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PDL 2993

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2993



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'introduzione del congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore in occasione della nascita del figlio

Presentata il 27 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — Si parla spesso di misure che possano realmente parificare i diritti tra uomini e donne e che al contempo aiutino le donne, e in particolare le madri, nei momenti delicati della loro vita. Ad oggi, però, il congedo parentale è facoltativo e è considerato come un'alternativa al congedo per maternità. Tuttavia le circostanze della nascita di un figlio pongono la famiglia in una condizione molto particolare, in cui la figura del padre è bene che non venga a mancare. Pertanto pare opportuno che anche il padre abbia il diritto e, contemporaneamente, il dovere di occuparsi della mamma e del neonato.
      Inoltre, anche per evitare discriminazioni sul luogo di lavoro, pare opportuno eliminare ogni discrezionalità circa la possibilità di esercitare o meno detta facoltà e pertanto il congedo parentale è reso obbligatorio anche per il padre lavoratore.
      Con la presente proposta di legge si riduce anche la disparità di trattamento lavorativo tra uomini e donne, contribuendo quindi a ridimensionare gli elementi che possono discriminare la carriera lavorativa delle donne.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi, decorrenti dal giorno della nascita del proprio figlio, previa comunicazione al datore di lavoro».

Art. 2.

      Le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono adottate mediante regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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