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PDL 3054

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3054



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

VIGNALI, LUPI, PALMIERI, PIZZOLANTE

Modifiche agli articoli 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di prelievo fiscale

Presentata il 16 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! – Quando i Costituenti si riunirono per scrivere la Carta costituzionale, l'Italia era un Paese distrutto dalla guerra e, dal punto di vista economico, quasi esclusivamente rurale. Vi era anche una minoritaria presenza di grandi complessi produttivi e anche, ovviamente, di piccole attività artigianali e commerciali. Fin dalla seconda metà dell'ottocento, poi, si registrava anche una forte presenza di imprese cooperative in moltissimi settori, fino a quello del credito. Ma fu solo a seguito del cosiddetto boom economico degli anni cinquanta e sessanta che si registrò una vera e propria esplosione di imprenditoria diffusa, soprattutto nell'ambito produttivo (ma non solo in quello), tale da permettere al Paese di realizzare, anche con l'aiuto indispensabile del cosiddetto «Piano Marshall», quello che in tutto il mondo è noto come «miracolo italiano». Ma l'origine del miracolo italiano non furono solo le risorse degli americani: fu piuttosto la grandissima generosità di quelle generazioni che non vollero che chi veniva dopo di loro avesse a vivere la loro tremenda esperienza. La ritrovata libertà sprigionò la creatività e l'energia di milioni di italiani che si misero a costruire botteghe, laboratori, fabbriche e negozi con una capacità di sacrificio se possibile maggiore di quella che aveva loro richiesto gli anni tremendi della guerra.
      Per queste ragioni storiche il dettato costituzionale limita il riconoscimento di
 

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privilegi unicamente al sistema cooperativo, all'impresa artigiana e all'investimento azionario nella grande impresa industriale, e al contempo ignora il grande valore per il bene comune del nostro sistema di micro, piccole e medie imprese, che costituiscono ad oggi il 99,7 per cento del totale.
      Vi sono, però, con tutta evidenza, nel dettato costituzionale dell'articolo 41, anche forti condizionamenti ideologici. Laddove si afferma che l'iniziativa economica è libera, ma pur tuttavia che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, si disconosce un fatto evidente: l'impresa, per il fatto stesso di esistere e di creare valore in termini di prodotto interno lordo e di lavoro, contribuisce in se stessa all'utilità sociale. Non solo: il secondo comma dell'articolo 41 è improntato a una concezione statalista, da cui consegue che l'impresa è libera, ma solo formalmente: in realtà il dettato restringe l'iniziativa economica, concedendole una sorta di «libertà vigilata». È questa una concezione da Stato totalitario, non da Stato democratico. Lo stesso condizionamento ideologico lo si può riscontrare nell'anacronistica contrapposizione tra lavoro e lavoratore e imprenditore. Essa poteva forse avere un senso in presenza di comportamenti da «padrone delle ferriere» da parte degli imprenditori delle grandi industrie di fine ottocento e della prima metà del novecento o dei latifondisti ante riforma agraria, ma non certo oggi, non nell'era dell'economia della conoscenza e, tantomeno, all'interno delle nostre micro, piccole e medie imprese. In esse, infatti, l'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione è inequivocabilmente quello che lavora più di tutti: è dunque un lavoratore a tutti gli effetti (si fa riferimento, ovviamente, all'imprenditore, non all'azionista, che esercita una mera funzione proprietaria).
      Inoltre, la progressività dell'imposta prevista dall'articolo 53 della Costituzione produce una proporzione geometrica nell'imposizione fiscale, realizzando una tassazione abnorme. In particolare, attraverso la maggiore tassazione dei redditi più alti, essa produce come effetto, in via pratica, l'elusione del primo e fondamentale comma del medesimo articolo. In tal modo il peso dell'imposizione fiscale ricade sui redditi medi e bassi. Ciò è ancora più vero a livello dell'imposizione fiscale in capo alle imprese: tra esse si realizza il contrario del dettato costituzionale. Infatti, le imprese quotate in borsa e i grandi gruppi italiani nel 2008 hanno subìto una tassazione media del 26 per cento: dal momento che la tassazione media complessiva per le imprese si attesta al 43 per cento, è facile dedurre che il peso fiscale grava sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulle piccole, per le quali supera abbondantemente il 50 per cento. Qualora venga eliminata la progressività dell'imposta, sarebbe in ogni caso fatto salvo (anzi, maggiormente realizzato) il principio fissato al primo comma del medesimo articolo 53, cioè la contribuzione alla comunità pubblica in ragione delle proprie capacità contributive e, inoltre, si realizzerebbe più compiutamente il principio di equità.
      Pertanto, la presente proposta di legge costituzionale introduce due princìpi di sussidiarietà orizzontale e di equità fiscale, il primo principio prevede che il prelievo fiscale diretto non possa essere applicato sui costi sostenuti dalle persone fisiche o delle imprese, ma solo sui redditi. Il secondo principio prevede che l'imposizione fiscale non possa eccedere la metà dei redditi delle persone fisiche e delle imprese; lo Stato democratico, infatti, non può rendersi prepotente a tal punto da sottrarre la maggior parte dei redditi da lavoro, né trasformarsi di fatto in «socio di maggioranza» delle libere iniziative economiche.
      La presente proposta di legge costituzionale intende, in particolare:

          a) con riferimento all'articolo 41 della Costituzione:

              1) la prima modifica è mirata a modificare la portata culturale del testo vigente, che, da negativa (e improntata al sospetto) diviene positiva (e improntata alla fiducia);

 

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              2) la seconda modifica sostituisce il testo vigente con il riconoscimento sussidiario del valore dell'impresa da parte dello Stato;

              3) la terza e ultima modifica riconosce all'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione della propria impresa (distinguendolo così dal mero azionista) lo status di lavoratore, quale previsto nell'ordinamento costituzionale e giuridico italiano.

      Con riferimento all'articolo 45 della Costituzione, si intende estendere il favor costituzionale, oltre che alla cooperazione e all'artigianato, anche alle piccole e medie imprese.
      Con riferimento all'articolo 47 della Costituzione, si intende estendere alla partecipazione alla proprietà delle piccole e medie imprese il favor costituzionale; inoltre si elimina la limitazione al suolo italiano dell'investimento azionario nei complessi produttivi, estendendolo al territorio dell'Unione europea.
      Con riferimento all'articolo 53 della Costituzione, si prevede che il prelievo fiscale diretto non possa essere applicato sui costi sostenuti dalle persone fisiche o delle imprese, ma solo sui redditi; inoltre s'introduce un principio di sussidiarietà ed equità fiscali prevedono che l'imposizione fiscale non possa eccedere la metà dei redditi delle persone fisiche e delle imprese.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Essa si svolge a favore della dignità umana, della libertà e della sicurezza»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Lo Stato ne riconosce l'utilità economica e sociale e l'essenziale contributo al benessere generale»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'imprenditore che partecipa direttamente alla gestione dell'impresa è considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle piccole e medie imprese».

Art. 3.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione, le parole da: «al diretto» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «, alla partecipazione nella proprietà delle piccole e medie imprese e al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi produttivi del territorio dell'Unione europea».

 

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Art. 4.

      1. Il secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Il prelievo fiscale diretto può essere effettuato solo sui redditi delle persone fisiche e delle imprese e non può eccedere la metà dei redditi stessi maturati nell'anno di riferimento».


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