruzione volontaria della gravidanza, apportando una modifica all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
      Il provvedimento è necessario visto il ripetersi di vicende drammatiche. Ne costituisce un tragico esempio quanto accaduto qualche settimana fa all'ospedale di Rossano, in provincia di Cosenza, dove un feto, ufficialmente alla ventiduesima settimana di gestazione ed espulso durante un aborto «terapeutico», è sopravvissuto per circa ventiquattro ore nonostante non abbia ricevuto alcun tipo di assistenza dopo aver visto la luce. Solo il cappellano dell'ospedale, dopo circa ventidue ore dall'accaduto, si è accorto che il piccolo mostrava chiari segni di vita. Risulterebbe che sulla creatura partorita – e viva – non sarebbe stato effettuato alcun tipo di monitoraggio. La gestante aveva deciso di procedere all'interruzione della gravidanza, che in casi di malattie genetiche o malformazioni può essere effettuata, come prevede il citato articolo 6 della legge n. 194 del 1978, «dopo i primi novanta giorni» di gestazione «quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna» oppure «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».
 

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      Il rispetto dell'essere umano comporta il riconoscimento e la promozione della dignità della vita in ogni sua fase ed espressione e in particolare, nell'ambito della medicina perinatale, la cura e la promozione della vita e della salute del feto, del neonato e della madre, secondo quanto disposto anche dalla stessa legge n. 194 del 1978.
      La tutela della vita e della salute del feto e del neonato deve essere sempre tenuta in fondamentale considerazione e trattata con atteggiamento di amore e delicatezza.
      Alla luce di ciò pare oltremodo doveroso modificare la normativa vigente al fine di prevenire che simili tragedie possano ripetersi.
      La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, introduce due commi nel citato articolo 6 della legge n. 194 del 1978, stabilendo che nei casi previsti dal medesimo articolo l'interruzione volontaria della gravidanza deve essere comunque praticata entro la ventesima settimana evitando, in caso di sopravvivenza del feto, che le cure intensive si trasformino in accanimento terapeutico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Nei casi previsti dal primo comma l'interruzione volontaria della gravidanza deve essere comunque praticata entro la ventesima settimana. Tale termine può essere ulteriormente ridotto con decreto del Ministro della salute, tenuto conto dei progressi della medicina prenatale.
      In caso di interruzione volontaria della gravidanza entro la ventesima settimana, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma, l'intervento deve essere effettuato presso strutture ospedaliere di alta specializzazione. Nel caso di sopravvivenza del feto, qualora sia accertata l'inutilità degli interventi terapeutici, questi devono essere sospesi».


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