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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3610 |
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da Forze militari nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e di supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 1.125 unità e si attesterà a 650 unità dal 1o novembre 2010 a seguito dell'approvazione del graduale piano di rientro. Nel prossimo anno è in programmazione l'ulteriore riduzione.
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione n. 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata, fino al 18 novembre 2010, dalla risoluzione n. 1895 (2009) del 18 novembre 2009 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 172 unità e si attesterà a 30 unità dal 1o novembre 2010, di cui 5 unità in qualità di addestratori e 25 unità per la costituzione del nucleo stralcio con compiti di riconsegna di infrastrutture e materiali e di chiusura di tutte le attività contrattuali. Il nucleo stralcio terminerà le attività entro la fine di dicembre e, quindi, nell'anno 2011 rimarrà in teatro, qualora autorizzato, il solo personale addestratore.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e di protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante un'esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di
articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: particolare disciplina in favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione
È, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
Il comma 2 prevede particolari disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nelle missioni UNAMID, Atalanta, MINUSTAH, EUTM Somalia, EUPM e al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje nei Balcani e nell'unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo.
Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, in materia di corresponsione dell'indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, prevedendo che tale indennità, corrisposta al personale in servizio permanente e ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio nella misura del 185 per cento dell'indennità operativa di base, sia corrisposta in eguale misura anche ai volontari in rafferma biennale, in armonia con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede, per tale categoria di personale, l'attribuzione del trattamento economico spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
Il comma 4 risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni di rinvio previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle abrogative previste dall'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il riassetto delle disposizioni sull'ordinamento militare, che entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010.
Il comma 5 prevede che le Forze armate, per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010 possano continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170. Tale disposizione prevede che, nel triennio 2010-2012, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, le amministrazioni pubbliche possano assumere a tempo indeterminato il personale che ha prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso la stessa amministrazione e nella medesima qualifica, limitatamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di apposite graduatorie predisposte previa prova di idoneità, ove non già svolta all'atto dell'assunzione. I lavoratori di cui al presente comma sono assunti dal Genio militare per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 184 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005 (regolamento dei lavori del Genio militare). Tali assunzioni sono effettuate a tempo determinato in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati gravano sul relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori. Si tratta di lavoratori in possesso
la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
Il comma 2 risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni di rinvio previste dal comma 1 del presente articolo con quelle abrogative previste dall'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il riassetto delle disposizioni sull'ordinamento militare, che entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010.
L'articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in adesione alle specifiche richieste della Police Division delle Nazioni Unite nell'ambito delle iniziative internazionali di soccorso in favore di Haiti a seguito del terremoto del 15 gennaio 2010. Gli equipaggiamenti oggetto di cessione sono costituiti da caschi protettivi, scudi protettivi e bastoni da difesa.
Il comma 3 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, recante la
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2010, la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dagli interventi e dalle missioni sopra menzionati, nonché per adattare la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali interventi e missioni.
La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2010, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi un'adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono disciplinati, per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2010, dal decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per le missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.
Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente reiterata da tutti i successivi provvedimenti legislativi di proroga delle missioni. Il presente provvedimento (articolo 5), dovendo disciplinare nuovamente la materia in relazione al nuovo limite temporale, conferma la vigenza della disciplina generale in parola anche per il
Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 6), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del tribunale di Roma e, negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 7) è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per
Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare, i quali, tuttavia, entreranno in vigore solo a decorrere dal 9 ottobre 2010, in concomitanza con l'abrogazione delle fonti precedenti. Poiché le disposizioni del presente decreto coprono un arco temporale a cavallo di tale successione di leggi, l'articolo 9 prevede che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii alle precedenti fonti debbano intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Alcune disposizioni del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.
Con riguardo al regime degli interventi in Afghanistan e degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 3, sono previste deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato (comma 2: per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza; comma 4: per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003 il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative; commi 7, 8 e 9, riguardanti la possibilità che le somme iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri in attuazione del presente decreto, non impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, siano mantenute in bilancio nel conto residui per l'esercizio successivo), nonché deroghe alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in relazione alla disciplina del conferimento degli incarichi di consulenza e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5).
Con riguardo alle missioni delle Forze armate e di polizia:
l'articolo 5, in materia di personale, al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009. Riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al
l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;
l'articolo 3, comma 7, prevedendo la possibilità di richiamare in servizio, per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento che ne facciano domanda, introduce una deroga all'articolo 64 della legge n. 113 del 1954, che prevede per tale categoria di personale obblighi di servizio solo in tempo di guerra;
l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;
il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;
l'articolo 5, comma 5, prevedendo la possibilità di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, dei lavoratori assunti dal Genio militare con contratto a tempo determinato, comporta una deroga alle disposizioni sui limiti di durata di tali contratti, giustificata dalla circostanza che si tratta di lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità che danno titolo all'attivazione delle procedure di assunzione, di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
l'articolo 6, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;
l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;
l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;
l'articolo 7 del presente decreto, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:
l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;
l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il tetto massimo annuale per tale tipo di spese;
l'articolo 7, comma 4, inteso ad assicurare che le risorse finanziarie destinate agli indennizzi previsti per le vittime dell'uranio, non impegnate entro il 31 dicembre 2010, siano mantenute in bilancio nel conto residui per poter essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011, introduce una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, che prevedono che le somme iscritte in bilancio non impegnate nell'esercizio di competenza costituiscono economie di bilancio non altrimenti utilizzabili;
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.
5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Sono stati verificati positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni oggetto del provvedimento.
In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, sono all'esame delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati i progetti di legge di cui agli atti Camera nn. 1213, 1820, 2605 e 2849. Al Senato della Repubblica risulta presentato in materia il disegno di legge di cui all'atto Senato n. 334, assegnato alle Commissioni 3a (Affari esteri) e 4a (Difesa), del quale non è ancora iniziato l'esame.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
I commi 3, 6, secondo periodo, 7 e 8 dell'articolo 5 introducono modificazioni, rispettivamente, all'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.
Gli articoli 5, comma 4, e 6, comma 2, introducono modificazioni all'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni aventi effetti retroattivi ovvero di reviviscenza di norme abrogate. Riguardo agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 2, del presente decreto, che apportano modifiche all'articolo 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante l'abrogazione espressa di norme primarie, si chiarisce che le modifiche apportate al citato articolo 2268 avranno effetto solo dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fissata al 9 ottobre 2010.
L'articolo 5, comma 6, prevede una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3, della presente analisi.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti atti successivi attuativi.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Nella materia oggetto del provvedimento non risultano dati statistici di riferimento, né si ritiene necessario commissionarne.
SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
La normativa vigente non prevede una disciplina uniforme stabile per le missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse, anche attraverso il rinvio normativo alla disciplina delineata dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, altrimenti applicabile solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.
Le carenze della normativa vigente in materia di missioni internazionali delle Forze armate attengono, per la parte maggiormente rilevante, ai profili relativi al trattamento economico di missione, ai trattamenti assicurativi e pensionistici nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio, alla salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni, alla disciplina penale, alla semplificazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione italiana alle missioni internazionali, nonché per adattare alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni la disciplina riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
Obiettivo del provvedimento è contribuire, attraverso la partecipazione alle missioni internazionali, al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni cui l'Italia aderisce (ONU, UE, NATO), intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.
5) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, di ordinamento giudiziario e di personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato negli interventi umanitari e di cooperazione allo sviluppo, nonché nelle missioni delle Forze armate e di polizia oggetto di disciplina.
SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
Le disposizioni del provvedimento sono state concertate con tutte le amministrazioni interessate.
SEZIONE III. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO
Allo stato della normativa vigente la scelta di non intervenire in materia non è percorribile.
SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
Allo stato della normativa vigente non sussiste possibilità di opzione alternativa.
SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
L'opzione regolatoria trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari (trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese), sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni.
SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ
Le disposizioni del provvedimento non incidono sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.
SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO
Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento regolatorio non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 3 agosto 2009, n. 108.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
4. Per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Codice dell'ordinamento militare.
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a
1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
795) legge 18 maggio 1982, n. 301;
1002) decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6;
1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14;
1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, a esclusione degli articoli 01; 1; 2;
1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 4, comma 1;
1085) decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 5; 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.
Legge 23 novembre 1998, n. 407.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'articolo 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province
Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010,
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui all'articolo 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1,
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67o anno di età.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah),
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
15. È autorizzata, dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010.
18. È autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
32. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.
3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».
4. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»;
b) il numero 795) è soppresso.
5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».
7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;».
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.
1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 2010.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fazio, Ministro della salute.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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