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PDL 3375

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3375



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, MIOTTO, MADIA

Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari

Presentata l'8 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, recante modifica all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si è resa necessaria al fine di adeguarne le norme alle esigenze delle famiglie adottive e affidatarie. La norma contenuta all'articolo 45 del citato testo unico, infatti, prevede che le disposizioni in materia di riposi giornalieri della madre e del padre e di riposi per parti plurimi (articoli 39, 40 e 41) siano applicate anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino. Ora, i bambini in stato di adozione o di affidamento che entrano in una nuova famiglia entro il primo anno di vita costituiscono un'esigua minoranza, poiché al momento la prevalenza è rappresentata da bambini in età pre-scolare o scolare. La norma in tale modo formulata risulta dunque di scarsa applicazione ed esclude invece una fattispecie assai più frequente, costituita dall'entrata in famiglia di bambini in età pre-scolare e scolare.
      Un altro motivo che ci ha spinti a questa piccola, ma significativa modifica all'articolo 45 del testo unico è dato dal fatto che i congedi per padri e per madri previsti nel primo anno di vita del bambino non riguardano meramente la nutrizione o l'allattamento, ma investono fortemente la sfera affettiva e relazionale.
      La modifica della norma in oggetto, tra l'altro, si rende necessaria e urgente in seguito alla sentenza della Corte costituzionale
 

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n. 104 del 26 marzo-1o aprile 2003, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 del testo unico laddove la norma nei fatti crea una disuguaglianza tra genitori adottivi e genitori naturali, prevedendo che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia». Nel dispositivo della sentenza si legge che i congedi e i riposi «non hanno più originario e necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche (...) ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità». Vi è dunque il riconoscimento pieno, con questa sentenza, della questione legata al primo anno di vita del bambino adottivo o affidato all'interno della nuova famiglia, che si presenta come un periodo cruciale per il suo inserimento nel nuovo contesto familiare e socio-culturale. Non va dimenticato, infatti, che quando parliamo di bambini adottivi ci riferiamo in prevalenza a bambini stranieri, provenienti da altri Paesi, che parlano un'altra lingua, hanno vissuto in altri contesti, con altre culture. Bambini che spesso sono stati a lungo in istituto e devono adattarsi a una vita completamente nuova, quella in famiglia. Il primo periodo di inserimento nel nuovo contesto è dunque cruciale per la reciproca conoscenza tra genitori e bambino o bambina, per l'inserimento dei piccoli all'interno della scuola e nell'ambito familiare. La possibilità per i genitori di seguire i primi mesi di vita in comune del bambino o della bambina è dunque da equiparare all'attenzione e alla cura che i genitori rivolgono al piccolo appena nato.
      Di qui la necessità di apportare una correzione alla norma - che ha rappresentato senza dubbio una conquista senza precedenti in materia di sostegno alla maternità e alla paternità - non solo per adeguare la condizione delle famiglie naturali a quelle adottive e affidatarie, ma anche per renderla conforme alla realtà effettiva del Paese in materia di accoglienza di bambini adottivi, la cui maggioranza è rappresentata proprio da bambini di età superiore a un anno. L'esplicitazione che proponiamo si conforma, infine, anche alla sentenza n. 1756 del 4 giugno 2002 del tribunale di Milano, emessa dal giudice del lavoro Santosuosso, che ha concesso il periodo di allattamento a bambini oltre il terzo anno di età, interpretando la norma contenuta nell'articolo 45 del citato testo unico circa l'anno di vita del bambino come riferita non all'età anagrafica, ma ai primi dodici mesi di vita del bambino in famiglia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «entro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare adottivo o affidatario».


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