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PDL 3376

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3376


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, MIOTTO, MADIA

Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico

Presentata l'8 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono affrontare le questioni che si pongono riguardo al rapporto di lavoro dei cittadini affetti da malattie che necessitano di terapie sistematiche e prolungate nel tempo:

          a) uremia cronica e nefropatie;

          b) talassemia ed emopatie sistemiche;

          c) neoplasie.

      Il loro numero è molto elevato: si tratta, infatti, di migliaia di dipendenti di aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto diversi sia in termini economici che normativi.
      Attualmente le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) considerano le assenze dal lavoro per terapie come assenze per malattia, ma prevedono l'erogazione delle relative indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera giornata, mentre spesso il trattamento si esaurisce nell'arco di quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del giorno.
      È quindi facilmente intuibile che tale situazione è negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello Stato, sia per il lavoratore e che tutti avrebbero un vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di assenza, senza praticamente

 

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obbligare, come oggi avviene, i lavoratori a fruire di circa centocinquanta giorni di malattia l'anno.
      Infatti, se il lavoratore potesse usufruire di permessi retribuiti, così come previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, con una retribuzione analoga a quella concessa per i giorni di malattia, così come previsto dagli articoli 2 e 3, senza però dover fruire del normale trattamento di malattia e senza che queste assenze incidano sul periodo di comporto, si avrebbe, da una parte, un notevole risparmio sulla spesa sostenuta dall'INPS e, dall'altra, si consentirebbe ai lavoratori che sono sottoposti a trattamento terapeutico il mantenimento del posto di lavoro.
      Lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto, oltre che per gli emodializzati, per quei malati che devono assentarsi dal lavoro per trattamenti terapeutici necessari al loro mantenimento in vita, così come previsto dall'elenco di cui all'articolo 4.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I lavoratori dipendenti di enti pubblici o di aziende private che devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare tali terapie.
      2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.
      3. Qualora per i trattamenti terapeutici sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.
      4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comporto.

Art. 2.

      1. Per le ore di permesso, ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete la normale retribuzione.
      2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute al medesimo Istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
      3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

      1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

 

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      2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote a carico previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

      1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private che devono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

          a) uremia cronica e nefropatie;

          b) talassemia ed emopatie sistemiche;

          c) neoplasie.

      2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità.


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