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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 82 Stucchi e abbinate recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale» che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto, altresì, che è stata tenuta in considerazione l'osservazione formulata nel parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché delle valutazioni di quest'ultima, in base alle quali:
la quantificazione degli oneri derivanti dal complesso delle disposizioni, valutati in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, elaborata dall'INPS, e indicata esplicitamente dall'articolo 4, comma 1, non appare congrua dal momento che la stessa non tiene conto di tutti i profili finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 2;
in particolare, la relazione tecnica non considera gli oneri connessi ad eventuali integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici derivanti dal livello dei trattamenti da riconoscere a coloro che accederebbero al pensionamento anticipato;
va chiarito per quali ragioni la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri, ha assunto un'ipotesi di anzianità contributiva
la stessa relazione tecnica dovrebbe considerare gli effetti fiscali indotti dall'incremento delle aliquote: dalla mancata considerazione di tali effetti fiscali potrebbe, infatti, derivare una sovrastima delle maggiori entrate utilizzate a copertura;
considerando che l'effetto di accesso al pensionamento con requisiti ridotti decorre dall'anno 2010, dovrebbero essere specificati i parametri in base ai quali nella relazione tecnica è stato assunto un profilo temporale di gradualità, nel corso del triennio 2010-2012, delle liquidazioni dei trattamenti pensionistici, posto che la grande maggioranza dei beneficiari dovrebbe accedere al pensionamento fin dal primo anno di applicazione della nuova normativa;
l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono formulate esclusivamente con riferimento al triennio 2010-2012, a fronte di oneri aventi carattere ultratriennale;
la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 2, che prevede l'incremento delle aliquote contributive a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti in via non esclusiva alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non appare idonea, dal momento che le maggiori entrate, comunque, risulterebbero insufficienti, con riferimento all'anno 2012, a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento,
considerato che:
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4, anche qualora la quantificazione degli oneri dovesse ritenersi congrua, essendo formulata in termini di previsione di spesa, andrebbe corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia;
come indicato nella relazione tecnica predisposta dal Governo, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 potrà provvedersi a valere sulle somme iscritte nei fondi unici di amministrazione, senza che tale utilizzo comporti il venir meno dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 72, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e che la disposizione determini aggravi di spesa per l'INPDAP, in quanto le prestazioni saranno differite alla data di maturazione del requisito massimo di anzianità di servizio o, in alternativa, al compimento dell'età di vecchiaia;
le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, di conseguenza, non necessariamente l'Istituto dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l'elaborazione di tali dati, potendo quindi svolgere le attività di cui all'articolo 3 - fatta salva la necessità di superare le criticità rilevate con riferimento all'articolo 2 - con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
l'accoglimento del presente parere comporta la necessità di intervenire, a fini di coordinamento, su altre disposizioni del testo,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 2;
sopprimere l'articolo 4.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 82 Stucchi, recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili»,
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nel caso di handicap congenito» siano aggiunte le seguenti: «o di handicap che si manifesta dalla nascita».
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abbinate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
considerato che il provvedimento, attribuendo benefìci pensionistici ai lavoratori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
esprime
1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992».
1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si
1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito all'articolo 2, comma 1, della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 2, comma 1;
e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l'INPS.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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