Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 3196-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3196-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 febbraio 2010 (v. stampato Senato n. 1956)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2010

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 febbraio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3196, e rilevato che:

                il testo originario del decreto-legge recava misure destinate ad incidere su tre distinte situazioni di carattere emergenziale (sisma in Abruzzo, rifiuti in Campania, rischio idrogeologico) e sulla struttura del Servizio nazionale di protezione civile; tuttavia, al Senato, sono stati introdotti ben nove ulteriori articoli che, rispetto al predetto ambito normativo, conferiscono un forte carattere di eterogeneità al provvedimento, in quanto volti ad incidere sull'attività del Corpo nazionale soccorso alpino (articolo 5-bis), sulle procedure di reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 14, comma 1, ultima parte), sull'ampliamento del numero dei membri del Governo (articolo 15, comma 3-bis), sull'organizzazione della Croce rossa (articolo 15, comma 3-quater), sulla formazione continua dei dipendenti pubblici (articolo 15-bis), sulla denominazione della Scuola di specializzazione in discipline ambientali (articolo 17-bis), sull'edilizia carceraria (articoli 17-ter e 17-quater), sulla procedura di nomina di commissari straordinari (articolo 17-quinquies); peraltro, la massima parte delle disposizioni appaiono originare da tre distinti provvedimenti oggetto di esame del Consiglio dei ministri in tempi diversi (rispettivamente, il 17 dicembre 2009, per quelle in materia di emergenza ambientale, il 12 e 19 novembre 2009 quelle concernenti il rischio idrogeologico e, infine, il 13 gennaio 2010 quelle attuative del cosiddetto «piano carceri»);

                in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 14, comma 1, si deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale); in particolare, l'articolo 17-ter prevede numerose ed ampie deroghe in funzione dell'obiettivo di realizzare con urgenza istituti penitenziari: si prevede, ad esempio, la deroga «alle vigenti previsioni urbanistiche» (comma 1), «alla normativa vigente» (comma 2), la disapplicazione dell'articolo 11 del testo unico in materia di espropriazione (comma 2); l'inammissibilità «delle opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente» (comma 4); la deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (comma 7);

                il decreto-legge modifica testualmente, all'articolo 15, comma 3-quinquies, una disposizione della legge finanziaria per il 2010, prima ancora che la stessa sia entrata in vigore; tale circostanza, come

 

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rilevato in occasioni, analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, l'articolo 10, comma 6-bis, modifica in maniera non testuale l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, relativamente alla realizzazione, in Campania di un impianto di recupero dei rifiuti, con specifico riguardo alle procedure da seguire;

                reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 2-ter);

                sotto il profilo dei rapporti tra le fonti, il provvedimento in esame determina talune forme di sovrapposizione tra diversi strumenti giuridici; in particolare, l'articolo 2 consente che con decreto del Presidente del Consiglio si proroghi per non più di sei mesi, un termine fissato dalla medesima disposizione di legge; l'articolo 9, comma 1, richiama un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri «in quanto compatibile»; l'articolo 10, comma 4, richiama, con riguardo all'intero territorio campano, gli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009; l'articolo 10, comma 6, prevede la revoca di atti posti in essere dalla Provincia, ove non espressamente confermati; l'articolo 15, comma 3, determina la nullità parziale ex lege di atti negoziali (compromessi e clausole compromissorie sottoscritte per la realizzazione di interventi emergenziali); inoltre, all'interno del decreto-legge si prevede l'adozione di un'ulteriore ordinanza e di ben diciassette ulteriori successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a vario titolo legati all'attuazione delle disposizioni in esso previste;

                in ragione della previsione di numerosi adempimenti successivi e dell'espresso riferimento a termini di efficacia significativamente distanti nel tempo (sia l'articolo 1, comma 1, secondo periodo che l'articolo 11, comma 5-quater - entrambi introdotti dal Senato - trovano applicazione a decorrere dal 2011), il provvedimento introduce misure la cui rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;

                in difformità dalla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo, il provvedimento non reca alcun riferimento nel titolo ai contenuti degli articoli introdotti durante l'iter di conversione, né ciò avviene nelle rubriche degli articoli 14 e 15;

                il provvedimento, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, si riferisce al Commissario delegato all'emergenza conseguita al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, senza citare gli estremi del provvedimento di nomina; l'articolo 11, comma 2, dispone che le società provinciali per la gestione dei rifiuti si devono

 

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«intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali»; l'articolo 14, comma 3-quinquies fa riferimento alle «dotazioni organiche di fatto»);

                il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 17-quinquies - che modifica in modo non testuale l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, per escludere l'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 «al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari» previsti dal citato articolo 4 - si chiarisca comunque quale sia la procedura di nomina con riguardo alla fase della deliberazione (precisando cioè se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei Ministri) ed a quelle successive (l'articolo 11 prevede espressamente che del conferimento dell'incarico sia data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale); ciò anche al fine di chiarire in che termini i decreti di nomina del Presidente della Repubblica già emanati si debbano intendere «conseguentemente modificati», come appunto prevede la disposizione in oggetto;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                si provveda ad adeguare i1 contenuto dell'articolo 18, comma 1 - che prevede la copertura finanziaria per un affitto di durata quindicennale del termovalorizzatore di Acerra - a quanto statuito dall'articolo 7, comma 4, che, nel testo modificato dal Senato, considera un contratto di affitto del medesimo termovalorizzatore di soli due anni (invece dei 15 originariamente previsti);

                si coordini la previsione dell'articolo 16, comma 3 - secondo cui la istituenda società Protezione civile s.p.a «ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo per il Dipartimento della protezione civile - con il comma 7, lettera e) che invece indica tra i contenuti necessari

 

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del futura statuto societario «l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile»;

                all'articolo 17-ter, comma 7, si corregga il riferimento ivi contenuta all'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreta legislativo n. 163 de 2006, ai fine di fare riferimento all'articolo 118 del citato codice, trattandosi di un evidente richiamo al regime dei subappalti (di cui all'articolo 118) e non alla normativa sui contratti aggiudicati in base a norme internazionali (materia trattata nell'articolo 18).

        Il Comitato osserva, altresì, quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 3, comma 5 - secondo cui «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti sono sospese» - dovrebbe effettuarsi un coordinamento con il comma 1 e 4 dello stesso articolo; il comma 1, infatti, prevede la proposizione di contenziosi ed il comma 4 contempla ricorsi giurisdizionali relativi all'atto di accertamento della massa attiva e passiva effettuato dalla medesima Unità stralcio;

                all'articolo 10-bis - secondo cui nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, trova applicazione in via obbligatoria l'aumento della pena per la recidiva non inferiore ad un terzo della pena per i delitti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se fare esplicito riferimento all'articolo 99, quinto comma, del Codice penale, che dispone in modo analogo con riguardo alla recidiva, limitando tuttavia l'inasprimento della pena ai soli casi di recidiva per delitti non colposi;

                all'articolo 16, comma 1-quater - ove si definisce espressamente La Protezione civile servizi s.p.a. come una «società in house» - dovrebbe precisarsi se per essa trovino integrale applicazione le recenti disposizioni dettate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 proprio con riferimento alle forme di affidamento in deroga alle modalità ordinarie;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 1, secondo periodo - che autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 e di un milione di euro a decorrere dal 2013 per assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico - dovrebbe valutarsi se sia congruo l'omesso finanziamento relativo all'anno 2012;

 

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                con riguardo ai termini già scaduti, dovrebbe verificarsi l'esigenza di una loro modifica ove non abbia ancora avuto esecuzione l'adempimento ivi previsto, ed in particolare:

                    a) all'articolo 2, comma 1, che prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,

                    b) all'articolo 4, comma 2, che fissa un termine al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge;

                    c) all'articolo 6, che impone all'ENEA di definire il valore dell'impianto di Acerra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

                    d) all'articolo 8, comma 2, che fissa i1 termine del 15 gennaio 2010 (previa stipulazione del contratto di affitto) per l'assunzione della gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto da parte del soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario dì Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

                    e) all'articolo 15, comma 2, secondo cui deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;

                all'articolo 7, comma 2 - che demanda ad un «apposito provvedimento normativo» la individuazione delle risorse necessarie in caso di trasferimento a soggetto pubblico del termovalorizzatore di Acerra, anche a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate - dovrebbe verificarsi se tale previsione non debba considerarsi superata da quanto adesso dispongono l'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, (che rende provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate - 355 milioni di euro per l'anno 2011) e l'articolo 18, comma 1-bis, il quale prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;

                all'articolo 11, comma 8 - che prevede il trasferimento del personale già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti con contratto a tempo indeterminato, «senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego» alle amministrazioni provinciali ovvero a società provinciali per la gestione dei rifiuti (che si devono «intendere costituite, in via d'urgenza», secondo quanto dispone il comma 2) - dovrebbe valutarsi la congruità dello strumento contrattuale individuato, ove l'assunzione avvenga da parte delle amministrazioni provinciali.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3196 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»,

            considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,

            tenuto conto che il comma 2-quater dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), limitatamente ai territori colpiti, dagli eventi sismici,

            rilevato che, in via generale, è previsto che le ordinanze contingibili e urgenti - che possono essere emanate qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere - siano reiterabili per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti fatta salva la facoltà, qualora ricorrano comprovate necessità, per il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di adottare le ordinanze anche oltre i predetti termini,

            segnalata pertanto l'esigenza di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare se la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-quater limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici, debba tenere conto o meno del limite temporale dei 18 mesi,

            tenuto conto che all'articolo 7, comma 1, nello stabilire le modalità per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, prevede la possibilità di trasferimento anche a soggetti privati senza tuttavia individuare le modalità e le procedure per l'individuazione degli stessi,

            rilevato che al comma 2 del medesimo articolo 7, si prevede che, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul

 

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FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quota regionale o nazionale; al riguardo, sarebbe opportuno chiarire la natura giuridica del provvedimento in questione,

            considerato che l'articolo 13, commi 1 e 3, definisce le modalità e le priorità di assunzione del personale da parte del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno e che l'articolo 14 prevede procedure straordinarie per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile,

            segnalata, al riguardo, l'esigenza di una valutazione alla luce del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione,

            evidenziata altresì l'esigenza di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in materia di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato,

            rilevato che il comma 10-bis dell'articolo 16 dispone che le previsioni dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 300/1999, relativo all'istituzione del ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del dipartimento della protezione civile e che andrebbe pertanto chiarita la portata applicativa della disposizione,

            tenuto conto che l'articolo 17-quinquies prevede che ai Commissari straordinari di Governo previsti dal decreto-legge n. 78 del 2009 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia da effettuare con mezzi e poteri straordinari non si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988,

            evidenziato, in proposito, che non risulta chiaro quale sia conseguentemente la disciplina applicabile ai commissari straordinari, né quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2-quater, si segnala l'opportunità di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare come si concilia se la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-quater con il limite temporale di carattere generale dei 18 mesi;

            b) con riferimento agli articoli 13 e 14, si segnala l'opportunità di prevedere, quale sistema di reclutamento ordinario, quello dei pubblici concorsi in coerenza con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione;

 

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            c) al comma 10-bis dell'articolo 16 relativamente al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, si segnala l'esigenza di chiarire la portata applicativa della disposizione;

            a) all'articolo 17-quinquies è opportuno chiarire quale sia la disciplina applicabile ai commissari straordinari e quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo del disegno di legge in oggetto;

            ritenuto che, per quanto sia chiaro che l'articolo 3, comma 5, non faccia alcun riferimento alla materia penale, potrebbe essere opportuno evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa la reale portata della disposizione;

            osservato che l'ultimo periodo dello stesso comma 5 sopra richiamato esclude l'applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione ai debiti insoluti, circostanza che suscita forti perplessità in relazione ai principi generali dell'ordinamento;

            ricordato, in relazione all'articolo 17-ter, che la decisione relativa allo stato di emergenza carceraria risulta già adottata dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010) sulla base di una drammatica e più volte denunciata situazione di sovraffollamento e che essa è stata preceduta dalla introduzione della disposizione che individua nel Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Commissario straordinario competente a dare attuazione al «piano carceri»;

            osservato, in relazione all'articolo 17-ter, comma 6, che la facoltà concessa al Commissario straordinario per l'emergenza carceraria di avvalersi della «Società Protezione civile servizi S.p.A.» non appare indispensabile alla realizzazione del «piano carceri»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 17-ter, sia soppresso il comma 6 ovvero sia sostituito il riferimento alla Società ivi indicata con il Dipartimento della Protezione civile;

 

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        e con le seguenti osservazioni:

            1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare le azioni giudiziarie cui fa riferimento il comma 5 dell'articolo 3 in modo da rendere ancora più esplicita l'esclusione di ogni riferimento alle azioni penali;

            2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 in relazione alla disciplina degli interessi e della rivalutazione monetaria.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;

            rilevato che l'articolo 15, comma 3-quater, attribuisce le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente;

            considerato, tuttavia, che tra le competenze attribuite al Ministero della difesa dalla legislazione vigente vi è anche la vigilanza sulla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980;

            rilevata pertanto la necessità, al fine di non ingenerare equivoci nell'interpretazione delle predette disposizioni, di riformulare opportunamente la parte iniziale dell'articolo 15, comma 3-quater,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 15, comma 3-quater, le parole «Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a

 

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legislazione vigente» siano sostituite con le seguenti: «Ferme restando le altre competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno dì legge C. 3196, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, approvato dal Senato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3196, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 195 del 2009, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;

            preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di personale pubblico;

            valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di valorizzare l'esperienza acquisita dal personale impiegato presso le amministrazioni interessate in possesso di specifiche professionalità;

            rilevato, tuttavia, che le numerose norme derogatorie previste dal provvedimento approvato dal Senato - e, in particolare, quelle relative al reclutamento straordinario, contenute all'articolo 14 - dispongono interventi limitati ad una sola categoria di personale (per l'appunto, il personale del Dipartimento della protezione civile), senza peraltro considerare che situazioni analoghe e, talora, caratterizzate da pari urgenza, si registrano anche in altri settori della pubblica amministrazione;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

                sia soppresso l'articolo 14, in modo da evitare palesi ed evidenti discriminazioni nei confronti di altre categorie di personale, da reclutare o in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che registrano situazioni di urgenza e indifferibilità pari o analoghe a quelle di cui al citato articolo 14.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 3196 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3196 Governo, approvato dal Senato, «DL 195 del 2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;

 

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            considerato che l'articolo 11 consente ai presidenti di provincia di far subentrare le amministrazioni provinciali, anche attraverso la costituzione di apposite società a capitale interamente pubblico in materia, ai contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti; al riguardo, la giurisprudenza comunitaria prevede la possibilità di affidare la gestione di servizi a società a capitale interamente pubblico (c.d. società in house) in deroga alla disciplina comunitaria in materia, che prevede il ricorso a gare, solo nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società in questione e analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi, e quando tale società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano;

            valutato altresì che, con riferimento in particolare all'articolo 15, andrebbero meglio chiariti, in relazione alle emergenze internazionali, i diversi compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; ciò al fine di assicurare un efficace raccordo tra le amministrazioni nazionali e le attività svolte dagli organismi dell'Unione europea competenti in materia, quali l'Ufficio per gli aiuti umanitari ECHO;

            rilevata l'urgenza di assicurare un rapido recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, anche tenendo conto del ricorso contro l'Italia pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee con riferimento al rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità in materia di smaltimento dei rifiuti già contenuti nella precedente direttiva 2006/12/CE;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito l'opportunità dì introdurre all'articolo 11 modifiche che risultino volte a garantire il rispetto dei principi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che sottopongono a specifici vincoli la possibilità di fare ricorso a società in house;

                b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio, all'articolo 15, comma 1, in relazione alle emergenze internazionali, i diversi compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 195/2009, approvato dal Senato e in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, su cui la Commissione ha reso parere alla 13a Commissione del Senato;

            rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, assegna alla competenza esclusiva dello Stato, nonché in materia di «protezione civile» e «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annette alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

            considerato il parere reso nella seduta del 19 gennaio 2010 sul provvedimento in titolo nel corso dell'esame al Senato e valutate le modifiche apportate al testo del decreto-legge;

            ritenuto opportuno, in riferimento all'articolo 16, il mantenimento in capo al dipartimento della protezione civile di tutte le funzioni attualmente assegnate;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia soppresso l'articolo 16;

            2) siano stabiliti, in ordine all'articolo 17 relativo agli interventi urgenti volti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico, i criteri per la scelta delle priorità di intervento, con l'obiettivo di assegnare le risorse in maniera omogenea sul territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze avanzate da parte degli enti locali e delle regioni ed affidando agli stessi enti locali e regioni la gestione degli interventi;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie locali in Campania sia costantemente coinvolto, nei prossimi dodici mesi, in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di contrasto e sistemazione del dissesto idrogeologico.

 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.       Identico.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195
 

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Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195

        All'articolo 1:

        Identico.

            al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere»;

 

            al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,»;

 

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

        «2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.

 
        2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.  

 

Pag. 20-21

        2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

        "9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

 

        All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo impianto».

        Identico.

        All'articolo 3, al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,».

        All'articolo 3:

            al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,»;

            al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4,» e dopo la parola: «giudiziarie» sono inserite le seguenti: «civili, amministrative».

        All'articolo 4:

        Identico.
            al comma 1, la lettera e) è soppressa;  
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
        «1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008»;  

            al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

 

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). - 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci

 
 

Pag. 22-23

alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";  

            b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso";

 

            c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        "5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

 

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

 
        3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.  
        4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.  
        5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».  
 

Pag. 24-25

        All'articolo 6:         All'articolo 6:

            al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011».

            al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro».

        All'articolo 7:

        All'articolo 7:

            al comma 1, le parole: «o ad altro ente pubblico anche non territoriale,» sono soppresse;

        soppresso

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        soppresso

        «1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile»;

 

            al comma 4, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «due»;

            al comma 4, al primo periodo, le parole: «per la durata di anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata fino a quindici anni»;

            al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «al Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2»;

            identico;

            al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» sono inserite le seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole: «degli scarichi idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»;

            identico;

            al comma 8, al primo periodo, la parola: «definitivo» è soppressa; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto»; al terzo periodo, le parole: «prevista della normativa» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla normativa»;

            identico;

            al comma 9, le parole: «assolvimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «assolvimento della».

            identico.

 

Pag. 26-27

        All'articolo 8:         Identico.

            al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7»;

 

            al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento» è inserita la seguente: «già» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto».

 

        All'articolo 9:

        Identico.

            al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «servizi di vigilanza dinamica antincendio» sono aggiunte le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile»; al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite» sono inserite le seguenti: «di 7,2 milioni di euro nell'ambito»;

 

            al comma 2, le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe».

 

        All'articolo 10:

        Identico.

            al comma 1, al primo periodo, le parole: «è eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute»;

 

            al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010, si procede al collaudo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008»; al terzo periodo, le parole: «a regime» sono soppresse;

 
 

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            al comma 3, le parole: «di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri»;  

            al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011»;

 

            al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009»;

 

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 
        «6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania».  

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis. - (Disciplina sanzionatoria) - 1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

        «Art. 10-bis. - (Disciplina sanzionatoria) - 1. Identico».

        2. Per la durata stabilita al comma 1, continua ad applicarsi, ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2008».         Soppresso

        All'articolo 11:

        All'articolo 11:

            al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia» e la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;

            identico;

 

Pag. 30-31

            al comma 2, al primo periodo, le parole: «le amministrazioni territoriali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali» e le parole: «possono subentrare» sono sostituite dalle seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter,»; al secondo periodo, le parole: «in cui sono subentrati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui sono subentrate»;             identico;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

            identico;

        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.

 
        2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni»;  

            al comma 3, alinea, al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quatere la parola: «esattori» è sostituita dalle seguenti: «preposti all'accertamento e alla riscossione»;

            al comma 3, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni territoriali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quatere la parola: «esattori» è sostituita dalle seguenti: «preposti all'accertamento e alla riscossione»;

            al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia tributaria»;

            al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le province, a tal fine, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria»;

            al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,»;

            identico;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

            identico;

        «5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri

 
 

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relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.  
        5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.  
        5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi»;  

            il comma 6 è soppresso;

            identico;

            al comma 7, dopo le parole: «relativa titolarità» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            identico;

            al comma 8, al primo periodo, le parole: «alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego» ed il secondo periodo è soppresso.

        al comma 8 le parole: «alla scopo» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo».

        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 11-bis. - (Accordo di programma). - 1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con

 
 

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soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».  

        All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi».

        Identico.

        All'articolo 13, al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei consorzi a valere sulle proprie risorse,»;

        All'articolo 13, al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in sovrannumero con riassorbimento,»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

            soppresso

        «2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le vigenti disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

 

            al comma 3, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

            identico.

        All'articolo 14:

        Identico.

            al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,», dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono inserite le seguenti: «con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto

 
 

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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente da registrare alla Corte dei conti»;  

            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere»;

 

            al comma 3, le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del»;

 

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 

        «3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.

 
        3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
        3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.  
        3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte»;  
 

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            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

        «4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

        "4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di

 
centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195"».  

        Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 14-bis. - (Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 
        2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».  

        All'articolo 15:

        All'articolo 15:

            al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;

            identico;

            al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;

            identico;

            al comma 3, le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «.  Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            identico;

 

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            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:             dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatré" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque".

        «3-bis. Identico.

        3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante         3-ter. Identico.
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  
        3-quater. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:         Soppresso

        "Art. 6. - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana). - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che le esercita sentito il Ministero della salute. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

 
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.  
        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato".  

        3-quinquies. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

        3-quater. Identico».

        Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. - (Formazione continua dei pubblici dipendenti). - 1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per

        Soppresso

 

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cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.  

        Art. 15-ter. - (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «Art. 15-bis. - (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). - Identico».

        "2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.  
        3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.  
    3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.  
 

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        3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia"».  

        All'articolo 16:

        L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni assegnate al medesimo Dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei suoi uffici, detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della Società Protezione civile servizi s.p.a. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

            a) definizione delle aree di attività;

            b) definizione del piano industriale;

            c) definizione delle strategie e dei programmi.

        1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo strutturale.
        1-quater. La Protezione civile servizi s.p.a. società in house, svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile»;

        «Art. 16. - (Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile). - 1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
        2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

 

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            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le competenze del medesimo Dipartimento,», le parole: «ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo», dopo le parole: «medesimo Dipartimento,» sono inserite le seguenti: «salvo diversa ed espressa disposizione di legge,» e le parole da: «la progettazione» fino a: «Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile e da esso individuati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della protezione civile alla Società, definite dal contratto di servizio, deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale, al fine di garantire l'invarianza della spesa di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, è presentata alle Camere una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla Società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle iniziative che si intendono intraprendere»;

 

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        «4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto»;

 

            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

        «4-bis. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni contrattuali e per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione

 
 

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del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  
        4-ter. All'atto del subentro della Società Protezione civile servizi s.p.a. all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992»;  

            al comma 5, le parole: «assumere partecipazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «a capitale interamente pubblico» sono inserite le seguenti: «, nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali»;

 

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

        «5-bis. La Società, laddove affidi a terzi lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i princìpi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La Società è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004»;

 

            al comma 9, dopo le parole: «Repubblica italiana» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

 

            al comma 10, al secondo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, in fase di prima applicazione,»;

 

            dopo il comma 10, è inserito il seguente:

 

        «10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

 

            al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della Società di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

 
 

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        All'articolo 17:         All'articolo 17:

            al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,» sono inserite le seguenti: «annualmente e»;

            al comma 1, le parole: «n. 185 del 2009», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «n. 185 del 2008» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,» sono inserite le seguenti: «annualmente e»;

            al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179»;

            al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 690.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 40.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

        «2-bis. Identico.

        2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».         2-ter. Identico.
          2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
 

        "5-ter. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle

 

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  abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo"».

        Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 17-bis. - (Formazione degli operatori ambientali). - 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        «Art. 17-bis. - (Formazione degli operatori ambientali). - Identico.

        Art. 17-ter. - (Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari). - 1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

        Art. 17-ter. - (Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari). - 1. Identico.

        2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione         2. Identico.
 

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delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  
        3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.         3. Identico.
        4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.         4. Identico.
        5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.         5. Identico.
        6. Il Commissario straordinario può avvalersi della Società Protezione civile servizi s.p.a. per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.         6. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
        7. In deroga all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.         7. Identico.
        8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della         8. Identico.
 

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legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.  

        Art. 17-quater. - (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari). - 1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.

        Art. 17-quater. - (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari). - Identico».

        2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  
        3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  
        4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente  
 

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competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.  
        5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

        Art. 17-quinquies. - (Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78) - 1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi».

        Soppresso

        All'articolo 18:

        All'articolo 18:

            al comma 1, alinea, le parole: «5.000.000 per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «5.000.000 a decorrere dall'anno 2010»;

            Soppresso

            al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) quanto ad euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro 35.000.000 per l'anno 2011 e di 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

            «a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro

 

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è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno 2011 e di euro 37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale»; 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale».

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

            Soppresso

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

 

 

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Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.
 
Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione;

 

        Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

 

        Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

        Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

 
 


        (*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.

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        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

 

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).

Articolo 1.
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).

        1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

        1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere.


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        2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.         2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.
          2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.
          2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
          2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte».


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Articolo 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).

Articolo 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

        1. Identico.

        2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.         2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, primo periodo, sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e il relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

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Articolo 3.
(Unità stralcio).

Articolo 3.
(Unità stralcio).

        1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.

        1. Identico.

        2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.         2. Identico.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.         3. Identico.
        4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.         4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, ai crediti di lavoro, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.
        5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.         5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie, civili, amministrative ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Pag. 72-73

Articolo 4.
(Unità operativa).

Articolo 4.
(Unità operativa).

        1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

        1. Identico:

            a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

            a) identica;

            b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;

            b) identica;

            c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;

            c) identica;

            d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;

            d) identica.

            e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

            soppressa

          1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008.
        2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.         2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia, sentite le rappresentanze degli enti locali, la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226 del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
        3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.         3. Identico.

Pag. 74-75

Articolo 5.
(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate).

Articolo 5.
(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate).

        1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

        Identico.

        2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.  

Pag. 76-77
 

Articolo 5-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).
          1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

              b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

              c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri».

          2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
          3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
          4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.

Pag. 78-79
          5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Pag. 80-81

Articolo 6.
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).

Articolo 6.
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

        1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro.


Pag. 82-83

Articolo 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

Articolo 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

        1. Identico.

        2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.         2. Identico.
        3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.         3. Identico.
        4. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
        4. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per una durata fino a quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.

Pag. 84-85
        5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.         5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
        6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.         6. Identico.
        7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.         7. Ove all'esito del collaudo del termovalorizzatore, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche. Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore.
        8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.         8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.

Pag. 86-87
        9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.         9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento della funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Pag. 88-89

Articolo 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).

Articolo 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).

        1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

        1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7.

        2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.         2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto.
        3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.         3. Identico.
        4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.         4. Identico.

Pag. 90-91

Articolo 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

Articolo 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

        1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

        1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

        2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.         2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe.

Pag. 92-93

Articolo 10.
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).

Articolo 10.
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).

        1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

        1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, sono eseguite, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute.

        2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.         2. Entro il 30 giugno 2010, si procede al collaudo di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

Pag. 94-95
        3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.         3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
        4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.         4. Identico.
        5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.         5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
        6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 20 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pag. 96-97
          6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania.

Pag. 98-99
 

Articolo 10-bis.
(Disciplina sanzionatoria).
          1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

Pag. 100-101

Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

        1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1o gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

        1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1o gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

        2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.         2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
          2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
        2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

Pag. 102-103
        3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:         3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

            a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

            a) identica;

            b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

            b) identica;

            c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

            c) identica.

        4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.

        4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria.

        5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.         5. Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pag. 104-105
          5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
          5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
          5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

Pag. 106-107
        6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.         Soppresso.
        7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.         7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.
        8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.         8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
        9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.         9. Identico.
        10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.         10. Identico.
        11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.         11. Identico.

Pag. 108-109
 
Articolo 11-bis.
(Accordo di programma).
           1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 110-111

Articolo 12.
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).

Articolo 12.
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).

        1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

        1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi.

        2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.         2. Identico.

Pag. 112-113

Articolo 13.
(Personale dei consorzi).

Articolo 13.
(Personale dei consorzi).

        1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite

        1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite

le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18. le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni, anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
        2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.         2. Identico.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.         3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Pag. 114-115

Articolo 14.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

Articolo 14.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

        1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.

        1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006. Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente da registrare alla Corte dei conti.


Pag. 116-117
        2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.         2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere.
        3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.         3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
          3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.

Pag. 118-119
          3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.
          3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte.
        4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:         4. Identico.

            a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

 

            b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

            c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 
          4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

Pag. 120-121
 

        «4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195».

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        5. Identico.


Pag. 122-123
 

Articolo 14-bis.
(Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
 

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento militare e civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

          2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Pag. 124-125

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

        1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

        1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

        2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.         2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
        3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.         3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: «sessantatré» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque».

Pag. 126-127
          3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
          3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Pag. 128-129
 
Articolo 15-bis.
(Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).
 

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

        «2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

          3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
          3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
          3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia».

Pag. 130-131

Articolo 16.
(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile).

Articolo 16.
(Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile).

        1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.

        Soppresso.

        2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.         Soppresso.

Pag. 132-133
        3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.         Soppresso.
        4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.         1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
          2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Pag. 134-135
        5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
        Soppresso.
        6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.         Soppresso.
        7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:         Soppresso.

Pag. 136-137

            a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

 
            b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;  
            c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;  
            d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;  
            e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
            f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.  
        8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

        Soppresso.

        9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.         Soppresso.
        10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

        Soppresso.


Pag. 138-139
        11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        Soppresso.

        12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

        Soppresso.


Pag. 140-141

Articolo 17.
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).

Articolo 17.
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).

        1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

        1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.


Pag. 142-143
        2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.         2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 690.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 40.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.
          2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
          2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 144-145
          2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
          «5-ter. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo».
 
Articolo 17-bis.
(Formazione degli operatori ambientali).
 

        1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali». All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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Articolo 17-ter.
(Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari).
 

        1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

          2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
          3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.
          4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Pag. 148-149
          5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.
          6. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
          7. In deroga all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.
          8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

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Articolo 17-quater.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari).
 

        1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.

          2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
          3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Pag. 152-153
          4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
          5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 154-155

Articolo 18.
(Copertura finanziaria).

Articolo 18.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:

        1. Identico:

            a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

            a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

            b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

            b) identica.


Pag. 156-157

Articolo 19.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno.
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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