PDL 3238
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3238
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TORRISI
Modifica all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche
Presentata il 23 febbraio 2010
Onorevoli Colleghi! - L'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI Onlus), fondata nel 1978 e riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è presente su tutto il territorio nazionale, associa circa 20.000 non vedenti ed ipovedenti e svolge molteplici attività tra cui quella di assistenza nelle pratiche pensionistiche e assistenziali tramite le proprie sezioni provinciali e i propri uffici di segretariato sociale.
In seguito alla privatizzazione degli enti pubblici associativi disposta con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si sono sviluppate organizzazioni di disabili, tra cui la stessa ANPVI, che hanno acquisito, sia sul piano formale sia su quello sostanziale, la rappresentanza di cittadini affetti da disabilità gravi.
In considerazione della modificata realtà associativa e nel pieno rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, appare opportuno intervenire sull'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, inserendo l'ANPVI tra i soggetti aventi diritto a esprimere un proprio rappresentante nell'ambito delle commissioni mediche previste dall'articolo 1, comma 2, della citata legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, dopo le parole: «dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali« sono inserite le seguenti: «, nonché dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI-Onlus)».