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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3443-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3443 e rilevato che:
esso reca un contenuto eterogeneo che tratta due argomenti unificati esclusivamente dalla competenza del Ministero degli affari esteri: la sospensione delle azioni e dei titoli esecutivi adottati in Italia nei confronti di Stati esteri e organizzazioni internazionali (articolo 1); il rinvio fino al 31 dicembre 2012 del rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero), e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) i cui attuali componenti permangono in carica (articolo 2);
il provvedimento effettua un richiamo ad un decreto-legge del 1925, il cui unico articolo risulterebbe però già abrogato e che non è nemmeno compreso nell'elenco delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (ricognizione effettuata con il decreto legislativo n. 179 del 2009); in quest'ultimo elenco compare invece tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato regio decreto-legge) che tuttavia converte in legge «con approvazione complessiva, decreti aventi per oggetto argomenti diversi;
il testo adotta all'articolo 1, comma 2, un'espressione imprecisa, in quanto si riferisce ai «procedimenti esecutivi e/o conservativi», mentre l'improponibilità e l'improcedibilità dovrebbero invece riguardare le azioni (e non i procedimenti);
il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1 – secondo cui «l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia» – si chiariscano gli effetti della
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1 – che richiama l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263 – dovrebbe preliminarmente verificarsi se il citato regio decreto possa considerarsi tuttora vigente alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 15 luglio 1992, n. 329 che, nel dichiarare la parziale illegittimità della disposizione in oggetto aveva anche osservato come, per la parte non dichiarata incostituzionale, «la norma impugnata è da ritenersi tacitamente abrogata»; ove sia comunque ritenuta vigente (o si intenda effettuarne una reviviscenza) dovrebbe comunque effettuarsi una modifica testuale del decreto legislativo n. 179 del 2009 recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, in quanto in esso si individua tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato regio decreto-legge) che peraltro effettua un'approvazione complessiva di una pluralità di decreti.».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 3443 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero», come risultante dagli emendamenti approvati,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a), g) ed l), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità della giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi,
rilevato che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che «la sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte»,
segnalata quindi l'esigenza di chiarire maggiormente come si raccorda quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011, e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.
La Commissione Giustizia,
rilevato che:
l'articolo 1 sospende l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana in connessione proprio all'accertamento di tali titoli esecutivi;
il medesimo articolo prevede altresì l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa nonché l'applicabilità della nuova
osservato che la disposizione in esame entra a regime a far parte dell'ordinamento italiano, applicandosi ad ogni caso futuro riconducibile alla fattispecie che essa disciplina, questa è stata emanata per far fronte ad un caso particolare ed, in particolare, come rilevato anche nel corso del dibattito presso la Commissione Esteri, al noto contenzioso italo-tedesco, richiamato anche da atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare, relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili;
rilevato che allo stato, è pendente all'Aja un ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione, ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare;
rilevato che secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità;
osservato che nella disposizione delle organizzazioni internazionali accanto agli stati esteri senza tenere conto che l'articolo 34 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia stabilisce che la stessa può essere adita esclusivamente dagli Stati;
espresse forti perplessità sulla previsione che la sospensione operi di diritto e debba quindi essere rilevata d'ufficio e non su istanza di parte, sia per l'ulteriore onere che ne deriverebbe all'amministrazione giudiziaria sia per l'accertamento del requisito dell'oggettiva connessione;
sottolineato che l'Italia non ha ancora firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, risalente al 2 dicembre 2004. In effetti, piuttosto che procedere con lo strumento del decreto legge al fine di risolvere una particolare questione in materia di immunità giurisdizionale sorta con uno Stato estero sarebbe più opportuno procedere alla firma di tale Convenzione per poi ratificarla, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di immunità giurisdizionale;
ritenuto che in attesa della firma e successiva ratifica ad attuazione nell'ordinamento interno della predetta Convenzione delle Nazioni Unite sia opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1 premettere le seguenti parole: «Fino al 30 giugno 2011».
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,
esprime
TESTO | |
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. | 1. Il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1:
le parole da: «Fermo restando» fino a: «n. 1263» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011»;
le parole: «o di una organizzazione internazionale» e le parole: «o l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
al comma 2: «o di una organizzazione internazionale» sono soppresse.
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana; | |
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalità e delle procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia; | |
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero | 1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale |
Pag. 12-13 | |
o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte. | di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte. |
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile. | 2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile. |
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. | 3. Identico. |
1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. | Identico. |
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. | |
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Pag. 14-15 | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 28 aprile 2010. Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Alfano. |
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