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PDL 3443

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3443



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero

Presentato il 29 aprile 2010


      

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Onorevoli Deputati! - Nel generale problema determinato dalle numerose azioni nei confronti di Stati esteri e di organismi internazionali che comportano tensioni nelle relazioni internazionali, si rende necessario disciplinare con urgenza la fattispecie tipica di titoli esecutivi e cautelari nei confronti degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali, in pendenza di azioni proposte presso la Corte internazionale di giustizia, dirette ad accertare l'immunità dalla giurisdizione italiana, in conformità alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute o ad appositi trattati internazionali.
      In queste ipotesi è la stessa giurisdizione del nostro Paese a essere posta in giudizio; ne consegue che questi titoli non potrebbero più essere azionabili.
      In pendenza di un giudizio sulla legittimazione dello Stato all'azione presso un organismo sovranazionale, si continuano a emanare provvedimenti esecutivi che, oltre ad avere una profonda ricaduta sul piano delle relazioni internazionali, potrebbero ingenerare sul piano interno delle legittime
 

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aspettative degli attori, che sono destinate a estinguersi in caso di sentenza del giudice sovranazionale che sia favorevole all'istanza dello Stato estero o dell'organismo internazionale.
      Da qui la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge, che sospende l'esecutività di tali titoli in attesa della decisione del giudice sovranazionale.
      L'articolo 2 prevede il differimento del termine attualmente previsto per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
      L'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, relativa ai COMITES, ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei comitati avvengano ogni cinque anni. Tale termine, peraltro ripreso dalla precedente legge che regolava la materia (legge 8 maggio 1985, n. 205), è stato differito per due annualità successive dal 2002 al 2004, in relazione alla necessità di portare a termine la riforma allora in itinere. Il termine entro il quale si deve procedere al rinnovo dei COMITES e del CGIE è il 31 dicembre 2010, secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      Da un'accurata analisi della successione degli atti e dei relativi termini risulta che tali elezioni richiedono un complesso meccanismo organizzativo - da avviare entro i primi mesi del 2010 - derivante dall'impatto della regolamentazione e dal contesto normativo e operativo nel quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116 circoscrizioni elettorali previste nel mondo. Il termine, pertanto, deve necessariamente essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
      Considerato, inoltre, che è attualmente all'esame del Senato della Repubblica un testo unificato di iniziativa parlamentare per la riforma di tali organismi rappresentativi degli italiani all'estero (atti Senato nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990), i cui tempi di discussione presumibilmente non consentiranno di procedere all'indizione del voto nei termini stabiliti, il ricorso a un decreto-legge si rivela l'unico strumento utile per attuare tempestivamente il necessario differimento di tale scadenza.
      Nell'ipotesi in cui le elezioni si svolgessero nel termine attualmente previsto, ma successivamente allo stesso termine fosse approvato il predetto provvedimento parlamentare di riforma, si presenterebbe il rischio di dover ripetere le elezioni dei COMITES con costi raddoppiati per l'erario. Da qui la necessità ed urgenza di procedere al rinvio delle elezioni al 31 dicembre 2012.
      Infine, per doverosa informazione, si fa presente che il Governo ha allo studio un disegno di legge nel quale è, tra l'altro, prevista per le elezioni per il rinnovo dei COMITES l'adozione della stessa procedura elettorale stabilita per le elezioni politiche. Il termine del 31 dicembre 2012 tiene, quindi, conto della possibilità che per quella data sia approvato tale disegno di legge.
      Dall'attuazione del decreto non derivano nuove o maggiori spese né minori entrate per il bilancio dello Stato, onde non risulta necessaria le redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto determineranno la sospensione delle azioni esecutive nei confronti di Stati e di organismi internazionali in attesa che le azioni giudiziarie intraprese nei tribunali italiani siano giudicate da corti sovranazionali chiamate a esprimersi in proposito.
      A norma dell'articolo 2 del decreto, i termini per procedere alle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE sono rinviati rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      In riferimento all'urgenza determinata dall'approssimarsi della scadenza per l'indizione delle elezioni, lo strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il differimento del termine per lo svolgimento delle citate elezioni.

B) Analisi del quadro normativo.

        Le disposizioni vigenti che limitano le azioni esecutive nei confronti di Stati esteri e di organismi internazionali sono previste nel regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263. Con l'articolo 1 del decreto si sospende l'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri.
      La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante «Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» ha attualizzato la vecchia disciplina sui COMITES, soprattutto per quel che riguarda la procedura elettorale che rispecchia le modalità e il modello delle procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in materia di esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero).
      La legge n. 286 del 2003 ha abrogato la legge 8 maggio 1985, n. 205, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
      Tale legge non contiene la prescrizione per l'indizione delle elezioni e, pertanto, il termine di cinque anni si desume unicamente dal dettato di cui all'articolo 8, nel quale al comma 1, si precisa che i membri del Comitato durano in carica cinque anni.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Nessuna delle norme proposte incide su leggi o su regolamenti vigenti, salvo il rinvio delle elezioni.

 

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D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nell'Unione europea.

        Non si ravvisano, nel provvedimento proposto, interferenze e, ancor meno, difformità rispetto al diritto dell'Unione europea.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Non vi sono interferenze tra la normativa relativa alle forme di rappresentanza degli italiani all'estero e le normative regionali. Al momento tale aspetto è considerato parte integrante della politica estera del Paese, competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        In ragione della norme sulle quali si ritiene necessario e urgente intervenire, lo strumento del decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.

G) Valutazione dell'impatto amministrativo.

        Non si ravvisano elementi di impatto amministrativo.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalità e delle procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926,

 

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n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
      2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)).

      1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.
      2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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      Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 aprile 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Alfano, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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