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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3118 |
1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Il disegno di legge fonda la sua primaria necessità nell'attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al fine di individuare e disciplinare compiutamente le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, per una completa realizzazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Il disegno di legge si rivela altresì necessario per l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), nonché ai fini della semplificazione e della razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali, nell'ottica del contenimento generale della spesa pubblica. L'attuazione del federalismo fiscale e l'adozione di strumenti di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento costituiscono, infatti, i capisaldi dell'attività del Governo. Il disegno di legge in oggetto pertanto si inserisce a pieno titolo in quest'ottica, anche attraverso la soppressione di una serie di enti ed un coordinamento sistematico delle disposizioni statali relative agli enti locali, da effettuarsi con un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie».
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Esso disciplina le funzioni degli enti ed è antecedente alla legge di riforma (legge costituzionale n. 3 del 2001) del titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'intervento incide in maniera significativa sull'ordinamento complessivo degli enti locali, conferendo un contenuto specifico alla nozione costituzionale di «funzioni fondamentali», introdotta con la riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001).
L'indicazione delle funzioni fondamentali per ciascun livello di governo territoriale rappresenta una modifica rilevante dell'attuale quadro di riferimento normativo per il sistema delle autonomie.
Da segnalare anche la modifica della soglia di popolazione di riferimento per i comuni nei quali è prevista la figura del direttore generale degli enti locali.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il disegno di legge delega, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione degli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, detta norme in materia di funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali. La legge prevede inoltre la soppressione e la razionalizzazione di enti, organismi e strutture pubbliche che operano in ambito locale e regionale, la modifica della composizione e delle funzioni dei consigli e delle giunte degli enti locali, la disciplina dei piccoli comuni, la modifica della disciplina inerente ai direttori generali degli enti locali, nonché la modifica delle norme relative ai controlli negli stessi.
Tali interventi normativi sono realizzati mediante ricorso alla tecnica della novella legislativa, ovvero dell'abrogazione di disposizioni vigenti. Sono per lo più introdotte modificazioni e integrazioni di disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, l'articolo 8 del disegno di legge, circa le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di comuni e province, interviene a modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico e a sopprimere il secondo periodo del comma 5.
Ove necessario, si è proceduto attraverso la tecnica dell'abrogazione di disposizioni vigenti risultanti in contrasto con la normativa introdotta. In particolare, l'articolo 16 del disegno di legge sopprime la figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico, con eccezione di quello delle province; a seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 17 in tema di comunità montane, isolane e di arcipelago sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del testo unico; l'articolo 18 sopprime le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico salvo che nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; l'articolo 19 del disegno di legge dispone la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali, con esclusione dei consorzi che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e dei bacini imbriferi montani (BIM). Sono modificati altresì i seguenti articoli del testo unico: l'articolo 36, in tema di organi nei piccoli comuni; l'articolo 37, relativo alla composizione dei consigli; l'articolo 47, sulla composizione delle giunte.
Agli articoli 42, 44 e 48, comma 3, del testo unico, in materia di attribuzioni dei consigli, sono apportate alcune modificazioni e soppressioni.
L'articolo 28 modifica l'articolo 108 del testo unico concernente la figura del direttore generale, consentendone la previsione solo nei comuni con oltre 65.000 abitanti.
In materia di controlli negli enti locali, risultano sostituiti gli articoli 49, 147, 151, 169 e dal 196 al 198-bis del testo unico. In materia di revisione economico-finanziaria, sono parimenti recate modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
La compatibilità delle disposizioni previste nel disegno di legge con i princìpi costituzionali è piena, in quanto l'intervento opera espressamente in una duplice direzione:
1) da un lato, si propone di dare attuazione a precise disposizioni costituzionali: gli articoli 117, secondo comma, lettera p) (cfr. gli articoli 2, 3, 4); 118, primo e secondo comma (si confronti l'articolo 9); articolo 133, primo comma (articolo 14);
2) dall'altro, detta disposizioni esplicitamente atte a salvaguardare il rispetto di norme e princìpi costituzionali, quali il riparto di competenze legislative (ai sensi dell'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione) e amministrative (ai sensi dell'articolo 118, primo e secondo comma), il principio di leale collaborazione, i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (si confrontino gli articoli 1, 5, 7, 10, 11 e 13).
5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il disegno di legge è pienamente compatibile con le norme degli articoli 117 e 118 della Costituzione. In particolare, si segnala che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Le disposizioni degli articoli da 9 a 11 contengono norme in materia di funzioni amministrative ricadenti in materie di potestà legislativa esclusiva statale e dettano altresì norme per il trasferimento delle funzioni amministrative, attualmente spettanti allo Stato, ma riferite a materie di potestà legislativa concorrente o residuale.
L'articolo 14 in tema di razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali ricade nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
L'articolo 15, invece, concerne l'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
Le disposizioni del capo V (Soppressioni e abrogazioni relative ad enti e organismi) sono da ricondurre ad una pluralità di competenze legislative dello Stato. In particolare, vengono in rilievo la potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il disegno di legge è pienamente compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, espressamente salvaguardati (cfr. supra, punto n. 4).
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato invece inserito, ai capi I e II, in particolare agli articoli 1, 2, 8 e 9, tra i princìpi e i criteri di carattere generale individuati per la razionalizzazione del sistema dell'ordinamento degli enti locali, un richiamo al criterio della semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo perseguito della riduzione dei costi e degli oneri burocratici e della valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione legislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione di disposizioni normative, consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Principali progetti di legge che risultano all'esame del Parlamento:
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato D'ANTONA: Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazione istituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici (A.C. 651), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato LANDOLFI: Modifiche agli articoli 114 e 117 e introduzione dell'articolo 130-bis della Costituzione in materia di controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali (A.C. 1289), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato VOLONTÈ: Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione, in materia di autonomie regionali e locali (A.C. 1372), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato NUCARA: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province (A.C. 1694), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati SCANDROGLIO e altri: Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province (A.C. 1836), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati CASINI e altri: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica (A.C. 1989), in corso di esame in Assemblea;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati DONADI e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province (A.C. 1990), in corso di esame in Assemblea;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati VERSACE e altri: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province (A.C. 2010), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato PISICCHIO: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati DI PIETRO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (A.C. 2470), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BELISARIO e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province (A.S. 1284), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BENEDETTI VALENTINI e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle province (A.S. 1098), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del senatore DINI: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, riguardanti la soppressione delle province (A.S. 194), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati CASINI e altri: Modifica all'articolo 121 della Costituzione, per la riduzione del numero dei consiglieri regionali (A.C. 2474), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati BORGHESI e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 92, 117 e 121 e abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei membri del Governo e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la riduzione dei costi della politica (A.C. 968), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori PASTORE e altri: Modifiche alla Costituzione per l'abolizione delle province e l'istituzione dei controlli di legittimità sugli atti delle regioni e degli enti locali (A.S. 1263), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BELISARIO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle Giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (A.S. 1587), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori FLERES e altri: Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori FLERES e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei consigli e delle giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze (A.S. 1414), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati GIOVANELLI e altri: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (A.C. 2062), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori COMPAGNA e altri: Norme in materia di disciplina di spesa degli enti locali (A.S. 1204), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori BASTICO e altri: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (A.S. 1208), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del senatore BETTAMIO: Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei Sindaci nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 (A.S. 920), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del senatore STIFFONI: Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di Presidente della provincia (A.S. 294), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati PATARINO e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del Presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (A.C. 1111), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato SANTELLI: Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (A.C. 1047), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato PAROLI: Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (A.C. 1123), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati RIA E MOFFA: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle Giunte comunali e provinciali nonché di elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale (A.C. 2488), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO: Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (A.C. 1476), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati CAPARINI e altri: Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (A.C. 1960), assegnata alla VIII Commissione Ambiente;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori LUSI e altri: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (A.S. 789), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori DELLA SETA e altri: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette (A.S. 447), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati REALACCI e altri: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette (A.C. 54), in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati CAPARINI e altri: Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna (A.C. 605), in corso di esame in V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri: Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati (A.C. 320), in corso di esame in V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri: Legge per la montagna (A.C. 321), in corso di esame in V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato BARBIERI: Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia (A.C. 2115), in corso di esame in V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri: Disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 2007), in corso di esame in V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori PERDUCA e altri: Soppressione delle comunità montane (A.S. 532), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI: Soppressione delle comunità montane (A.C. 846), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato URSO: Soppressione delle comunità montane (A.C. 711), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei senatori SANTINI e altri: Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (A.S. 1241), assegnata alla V Commissione Bilancio;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati CASTIELLO e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere (A.C. 1259), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato STUCCHI: Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle comunità territoriali (A.C. 67), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa del deputato STUCCHI: Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziaria nei piccoli comuni e nelle comunità montane (A.C. 68), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati BRUGGER e ZELLER: Disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 41), in corso di esame in V Commissione Bilancio.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il disegno di legge mira a dare attuazione ad alcune disposizioni costituzionali (cfr. supra, punto n. 4) inscritte all'interno del riparto di competenze tra gli enti che compongono la Repubblica a norma dell'articolo 114 della Costituzione. Esso pertanto si muove sul terreno della vasta giurisprudenza costituzionale resa sul titolo V della parte seconda della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda aspetti specifici, si evidenzia che gli interventi in materia di comunità montane, isolane e di arcipelago, risultano in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della
2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'intervento non incide su princìpi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il disegno di legge è pienamente compatibile e opera in attuazione della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, resa esecutiva ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 439.
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea.
5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo.
3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L'articolo 25 reca la definizione di piccolo comune.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novella legislativa, utilizzata ogni qual volta ne ricorrono i presupposti. In particolare è stata utilizzata tale tecnica nei seguenti casi:
modalità di esercizio delle funzioni fondamentali (articolo 8);
composizione e attribuzioni degli organi degli enti locali e controlli negli enti locali (articoli 20, 21, 23 e 24)
nuova disciplina del direttore generale degli enti locali (articolo 28);
controlli negli enti locali (articolo 29);
revisione economico-finanziaria (articolo 30);
norme finali (articolo 31).
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Con riferimento alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le abrogazioni sono state individuate e rese espresse (articolo 31). Sono state altresì abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di finanziamento delle comunità montane.
Parimenti si è proceduto alla abrogazione espressa, per quanto forzatamente innominata, delle disposizioni che disciplinano gli enti soggetti ad abrogazione in base alle disposizioni contenute nel disegno di legge.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.
Quanto a disposizioni aventi carattere di eccezione, all'articolo 23 del disegno di legge, in materia di organi dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, viene introdotta una disciplina speciale derogatoria rispetto alle previsioni contenute all'articolo 47 del testo unico. Parimenti, all'articolo 29, in riferimento alla disciplina dei controlli negli enti locali, si precisa che i controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga ai princìpi generali previsti in materia dal decreto legislativo n. 286 del 1999.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
Peraltro, si ricorda che la legge n. 42 del 2009, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», contiene, tra l'altro, una delega ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane. La medesima legge contiene altresì la delega al Governo a disciplinare, con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
L'attuazione delle disposizioni del disegno di legge investe la competenza di diversi soggetti istituzionali: Stato, regioni, province,
Decreti legislativi
| Individuazione: a) delle funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle individuate come fondamentali, in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali ma che non richiedono l'unitario esercizio a livello statale, e loro trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni; b) delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.
| Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge
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Articolo 9, comma 1
| Regolamenti ex articolo 17, comma 4-bis, legge n. 400 del 1988
| Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali
| Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, comma 1
| Articolo 9, comma 5
| Regolamenti ex articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988
| Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni agli enti locali
| Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, comma 1
| Articolo 9, comma 5
| Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
| Trasferimento a comuni e province delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dallo Stato e allocate dalla legge presso i medesimi enti locali
| Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
| Articolo 10, comma 2
| Atto regionale
| Trasferimento a comuni e province delle risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dalle regioni e allocate dalla legge presso i medesimi enti locali
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| Articolo 10, comma 3
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Disegni di legge governativi | Individuazione e trasferimento alle regioni, secondo le previsioni di cui all'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione | Articolo 11, comma 1 | |
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri | Determinazione, trasferimento e ripartizione tra le regioni interessate dei beni e delle risorse umane finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 1 | Articolo 11, comma 2 | |
Leggi regionali | Adeguamento della legislazione regionale alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Soppressione e accorpamento di strutture, enti intermedi, agenzie e organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle allocate ai comuni e alle province | Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge | Articolo 12, comma 1 |
Leggi regionali | Allocazione delle funzioni amministrative e relative risorse a comuni, province e città metropolitane | Articolo 12, comma 3 | |
Leggi regionali | Disciplina delle forme associative di comuni e province | Articolo 12, comma 4 | |
Decreto legislativo | Carta delle autonomie locali | Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Entro diciotto mesi dall'adozione del decreto legislativo, è prevista l'adozione di disposizioni correttive e integrative | Articolo 13 |
Decreti legislativi | Razionalizzazione delle province e riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali | Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge | Articolo 14 |
Decreti legislativi | Riordino e razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo | Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge | Articolo 15 |
Leggi regionali | Possibile soppressione delle comunità montane e attribuzione delle funzioni già spettanti alle comunità montane soppresse | Articolo 17, comma 1 | |
Decreto del Ministro dell'interno | Criteri di ripartizione e assegnazione fra i comuni montani del 30 per cento delle risorse previste dal Fondo ordinario per le comunità montane e dalle altre disposizioni legislative nelle more dell'attuazione della legge n. 42 del 2009. | Articolo 17, comma 2 | |
Atto comunale | Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali | Articolo 18, comma 2 | |
Leggi regionali | Conferimento delle funzioni già spettanti ai consorzi tra gli enti locali soppressi | Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge | Articolo 19, comma 2 |
Atto regionale | Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni dei consorzi tra gli enti locali, con riguardo al trasferimento e alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
I trasferimenti devono avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge | Articolo 19, comma 2
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Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.
Sezione 1. Contesto degli obiettivi.
A) Descrizione del quadro normativo vigente.
La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale e la conseguente disposizione che le funzioni da questi già esercitate siano attribuite a uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, coinvolge, peraltro, anche tutte le altre discipline normative che ad essi facciano riferimento.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.
Negli ultimi anni sono intervenute notevoli e importanti novità, dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione alla recente approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».
Con il testo in esame la disciplina sugli enti locali viene adeguata alle disposizioni introdotte da tali riforme.
Il quadro ordinamentale degli enti locali disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, distingue i comuni in base alla dimensione territoriale solo sotto alcuni profili: lo schema in esame introduce la definizione di piccolo comune relativa all'ente locale con una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo in suo favore una disciplina speciale.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Il testo in esame affronta e risolve una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato titolo V della parte seconda della Costituzione: esso infatti definisce direttamente le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo.
L'intervento normativo individua le funzioni fondamentali degli enti locali muovendosi nell'ambito della cornice normativa dettata dall'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. La finalità prioritariamente perseguita risponde all'esigenza di garanzia degli enti locali, in ordine alla sfera delle proprie attribuzioni rispetto all'esercizio della potestà legislativa dello Stato e della regione. L'identificazione delle funzioni fondamentali è destinata a costituire un limite alla futura produzione legislativa statale e regionale tale da rendere stabile, anche per il futuro, la titolarità di tali funzioni in capo all'ente locale. Tale finalità di garanzia è espressamente correlata alla coesione dell'ordinamento nonché alla capacità degli enti di assicurare, in forma generalizzata, un livello minimo di soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento.
L'intervento normativo razionalizza quindi il sistema complessivo delle funzioni amministrative, trasferendo agli enti locali quelle ancora in atto esercitate a livello centrale.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
L'intervento regolatorio ha una ricaduta sui diversi soggetti istituzionali di cui all'articolo 114 della Costituzione.
Sezione 2. Procedure di consultazione.
Non sono state adottate procedure di consultazione di carattere formale.
Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).
L'oggetto del complesso intervento legislativo e l'obiettivo perseguito di una organica riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, hanno portato ad escludere l'opzione del non intervento e la possibilità di valutare ipotesi di attivazione di meccanismi di regolazione spontanea, opzioni volontarie e di autoregolazione.
Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
La complessità di una revisione organica del sistema delle autonomie e dell'ordinamento degli enti locali ha suggerito l'opportunità di provvedere mediante un provvedimento unico, contenente più riforme, in parte disposte direttamente attraverso specifico intervento normativo, in parte delegate al Governo.
Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
La misurabilità degli effetti dell'intervento, che risiedono nella semplificazione amministrativa e di organizzazione, nell'attuazione di politiche di sviluppo locale e nella valorizzazione del territorio, è condizionata dall'elemento soggettivo e variabile costituito dalla resa delle istituzioni coinvolte nell'operazione (organi delle regioni, delle province, dei comuni). Pertanto non è stato possibile dar vita ad azioni di misurazione degli effetti.
B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.
L'opzione di intervento legislativo primario, scelta di per sé obbligata quanto al contenuto dell'intervento stesso, presenta il vantaggio di vincolare le istituzioni e gli organi locali al perseguimento delle finalità di razionalizzazione, riorganizzazione, contenimento della spesa pubblica e responsabilizzazione dei decisori politici e delle relative amministrazioni. Ciò determinerà una gestione maggiormente coordinata e incisiva dei servizi pubblici, con positive e durature ripercussioni per l'insieme della cittadinanza.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.
Il disegno di legge non presenta carichi di obblighi informativi nei confronti di soggetti privati. Si può comunque sostenere che gli effetti finali del provvedimento, migliorando l'intero sistema amministrativo locale, comporteranno un notevole alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, incluse le imprese.
D) Comparazione con altre opzioni esaminate.
La via obbligata dell'intervento normativo primario non ha consentito comparazioni.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.
Quanto alle condizioni e ai fattori incidenti sugli effetti dell'intervento, come si è rilevato, sono da individuare nelle stesse istituzioni oggetto del riordino e soggetto degli ulteriori interventi. A proposito, è prevista l'attivazione dei meccanismi istituzionali di sussidiarietà e di sostituzione, se del caso, per prevenire e rimuovere eventuali criticità attuative. Nel complesso, lo sforzo economico-finanziario e organizzativo legato all'intervento è eminentemente di razionalizzazione. Pertanto non sono richiesti investimenti di nuove risorse, se non la rideterminazione di quelle esistenti, sia finanziarie (con previsione di risparmi) che umane e strumentali. Nel complesso, si potrà registrare un migliore e più efficiente funzionamento delle amministrazioni locali e un moderato incremento dei redditi.
Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.
Gli interventi previsti dal disegno di legge si inseriscono a pieno titolo nel processo di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento,
Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Tutti i soggetti e i diversi livelli istituzionali interessati dalle disposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.
Non sono previste disposizioni specifiche per la pubblicità e l'informazione dell'intervento. Sono fatti salvi gli ordinari strumenti di comunicazione istituzionale e di dialogo interistituzionale.
C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.
È previsto il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei casi in cui le regioni non adempiano a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del disegno di legge, mancando di attuare le disposizioni sulla soppressione di strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province e sull'adeguamento delle rispettive legislazioni alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali.
Il provvedimento contiene altresì alcune disposizioni che disciplinano nel dettaglio il sistema dei controlli negli enti locali.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla verifica dell'impatto della regolamentazione.
Si prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Inoltre il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative ora esercitate dallo Stato o da enti territoriali, entro nove mesi dall'entrata in vigore dei medesimi.
1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
2. La presente legge, in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:
a) la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
b) la modifica della composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri e di assessori;
c) la definizione e la disciplina dei piccoli comuni;
d) la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
e) modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali;
f) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.
1. Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni:
a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) il controllo interno;
e) la gestione finanziaria e contabile;
f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;
l) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale di base;
m) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
n) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
q) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
r) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
s) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
t) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
u) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
v) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di
z) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.
1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle province sono:
a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni;
b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) il controllo interno;
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle forme associative;
i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
l) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
m) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
n) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e
o) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
q) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
t) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;
u) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.
1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:
a) le funzioni delle province di cui all'articolo 3;
b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
e) la mobilità e la viabilità metropolitane;
f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.
4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse,
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti
a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti territoriali, che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;
b) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;
c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito,
1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.
2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia
1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
b) sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.
2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non
c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.
1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale,
b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva
d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti
c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
f) titolarità in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo della titolarità di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;
g) accorpamento, nell'ambito della prefettura - ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;
h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture - uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo
m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;
n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture - uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico, ad eccezione di quello delle province. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assumono la denominazione di «difensori civici territoriali».
2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.
4. I comuni, con apposita convenzione con la provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 1.
1. A decorrere dall'anno 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
3. Le risorse di cui al comma 2, secondo periodo, sono attribuite alle regioni secondo le modalità stabilite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalle relative norme di attuazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime.
1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione
1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla stessa data cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei medesimi consorzi. Sono esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo i consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni già spettanti a tutti i consorzi tra gli enti locali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e assicurano che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore. I comuni, le province o le regioni succedono a tutti i consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano soltanto ai consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali. Per i consorzi costituiti esclusivamente da enti locali spetta a questi ultimi la regolazione degli effetti conseguenti al loro scioglimento.
1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con
b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri».
1. Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 si applicano a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».
1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3,
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;
c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286»;
d) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;
e) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime»;
f) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3».
2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte».
3. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico è abrogato.
1. Ai fini del presente capo, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.
2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
1. In conformità all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.
1. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.
1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 1, le parole: «superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 65.000 abitanti»;
b) al primo periodo del comma 3, le parole: «inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 65.000 abitanti» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 65.000 abitanti».
1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».
2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:
«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;
e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.
3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
Art. 147-quinquies. - (Controllo sulla qualità dei servizi). - 1. Il controllo sulla
Art. 147-sexies. - (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province».
3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 151. - (Princìpi in materia di contabilità). - 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi
4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 169. - (Piano esecutivo di gestione). - 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse
5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 196. - (Controllo di gestione). - 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.
7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria».
6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.
7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti»;
b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad
2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente».
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;
b) all'articolo 31:
1) al comma 1, le parole: «e l'esercizio associato di funzioni» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «determinati servizi»;
3) il comma 8 è abrogato;
c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2,
d) all'articolo 2, comma 1, le parole: «, le comunità montane, le comunità isolane» sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;
f) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;
g) all'articolo 66, comma 1, le parole: «, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;
h) all'articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;
i) all'articolo 79:
1) al comma 1, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;
3) al comma 3, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;
4) al comma 4, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;
l) all'articolo 81, comma 1, le parole: «delle comunità montane e» sono soppresse;
m) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;
3) al comma 8, lettera c), le parole: «, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane» sono sostituite dalle
n) all'articolo 86:
1) al comma 1, le parole: «di comunità montane,» sono soppresse;
2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;
o) all'articolo 137, comma 3, le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;
p) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;
q) all'articolo 156, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;
r) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
s) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
t) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
u) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
v) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
z) all'articolo 207, comma 1, le parole: «nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;
aa) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;
bb) all'articolo 222, comma 1, le parole: «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;
cc) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;
dd) all'articolo 234, comma 3, le parole: «, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle unioni di comuni» e le parole: «o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;
ee) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;
ff) all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;
gg) all'articolo 241, comma 5, le parole: «al revisore della comunità montana ed» e le parole: «rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;
hh) all'articolo 242, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province».
2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni»;
2) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 36, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune»;
2) la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni»;
2) il comma 4 è abrogato.
3. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.
4. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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