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PDL 3221

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3221



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VASSALLO, AMICI, BENAMATI, GALLETTI, LA FORGIA, LENZI, MARCHIGNOLI, MURA, ZAMPA

Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative dell'anno 2010

Presentata il 16 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge viene presentata per risolvere un problema sorto a seguito dell'approvazione della legge n. 165 del 2009 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 131 del 2009, e manifestatosi appieno nel comune di Bologna, dove, subito dopo l'approvazione del bilancio, il sindaco, per ragioni personali e non attinenti al mandato, si è dimesso, con la conseguenza che il comune, per effetto delle nuove disposizioni, è destinato al commissariamento un anno prima delle nuove elezioni, con i gravi problemi che è facile immaginare: si tratta infatti, di una grande città, capoluogo di regione, che dovrebbe essere amministrata per un anno da un commissario. È urgente quindi trovare una soluzione normativa che consenta, come richiesto dal consiglio comunale con un ordine del giorno approvato all'unanimità, oltre che da numerose associazioni del mondo imprenditoriale, di effettuare nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
      La legge prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si tengono in generale nell'anno della scadenza del mandato dei rispettivi consigli se questa avviene nel primo semestre dell'anno, altrimenti nell'anno successivo. Quando il rinnovo è dovuto a motivi diversi dalla scadenza del mandato, come nel caso di Bologna, le elezioni si svolgono nel turno
 

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elettorale dell'anno stesso se la crisi si è verificata entro il 24 febbraio, altrimenti nell'anno successivo. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 131 del 2009 il termine del 24 febbraio è stato però anticipato, limitatamente all'anno 2010, al 24 gennaio. Per effetto di questa anticipazione, il comune di Bologna, poiché le dimissioni del sindaco sono intervenute dopo tale data, si trova costretto ad attendere il turno elettorale del prossimo anno. Va però considerato che la data del 24 febbraio prevista dalla disciplina generale non è casuale. Le amministrazioni che entrano in crisi nel secondo semestre dell'anno tendono infatti ad attendere, per senso di responsabilità, la chiusura dei bilanci prima di sciogliersi, con le dimissioni del sindaco o con l'approvazione di una mozione di sfiducia. L'anticipazione del termine al 24 gennaio non ha tenuto nel debito conto questo aspetto. Per tali motivi, con la presente proposta di legge, si prevede di ripristinare, anche con riferimento all'anno 2010, il termine ordinariamente previsto del 24 febbraio e di consentire di conseguenza ai comuni che siano stati sciolti tra il 25 gennaio e quella data di andare al voto in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, cioè nel periodo ordinariamente previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
      Il rinnovo delle amministrazioni in questione nell'anno 2010 invece che nell'anno 2011 non comporta aggravi di natura finanziaria, in quanto anche nel 2011 non si verificherebbero accorpamenti tra le elezioni amministrative e altre tornate elettorali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative dell'anno 2010).

      1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, si verifichino nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in una data che è fissata, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non siano state ancora presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, divengono efficaci e irrevocabili nel termine fissato dal comma 2».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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