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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3212 |
1. Il naturopata è una figura professionale autonoma che opera in campo sanitario e assistenziale per il conseguimento e per il mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attraverso una valutazione globale della persona e dei fattori esogeni con cui entra in contatto, al fine di ripristinare l'equilibrio energetico.
2. L'attività del naturopata si sviluppa in due ambiti:
a) ambito di tipo educativo, nel quale il naturopata informa ed educa le persone a conoscere e a gestire il loro equilibrio psico-fisico, nonché a raggiungere e a mantenere uno stato di benessere, indicando a tale fine i comportamenti più idonei e fornendone le motivazioni;
b) ambito di tipo assistenziale, nel quale il naturopata in caso di squilibri psico-fisici, identifica la loro origine e interviene mediante specifiche tecniche al fine di ripristinare l'equilibrio energetico.
3. Compito del naturopata è quello di stimolare la forza vitale della persona e le forze autoguaritrici dell'organismo ricercando le cause delle disarmonie energetico-funzionali nelle relazioni umane. In tale prospettiva il naturopata concentra le proprie facoltà di osservazione nelle seguenti direzioni:
a) riconoscimento della costituzione e delle caratteristiche del corpo umano;
b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico;
c) individuazione degli squilibri energetico-funzionali;
d) stimolazione delle capacità reattive intrinseche dell'individuo;
e) miglioramento del terreno fisiologico in ottica anti-invecchiamento;
f) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;
4. Il naturopata utilizza esclusivamente tecniche non invasive stimolando le capacità reattive dell'organismo, tra cui:
a) individuazione dei sintomi attraverso l'effettuazione di esami kinesiologici, idrologici, riflessologici o bioenergetici;
b) prescrizione di un regime alimentare basato su alimenti di origine naturale;
c) effettuazione di tecniche di riflesso-stimolazione;
d) somministrazione di oli essenziali, di fiori di Bach e di altre sostanze non classificate come farmaci;
e) insegnamento di tecniche di rilassamento e di meditazione;
f) somministrazione di massaggi: psicosomatico, ayurvedico, antistress, bioenergetico, aroma-massaggio;
g) effettuazione di tecniche finalizzate a incentivare l'autostima della persona e il riconoscimento delle sue capacità, anche prevedendo lo sviluppo di più adeguate capacità di comunicazione;
h) effettuazione di attività di estetica olistica e di cosmesi naturale.
1. All'esercizio della professione di naturopata si accede mediamente un percorso di formazione di durata triennale, comprendente un monte ore pari a 1.400 ore di insegnamento teorico-pratico.
2. Le materie di formazione di base sono le seguenti:
a) anatomia umana;
b) fisiologia;
c) medicina olistica;
d) alimentazione naturale;
e) erboristeria e fitoterapia;
f) aroma-oligo-gemmoterapia;
g) floriterapia;
h) omeopatia;
i) iridologia;
l) riflessologia plantare;
m) medicina tradizionale cinese;
n) cromoterapia;
o) aroma-terapia;
p) kinesiologia;
q) massaggio psicosomatico, ayurvedico, antistress, bionergico;
r) tecniche di rilassamento;
s) bioenergetica e tecniche corporee;
t) tecniche di autostima.
2. Al termine di ogni anno del percorso di formazione è previsto un esame scritto ai fini della valutazione dell'apprendimento e del passaggio all'anno successivo. Alla conclusione del triennio il candidato presenta e discute una tesi, la cui scelta è concordata con il docente interessato. A coloro che superano con esito positivo la valutazione della tesi è riconosciuta la qualifica di naturopata.
1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, riconosce quali istituiti per la formazione di cui all'articolo 2 le scuole e le associazioni in materie olistiche, pubbliche o private, con un corpo docente formato da medici e da operatori di naturopatia di provata esperienza e che testimoniano, mediante la presentazione di adeguate documentazioni, di aver svolto
1. L'esercizio della professione di naturopata è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:
a) adesione a un'associazione professionale;
b) rispetto del codice deontologico e, in particolare, dell'obbligo del consenso informato e del segreto professionale;
c) disponibilità di un locale e di attrezzature adeguati al corretto esercizio della professione;
d) assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia di libere professioni.
1. Il naturopata non può effettuare diagnosi cliniche, né curare patologie clinicamente riconosciute.
2. Il naturopata non può prescrivere l'assunzione di sostanze classificate come farmaci e di prodotti per cui la legge prevede l'obbligo della ricetta medica.
3. Il naturopata che esercita l'attività presso uno studio medico è tenuto a operare in accordo con il personale medico.
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