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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3376 |
a) uremia cronica e nefropatie;
b) talassemia ed emopatie sistemiche;
c) neoplasie.
Il loro numero è molto elevato: si tratta, infatti, di migliaia di dipendenti di aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto diversi sia in termini economici che normativi.
Attualmente le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) considerano le assenze dal lavoro per terapie come assenze per malattia, ma prevedono l'erogazione delle relative indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera giornata, mentre spesso il trattamento si esaurisce nell'arco di quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del giorno.
È quindi facilmente intuibile che tale situazione è negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello Stato, sia per il lavoratore e che tutti avrebbero un vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di assenza, senza praticamente
1. I lavoratori dipendenti di enti pubblici o di aziende private che devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare tali terapie.
2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.
3. Qualora per i trattamenti terapeutici sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.
4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comporto.
1. Per le ore di permesso, ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete la normale retribuzione.
2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute al medesimo Istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico del bilancio dello Stato.
1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private che devono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:
a) uremia cronica e nefropatie;
b) talassemia ed emopatie sistemiche;
c) neoplasie.
2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità.
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