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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2449-B-ter |
1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».
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