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PDL 3224

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3224



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDOTO, ARGENTIN, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, SARUBBI, SBROLLINI, BOCCUZZI, MADIA, MATTESINI, SCHIRRU, BENAMATI, BORDO, BRAGA, CARDINALE, CARELLA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, DE PASQUALE, FADDA, FARINONE, FEDI, FOGLIARDI, FRONER, GARAVINI, GINOBLE, LARATTA, LOLLI, LOSACCO, MARGIOTTA, MARTELLA, GIORGIO MERLO, NARDUCCI, OLIVERIO, PICCOLO, PISTELLI, RIGONI, RUBINATO, RUGGHIA, SANGA, SERVODIO, STRIZZOLO, TEMPESTINI, VERINI, VIOLA

Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari

Presentata il 18 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge estende alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, l'applicazione di alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, disciplinante gli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tale proposito si sottolinea che gli organismi citati, oltre a collaborare quotidianamente con organi della pubblica amministrazione, si sono posti, negli anni più recenti, come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità. Le disposizioni della legge n. 152 del 2001 richiamate dalla presente proposta di legge, sono quelle di cui agli articoli 7 (funzioni), 8 (attività di consulenza, di assistenza e di tutela), 9 (attività di assistenza
 

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in sede giudiziaria), 10 (attività diverse) e 13 (finanziamento). Viene poi disposta l'applicazione, alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni, degli articoli 14, 15, 16 e 17, concernenti, rispettivamente, gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento e lo scioglimento, i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti (articolo 13), nonché dell'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 152 del 2001, che prevede per tali istituti un regime fiscale più favorevole.
      Nel corso della XIV legislatura sono stati esaminati dal Parlamento alcuni progetti di legge recanti disposizioni analoghe a quelle previste dalla presente proposta di legge. L'iter dei provvedimenti (atti Senato nn. 1073, 1095 e 1465), approvati in un testo unificato dal Senato della Repubblica (atto Camera n. 5121), si è poi arrestato presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati, nelle quali si è svolta buona parte dell'esame in sede referente, comprensivo anche di una fase di audizioni informali.
      L'importanza di questa proposta di legge nasce dal fatto che negli anni a noi più vicini è andata sempre più aumentando la costituzione di organismi di tipo associativo, tra i quali le organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e dell'integrazione sociale delle persone disabili. Questi organismi si sono posti come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate dalle normative nazionali e dall'Unione europea a esercitare un ruolo particolarmente significativo. Inoltre esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione. Pertanto il patrimonio di esperienza e di conoscenza di queste organizzazioni induce ad attribuire loro un particolare ruolo nei confronti delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati che esse rappresentano, estendendo ad esse una serie di norme applicabili agli istituti di patronato e di assistenza sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

      1. Alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili, che hanno organi democraticamente eletti e che esercitano nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di rispettiva competenza, le attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza della specifica categoria, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
      2. Alle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, inoltre, gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 2.
(Costituzione e riconoscimento delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari).

      1. La domanda di costituzione e di riconoscimento delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari è presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuita alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni ai sensi delle disposizioni

 

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vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi adempimenti ivi previsti.
      2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto contenente le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.
      3. La costituzione delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
      4. Entro un anno dalla data di presentazione della domanda di costituzione e di riconoscimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
      5. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che hanno ottenuto il riconoscimento definitivo ai sensi del comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

Art. 3.
(Statuto e atto costitutivo).

      1. Lo statuto delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari deve indicare:

          a) l'organizzazione, federazione o associazione promotrice;

          b) la denominazione dell'istituto;

          c) la sede legale;

          d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

          e) gli organi di amministrazione e di controllo;

 

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          f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;

          g) la gratuità delle prestazioni;

          h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

      2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il medesimo Ministero non formuli osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
      3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


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