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PDL 2952

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2952



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE POLI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DELFINO, POLI, CAPITANIO SANTOLINI, VOLONTÈ, COMPAGNON, DIONISI, DRAGO, CIOCCHETTI, GALLETTI, OCCHIUTO, CERA, MONDELLO, RIA, LIBÈ, ANNA TERESA FORMISANO, TASSONE

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università in base alle scelte dei contribuenti

Presentata il 18 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La novità introdotta a titolo sperimentale per l'anno 2006, contenuta nei commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che destina il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle organizzazioni senza scopo di lucro in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi, si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento prezioso. È infatti una misura che rappresenta, per il cittadino, un modo concreto di democrazia fiscale e sussidiaria, dal momento che attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte, per scopi da lui valutati all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati controllata e certificata dal Governo.
      Il 5 per mille è devoluto per sostenere: il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (articolo 7 della legge n. 383 del 2000), le associazioni e le fondazioni riconosciute che comunque svolgono attività nei settori propri delle ONLUS (articolo
 

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10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997), nonché il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, dell'università e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
      Purtroppo, a causa del suo carattere sperimentale, ogni anno la scelta del 5 per mille è stata oggetto di continui ripensamenti e discussioni. Il dibattito relativo all'approvazione di ogni legge finanziaria ha spesso costretto le organizzazioni e gli enti di volontariato a intervenire in modo deciso per permettere che uno strumento così prezioso venisse custodito e non sacrificato alle ricorrenti politiche di tagli, austerità e restrizioni in generale della spesa pubblica.
      Attraverso la proposta di legge in esame intendiamo definire il 5 per mille come una misura permanente e strutturale, confermando così la coraggiosa e innovativa intuizione del 2005, in un momento, quale quello attuale, che chiede maggiore coraggio per trovare risposte innovative e originali alla crisi e alle sue conseguenze.
      Il 5 per mille è un «carburante» essenziale per far funzionare il «motore» di quella parte del Paese che costruisce solidarietà, innovazione, coesione, integrazione sociale e capacità di progetto per il futuro.
      La finalità della presente proposta di legge è pertanto quella di stabilizzare la misura del 5 per mille a partire dal prossimo anno finanziario 2010, coinvolgendo in tal modo la libera scelta dei cittadini attraverso uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille della stessa IRPEF è destinata, in base alle scelte dei contribuenti, alle seguenti finalità:

          a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

          b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

          c) finanziamento della ricerca sanitaria.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'individuazione dei soggetti e per l'assegnazione delle quote di cui al comma 1.


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