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PDL 3314

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3314



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BITONCI, REGUZZONI, ALESSANDRI, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, COMAROLI, D'AMICO, DESIDERATI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Modifica alla disciplina in materia di patto di stabilità interno per gli anni 2010 e 2011

Presentata il 15 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Dall'anno 1999 ad oggi, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali hanno subìto continue variazioni e rivisitazioni della disciplina, che non hanno risolto le criticità che denunciano gli stessi enti locali.
      Dal 1999 al 2007 le norme sul patto di stabilità interno sono state fondate sul principio di riduzione dei tetti di spesa: le restrizioni imposte e i tagli di risorse hanno indotto gradualmente gli enti locali ad avviare un percorso di risanamento.
      Il cambio di regole avvenuto nel 2007, ossia il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del saldo finanziario, ha messo in difficoltà gli enti locali, in quanto ha imposto il raggiungimento di obiettivi molto difficili in considerazione del trend di spesa avviata già negli anni precedenti. In particolare, le nuove regole del miglioramento del saldo finanziario non consentono
 

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di intervenire sulla qualità della spesa, distinguendo fra spesa corrente e spesa in conto capitale.
      Di fatto, l'obiettivo di conseguire un saldo finanziario imposto penalizza la propensione agli investimenti delle autonomie locali, soprattutto di quelle che hanno i bilanci in avanzo di gestione.
      Le penalizzazioni derivanti dai vincoli del patto di stabilità interno potranno essere superate quando sarà realizzato in concreto il nuovo assetto federale dello Stato. In attesa di esso, è necessario valutare soluzioni normative per il triennio 2010-2012 in corso che consentano ai comuni e alle province di superare la situazione di stallo economico e finanziario in cui versano.
      Le novità introdotte dall'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e le successive modifiche intervenute hanno contribuito in parte a ridurre il disagio degli enti locali. Ci si riferisce all'introduzione di sistemi di premialità, di autorizzazioni al peggioramento del saldo per gli enti locali virtuosi, nonché alle deroghe introdotte per consentire ai comuni il pagamento di residui connessi a spese per investimento ovvero per effettuare pagamenti di servizi già resi da imprese fornitrici o per procedere a spese connesse alla sicurezza e a interventi temporanei per fronteggiar la negativa congiuntura economica.
      Le suddette deroghe non sono ritenute sufficienti a consentire il contributo dei comuni e delle province al rilancio economico locale.
      Molti enti locali lamentano l'impossibilità di dare il giusto sostegno alle imprese e alle famiglie per fronteggiare e per superare il difficile momento congiunturale.
      Pur condividendo l'obbligo imposto ai medesimi enti locali di contribuire al risanamento della finanza pubblica nazionale, nonché alla riduzione di un eccessivo e penalizzante livello di debito pubblico, la normativa vigente sul patto di stabilità interno limita fortemente l'autonomia di spesa degli enti locali.
      Sia i comuni con un bilancio in avanzo che gli altri si vedono costretti a dover sospendere progetti di investimenti e pagamenti di forniture alle aziende fornitrici, nonché a ridurre i servizi sociali diretti ai propri cittadini.
      Di fatto, gli enti locali hanno gravi difficoltà a svolgere il loro ruolo nell'ambito dell'intervento pubblico, in un contesto economico che richiede il loro contributo allo sviluppo economico con il proseguimento o con l'avvio di nuove opere e con il pagamento delle forniture per garantire liquidità alle imprese fornitrici creditrici.
      In sostanza, si evidenzia la necessità di risolvere il problema del blocco degli investimenti locali e degli avanzi.
      La revisione del patto di stabilità interno sarà attuata in occasione dell'attuazione del federalismo fiscale. In attesa di esso, però, è auspicabile adottare una soluzione immediatamente percorribile per consentire agli enti locali di contribuire allo sviluppo e alla sicurezza dei territori.
      La soluzione proposta consiste nel modificare la base assunta per il calcolo del saldo finanziario prevista dal citato articolo 77-bis, ossia il saldo finanziario rilevato nell'anno 2007, con una base di calcolo quinquennale, individuata nel saldo medio finanziario rilevato nel quinquennio 2004-2008. Ciò consentirà agli enti locali una maggiore programmazione degli investimenti e un maggior utilizzo degli avanzi di gestione per gli anni 2010 e 2011.
      La variazione della base di calcolo sopperisce anche al disagio di tutti gli enti locali, che non hanno avuto possibilità di beneficiare della successiva abrogazione del comma 8 del citato articolo 77-bis (decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009), in virtù del quale vigeva il divieto di escludere dalla base di calcolo del saldo finanziario 2007 le entrate da alienazione del patrimonio immobiliare o dalla cessione di quote e di azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per gli anni 2010 e 2011 ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.


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