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PDL 3479

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3479



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDRIGA, CAPARINI, MUNERATO, BONINO, NEGRO, STUCCHI

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta o all'indennità una tantum

Presentata il 14 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Ai sensi della normativa vigente, le categorie di superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità, nel caso la persona deceduta fosse già pensionata, ovvero alla pensione indiretta, qualora il soggetto alla data della morte non fosse ancora pensionato ma possedesse i requisiti contributivi minimi, sono:

          1) il coniuge, anche se separato legalmente o divorziato e titolare di assegno alimentare, che non abbia contratto nuovo matrimonio;

          2) i figli minori e, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999, anche i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti;

          3) i figli studenti a carico al momento del decesso, purché non prestino attività lavorativa e non abbiano superato ventuno anni di età se iscritti a un ciclo di studi superiori, ovvero ventisei anni di età se studenti universitari e comunque non oltre la durata legale del corso di laurea;

          4) i figli inabili, a prescindere dall'età anagrafica, a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso;

          5) i genitori, che non siano titolari di pensione e siano a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

          6) i fratelli celibi e le sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del pensionato

 

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o dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, né genitori o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

      Sempre ai sensi della normativa vigente il diritto alla pensione ai superstiti è revocato (o è cambiata la percentuale):

          1) se il coniuge superstite si risposa; in tal caso gli sarà riconosciuto il diritto a un'indennità una tantum pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima;

          2) al compimento del diciottesimo anno di età dei figli minori;

          3) per i figli studenti, qualora superino il limite massimo di età (ventuno o ventisei anni) ovvero per termine o superamento del limite massimo degli studi;

          4) per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;

          5) per i genitori, qualora percepiscano un'altra pensione;

          6) per i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora percepiscano un'altra pensione, contraggano matrimonio o venga meno lo stato di inabilità.

      Nulla è previsto qualora il familiare superstite commetta parricidio, nell'accezione generale del termine, ovvero l'omicidio di un parente stretto, ascendente o discendente. Eppure le cronache dei giornali riportano, anche troppo spesso, casi di uxoricidio, parricidio, matricidio eccetera. Solo per fare qualche esempio, è accaduto nel 1999 nella provincia di Catania; nel 2003 a Perugia, dove un uomo, condannato a trent'anni per aver ucciso la moglie, gode dell'80 per cento della pensione di reversibilità, mentre il figlio minore della vittima solo del 20 per cento; nel 1998 a Nuoro, dove una guardia forestale ha sparato alla moglie con la pistola d'ordinanza in camera da letto, mentre la figlia di sei anni era nella stanza a fianco, poi ha portato la bambina dai nonni ed è andato a costituirsi. Processato con il rito abbreviato, è stato condannato a quattordici anni e sei mesi di reclusione, ma è stato rimesso in libertà il 30 novembre 2007 grazie all'indulto. Pochi giorni dopo aver lasciato la cella, l'uomo aveva già chiesto la pensione di reversibilità della moglie, togliendola alla figlia, ancora minorenne. Ma per l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – la deceduta era un'impiegata ministeriale – il vedovo ha diritto al trattamento, anche se ciò va a danno della figlia orfana e senza tenere alcun conto del fatto che il percettore è causa della morte dell'assicurata.
      L'articolo unico della proposta di legge prevede, dunque, al comma 1, che i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di uxoricidio, fratricidio, parricidio o matricidio perdano il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum, mentre il comma 2 prevede la revoca del trattamento per coloro che già godono delle prestazioni ai superstiti, pur non meritandole in quanto colpevoli del decesso del dante causa.
      Riteniamo sia nostro dovere di legislatori colmare questa lacuna normativa e pertanto auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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