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PDL 2330

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2330


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, CALGARO, BOCCIA, BOCCUZZI, BORDO, BUCCHINO, CONCIA, CUPERLO, DE MICHELI, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, MADIA, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, NARDUCCI, PORTA, SARUBBI, TOUADI, VACCARO, VELO, ZAMPA

Disposizioni per incentivare l'assunzione di ricercatori operanti all'estero da parte delle università italiane e istituzione della Fondazione denominata «Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza» (PRIME)

Presentata il 24 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Non è grave che i cervelli italiani «fuggano». Un'esperienza internazionale è fondamentale nel mondo della ricerca. È grave che i cervelli italiani non tornino.
      Non tornano perché, nella situazione attuale, per un ricercatore che lavora con successo all'estero non è attraente rientrare in Italia. Le condizioni di lavoro sono obiettivamente migliori all'estero. In altri Paesi si fa carriera da giovani, c'è più meritocrazia, c'è una valutazione seria, c'è più indipendenza, ci sono strutture più moderne e si guadagna meglio. L'eccellenza della ricerca in Italia riesce a raggiungere dei risultati non grazie, ma nonostante le condizioni generali della scienza nel nostro Paese.
      Un'analisi del CENSIS del 2002 ha rivelato un quadro preoccupante. Più del 50 per cento dei ricercatori italiani all'estero ritiene il sistema italiano di ricerca inferiore alla media dei Paesi avanzati. Il 30 per cento dei «ricercatori esuli» crede che la fuga di cervelli sia un «fenomeno patologico». Ma questi cervelli, che sono delusi dall'Italia e che hanno successo
 

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all'estero, non sono del tutto persi per il nostro Paese: il 53,8 per cento di loro dichiara «di essere disposto a tornare in Italia a determinate condizioni».
      Da una ricerca condotta dall'ambasciata d'Italia a Londra tra i ricercatori italiani nel Regno Unito si ricava quali siano i maggiori ostacoli al ritorno dei nostri ricercatori eccellenti dall'estero e quali siano le condizioni a cui sarebbero disposti a lavorare in Italia. I ricercatori, secondo l'analisi dei dati raccolti, chiedono un sistema di ricerca che si basi sul merito e su parametri trasparenti, sulla possibilità di raggiungere posizioni professionali adeguate grazie a valutazioni serie, nonché strutture e fondi che forniscano reali possibilità di ricerca.
      La presente proposta di legge, tenendo conto dell'analisi dei risultati ottenuti dai programmi per il ritorno dei ricercatori italiani realizzati in passato, si pone l'obiettivo di affrontare in modo concreto e mirato i problemi che trattengono i cervelli italiani all'estero, creando così le basi per rendere più attraente un loro ritorno in Italia. In modo più deciso rispetto ai precedenti programmi, essa prevede un percorso chiaro e trasparente attraverso il quale i ricercatori possono accedere a un impiego in una università italiana nel caso in cui un comitato scientifico internazionale di alto livello abbia valutato come particolarmente eccellenti i risultati dei loro progetti scientifici.
      La riforma prevede l'istituzione di un'apposita fondazione, la Fondazione denominata «Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza» (PRIME). La Fondazione PRIME promuove la predisposizione di progetti di ricerca gestiti e guidati da giovani ricercatori con esperienze all'estero in collaborazione con università italiane. Il meccanismo di scelta dei ricercatori e dei loro progetti, che avviene attraverso valutazioni di esperti internazionali, garantisce una rigorosa meritocrazia. Per valorizzare le migliori esperienze realizzate da giovani ricercatori nelle università italiane, una certa quota dei progetti di ricerca della Fondazione PRIME viene assegnata anche a ricercatori operanti in Italia.
      L'obiettivo di questa riforma non è solo quello di «riportare a casa» i migliori talenti italiani, ma anche quello di rendere l'Italia un Paese attraente per ricercatori eccellenti, qualunque sia la loro origine anagrafica. La Fondazione PRIME mira a sprovincializzare il nostro sistema e a spingerlo verso un'esperienza di internazionalizzazione. Gli scambi internazionali sono essenziali per un ambiente scientifico che si misuri con la concorrenza globale. I ricercatori italiani nel mondo possono arrecare al «sistema Italia» un elemento di vitalità di cui esso ha bisogno.
      La ricerca in Italia, infatti, manifesta un'evidente chiusura. Rispetto alla media europea ci sono pochissimi studenti stranieri e ci sono pochissimi stranieri che in Italia conseguono il dottorato di ricerca. «Le prospettive di lavorare in Italia saranno allettanti per gli esuli solo quando l'ambiente scientifico avrà rigettato ogni ombra di campanilismo nazionale» (Adriano Aguzzi).
      La Fondazione PRIME e i suoi progetti garantiscono:

          1) un'internazionalizzazione della ricerca italiana;

          2) il ritorno dei cervelli italiani emigrati all'estero;

          3) una meritocrazia a dimensione europea;

          4) la trasparenza nella scelta dei progetti sulla base di una valutazione internazionale;

          5) l'opportunità di fare carriera anche in giovane età;

          6) il sostegno di una ricerca di eccellenza;

          7) strutture e fondi all'altezza della concorrenza europea;

          8) una piena indipendenza del lavoro scientifico.

      I costi diretti che la presente proposta di legge comporta sono molto limitati. La

 

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Fondazione PRIME persegue l'obiettivo di realizzare l'arrivo in Italia di cervelli italiani e in generale di eccellenze della ricerca all'estero, nonché di sollecitare nuove risorse, sia pubbliche che private. Non crea obblighi vincolanti, per lo Stato e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di investire somme determinate, ma solo quello di devolvere le risorse già previste per tale scopo nel Fondo di finanziamento ordinario, esistente già da qualche anno. Inoltre impegna il Governo a chiedersi, in occasione di ogni manovra finanziaria, se e quanto si voglia spendere per attirare cervelli italiani dall'estero e, più in generale, competenze internazionali nella ricerca.
      I progetti di ricerca della Fondazione PRIME e i ricercatori che li gestiscono possono servirsi anche di altri fondi pubblici e privati, nazionali e locali, europei e mondiali, partecipando, per esempio, a bandi per i fondi dei programmi quadro dell'Unione europea o di altri concorsi internazionali. All'estero ci sono diverse istituzioni che lavorano con questa impostazione. L'esempio più famoso è la Max Planck Gesellschaft in Germania che promuove, con importanti risultati, la scienza fondamentale. L'esempio della Max Planck dimostra che progetti di ricerca e ricercatori collegati a università hanno un'influenza fertile sull'università stessa, oltre a svolgere una funzione trainante per tutto il livello della scienza dello stesso Paese. La Fondazione PRIME arricchisce di nuovi stimoli le università italiane.
      Il Presidente della Repubblica Napolitano, nel febbraio 2009, ha descritto la ricerca come una leva fondamentale per la crescita della società. La Fondazione PRIME stimola lo Stato e gli altri soggetti pubblici e privati a investire maggiormente per ottenere più qualità, più eccellenza e più meritocrazia nel mondo scientifico. L'Italia, con l'adesione alla Strategia di Lisbona, si è impegnata ad aumentare i suoi investimenti a favore della ricerca dall'attuale 0,8 per cento al 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Con la Fondazione PRIME si disporrà di uno strumento importante per garantire che questi investimenti vadano a favorire giovani talenti, realizzando investimenti che rafforzino la meritocrazia, la trasparenza, l'indipendenza, la valutazione sulla base di parametri internazionali e la qualità delle strutture di ricerca. Con la Fondazione PRIME i cervelli italiani nel mondo avranno tanti motivi per tornare.
      Il principio del merito su cui si basa la Fondazione PRIME vale anche per la sua legge istitutiva. Infatti, seguendo l'esempio di altri Paesi, nella stessa è inserito un articolo che prevede un termine di revisione: dopo dieci anni dalla sua istituzione, il Parlamento e il Governo vaglieranno i risultati raggiunti dalla Fondazione PRIME.
      La Fondazione PRIME si colloca su una strada di integrazione e di rafforzamento di analoghe iniziative assunte negli ultimi anni da università italiane e dell'orientamento che lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca persegue.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, individua come finalità prioritaria l'incentivazione del ritorno nelle università italiane di ricercatori che hanno operato all'estero. A tale scopo, viene individuato nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il soggetto promotore della fondazione, che assume il nome di Fondazione «Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza» (PRIME).
      Con l'articolo 2 viene soddisfatta l'altra condizione essenziale della Fondazione PRIME, la costituzione del patrimonio. Ad esso si aggiungono, per lo svolgimento delle attività istituzionali, le risorse provenienti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli altri soci, nonché i contributi di natura pubblica e privata derivanti da finanziamenti locali, nazionali ed europei.
      L'articolo 3 prevede il sistema di incentivi fiscali di cui potranno beneficiare i soggetti privati che sosteranno economicamente i progetti della Fondazione, alimentando in tale modo le borse di studio.
      L'articolo 4 delinea gli organi della Fondazione PRIME: l'assemblea dei soci, il presidente, la presidenza e il tesoriere. Si
 

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compie una netta scelta a favore di un profilo organizzativo lineare e «leggero» della Fondazione, per evitare moltiplicazioni di poteri e appesantimenti burocratici. Per assicurare un ritorno delle competenze e della qualità che grazie alla Fondazione PRIME entrerà nelle università italiane, i docenti che sono stati assunti a seguito della realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione stessa fanno automaticamente parte dell'assemblea come soci consultivi. Con il 5 per cento del reddito da loro conseguito con i suddetti progetti, contribuiscono a finanziare la Fondazione stessa e, pertanto, alla promozione di nuovi talenti scientifici.
      L'articolo 5 prevede l'istituzione di un comitato scientifico che garantisce una selezione dei progetti di ricerca esclusivamente sulla base di criteri meritocratici attraverso una valutazione indipendente e trasparente nel rispetto degli standard internazionali. Il comitato scientifico è composto da cinque personalità di rinomata qualificazione scientifica, di cui tre espressione dello European Science Council o di un altro organismo internazionale equivalente, e una del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il presidente della Fondazione PRIME nomina tra i componenti della stessa Fondazione il presidente del comitato scientifico. Al comitato scientifico è attribuita la competenza esclusiva di selezionare e di valutare i progetti proposti alla Fondazione PRIME e di definire in modo insindacabile il programma annuale. Nello stesso articolo, la responsabilità dell'approvazione del progetto è distinta dalla valutazione dei risultati scientifici ottenuti. Sia per la valutazione dei progetti proposti sia per il giudizio degli esiti scientifici dei progetti realizzati si fa ricorso a esperti di alta competenza nella materia specifica, secondo il metodo del «peer review», solitamente applicato a livello internazionale.
      L'articolo 6 individua nella ricerca scientifica estesa ad ogni disciplina l'ambito di applicazione della legge. Il programma annuale della Fondazione PRIME tiene conto degli orientamenti dei programmi nazionali di ricerca scientifica.
      L'articolo 7 garantisce ai ricercatori fondi e strutture adeguati agli standard europei, fissando le tipologie delle borse di studio che vengono assegnate tenendo conto della qualità del progetto, del livello di fattibilità e del curriculum scientifico del coordinatore del gruppo. Una prima tipologia riguarda le borse di studio attribuite a candidati coordinatori che non hanno superato trentacinque anni di età, che hanno conseguito il dottorato di ricerca da un massimo di sette anni e che hanno lavorato all'estero per almeno tre anni. Questo tipo di borsa di studio può arrivare fino a 250.000 euro annui.
      La seconda tipologia di borse di studio è assegnata a candidati che sono dottori di ricerca e che hanno esercitato attività di ricerca all'estero per almeno cinque anni. Il contributo per questo tipo di borsa di studio può arrivare fino a 400.000 euro annui.
      Sempre nell'articolo 7, al ricercatore sono riconosciute totale indipendenza nel gestire il suo progetto e la piena responsabilità dei risultati di esso. Per rafforzare il ruolo centrale del ricercatore gli viene attribuito il diritto, con l'autorizzazione del comitato scientifico, di cambiare università in caso di provata inadempienza da parte della stessa. Sulla base di provate condizioni, il comitato scientifico può ammettere per una determinata percentuale, crescente nel tempo, anche ricercatori che non hanno fatto esperienze all'estero. Possono essere ammessi a finanziamento parziale anche progetti di ricerca promossi da enti pubblici e da soggetti privati.
      All'articolo 8 vengono riconosciuti alle università che ospitano i progetti la copertura delle spese materiali sostenute per il loro svolgimento e un compenso pari al 10 per cento del valore di ciascuna borsa di studio per l'attività di coordinamento da esse svolta.
      L'articolo 8, inoltre, regolamenta la partecipazione dei ricercatori all'attività didattica che si svolge nelle università ospitanti.
 

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      L'articolo 9 assicura trasparenza per le carriere, indicando le modalità da seguire per l'assunzione dei coordinatori dei progetti nelle università ospitanti. Essa avviene previa dichiarazione di idoneità del Consiglio universitario nazionale (CUN) e nella forma della chiamata diretta nel ruolo di professore associato per il coordinatore junior e di professore ordinario per il coordinatore senior.
      L'articolo 10 prevede una verifica dell'attività della Fondazione PRIME, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di incentivare, nel quadro dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, l'ingresso nelle università italiane di ricercatori che hanno operato all'estero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una Fondazione denominata «Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza» (PRIME).
      2. La Fondazione PRIME ha lo scopo di promuovere, selezionare e sostenere finanziariamente le attività di ricerca e di didattica collegate ai programmi operativi da essa adottati, le relative attività integrative e sussidiarie nonché la cooperazione scientifica con istituzioni nazionali e internazionali. In particolare, la Fondazione PRIME valuta e finanzia progetti da realizzare in cooperazione con università italiane, presentati da ricercatori che hanno operato o che operano all'estero.
      3. La Fondazione PRIME è costituita ai sensi delle norme del titolo II del libro primo del codice civile, dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

Art. 2.
(Patrimonio e risorse).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in cooperazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e gli altri soci della Fondazione PRIME di cui all'articolo 3

 

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costituiscono il patrimonio della medesima Fondazione ai sensi di quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia e richiedono la personalità giuridica con le modalità indicate dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. La Fondazione PRIME può usufruire, oltre che dei finanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di eventuali donazioni, anche di fondi pubblici e privati, nazionali e locali, europei e internazionali. Essa può inoltre stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati e può svolgere le attività previste dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono iscritte le risorse destinate alla Fondazione PRIME, che comprendono la quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali destinata al programma per incentivare il rientro di ricercatori italiani dall'estero. Tali risorse sono trasferite alla Fondazione come concorso al sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 3.
(Incentivi fiscali).

      1. Le somme conferite alla Fondazione PRIME ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere detratte ai fini fiscali, per l'anno in cui avviene il versamento, dall'imponibile dei soggetti privati che intervengono nell'istituzione della medesima Fondazione e nello svolgimento delle sue attività statutarie.
      2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è riconosciuto ai soggetti privati che concorrono al finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

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Art. 4.
(Organi della Fondazione PRIME).

      1. Lo statuto della Fondazione PRIME è adottato nel rispetto delle norme dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.
      2. Possono aderire alla Fondazione PRIME, in qualità di soci, soggetti privati e istituzionali a seguito del conferimento di una quota annuale, la cui entità è stabilita dall'assemblea dei soci su proposta della presidenza della Fondazione. Il versamento di tale quota, differenziata a secondo che si tratti di soggetti privati o istituzionali, dà titolo alle detrazioni fiscali previste dalle norme vigenti in materia. I soci della Fondazione PRIME costituiscono l'assemblea dei soci, che elegge il presidente, la presidenza e il tesoriere della Fondazione. Dell'assemblea fanno parte, in qualità di soci consultivi, i docenti assunti in università italiane a seguito della realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione, ognuno dei quali conferisce alla Fondazione, a titolo di quota di adesione, il 5 per cento del proprio reddito annuo conseguito con i proventi dei citati progetti.
      3. Il presidente della Fondazione PRIME è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti che hanno specifiche e documentate esperienze nel campo della ricerca scientifica. Il presidente presiede l'assemblea dei soci, convoca la presidenza e rappresenta la Fondazione nei rapporti esterni; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
      4. La presidenza della Fondazione PRIME è composta da cinque membri, di cui tre eletti dall'assemblea dei soci con voto limitato. Della presidenza fanno parte di diritto, inoltre, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno del CNR. La presidenza dura in carica quattro anni.
      5. Il tesoriere della Fondazione PRIME è nominato dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti e dura in carica quattro

 

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anni. In ogni caso, si procede alla nomina di un nuovo tesoriere in caso di elezione di un nuovo presidente della Fondazione.

Art. 5.
(Comitato scientifico).

      1. La Fondazione PRIME istituisce un comitato scientifico composto da esperti che operano in ambito internazionale. Il comitato scientifico ha competenza esclusiva nella scelta dei progetti da finanziare. A tal fine, dopo aver operato una preselezione delle domande pervenute, il comitato scientifico procede alla scelta sulla base di una valutazione effettuata con il metodo della «peer review», in relazione a ciascun progetto, da esperti internazionali esterni alla Fondazione. Il comitato scientifico, nel quadro delle attività istituzionali della Fondazione e nei limiti finanziari stabiliti dalla presidenza, definisce in modo insindacabile il programma annuale dei progetti ammessi al finanziamento.
      2. Il giudizio sui risultati scientifici di ogni singolo progetto ammesso a finanziamento ai sensi del comma 1 è espresso dai membri del comitato scientifico che non hanno concorso alla decisione di finanziare il progetto stesso. Il comitato scientifico formula il giudizio sulla base di una valutazione effettuata con il metodo della «peer review», in relazione a ciascun progetto, da esperti internazionali esterni alla Fondazione PRIME.
      3. Il comitato scientifico è composto da cinque personalità di rinomata qualificazione scientifica, di cui tre provenienti dall'estero, non dipendenti da università italiane. I componenti esteri sono indicati, previa stipula di un'apposita convenzione promossa dalla presidenza della Fondazione PRIME, dallo European Science Council o da un organismo internazionale equivalente. Un componente è indicato dal CNR e un altro componente è indicato dal presidente della Fondazione. Il coordinatore del comitato scientifico è nominato dal presidente della Fondazione.

 

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      4. I componenti del comitato scientifico durano in carica non più di quattro anni e sono sostituiti con le modalità previste dal comma 3, assicurando che il loro avvicendamento sia graduale. Ai componenti del comitato scientifico competono solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro funzione e un gettone di presenza la cui entità è determinata annualmente dalla presidenza della Fondazione PRIME.

Art. 6.
(Campi di ricerca).

      1. I progetti proposti alla Fondazione PRIME per il finanziamento attengono alla ricerca scientifica relativa ad ogni disciplina, da realizzare in ambito nazionale e internazionale. I testi dei progetti, i bandi di concorso e ogni forma di comunicazione ad essi relativi sono resi pubblici in italiano e in inglese.
      2. I bandi relativi all'ammissione al finanziamento ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet della Fondazione PRIME e in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno tre mesi prima della loro scadenza. Essi contengono le procedure di presentazione delle domande e l'indicazione dei criteri di valutazione dei progetti. Le domande possono essere accompagnate da lettere di presentazione di due esperti stranieri e devono essere corredate, a pena di nullità, da una dichiarazione di impegno di un'università italiana a rendere disponibili strutture adeguate alla realizzazione del progetto.
      3. La Fondazione PRIME definisce il programma annuale tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni dei programmi nazionali di ricerca scientifica. La quota del finanziamento attribuita ai progetti a tema libero non può in nessun caso essere inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo erogato per i progetti ammessi al finanziamento. Sulla base di

 

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tali scelte, la Fondazione finanzia borse di studio che sono attribuite a ricercatori italiani e stranieri dotati di titolo di dottorato di ricerca e che hanno maturato esperienze all'estero.

Art. 7.
(Borse di studio).

      1. Le borse di studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 sono distinte nelle categorie delle «borse junior» e delle «borse senior», secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4, e sono assegnate tenendo conto della qualità del progetto, del suo livello di fattibilità e del curriculum scientifico del coordinatore del gruppo di ricerca. Il progetto deve essere corredato dalla dichiarazione di disponibilità di un'università italiana ad ospitare nelle proprie strutture il gruppo di ricerca. Il comitato scientifico della Fondazione PRIME, in caso di provate inadempienze da parte dell'università ospitante, può autorizzare, anche nel corso dell'attività di ricerca, il trasferimento della sede di realizzazione del progetto presso un'altra università italiana. In tale caso, il ricercatore trasferisce presso la nuova università l'apparecchiatura acquisita in virtù dei finanziamenti concessi dalla Fondazione.
      2. Possono essere ammessi a parziale finanziamento i progetti di ricerca promossi da enti pubblici e da soggetti privati che garantiscono l'integrale copertura degli oneri necessari al completamento dei medesimi progetti. Sono ammissibili a finanziamento parziale, inoltre, i progetti di ricerca specifici o a tempo determinato instaurati da università italiane ai sensi dei commi 12 e 14 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
      3. Le borse junior, di durata non superiore a cinque anni, sono assegnate a candidati che non hanno superato trentacinque anni di età, che hanno conseguito il dottorato di ricerca da non più di sette anni, escludendo dal computo di tale termine eventuali sospensioni dell'attività di

 

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ricerca dovute a maternità o a paternità per la durata massima di tre anni, e che hanno esercitato attività di ricerca all'estero per almeno tre anni continuativi. Le borse di cui al presente comma prevedono la copertura delle spese per la realizzazione del progetto e per le relative apparecchiature e i relativi materiali sostenute dalle università, di quelle per la corresponsione al coordinatore di una retribuzione non inferiore a quella dei professori associati, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché di quelle per il conferimento di almeno due borse di studio finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca e di una borsa post-dottorato, da assegnare a discrezione del coordinatore. L'importo annuo delle borse di cui al presente comma non può superare l'importo di 250.000 euro.
      4. Le borse senior, di durata non superiore a cinque anni, sono assegnate a candidati in possesso del dottorato di ricerca e che hanno esercitato attività di ricerca all'estero per almeno cinque anni continuativi. Le borse di cui al presente comma prevedono la copertura delle spese per la realizzazione del progetto e per le relative apparecchiature e i relativi materiali sostenute dalle università, di quelle per la corresponsione al coordinatore di una retribuzione non inferiore a quella dei professori ordinari, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché per il conferimento di almeno quattro borse di studio finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca e di due borse post-dottorato per la durata dell'intero progetto, da assegnare a discrezione del coordinatore. L'importo annuo delle borse di cui al presente comma non può superare l'importo di 400.000 euro.
      5. Il comitato scientifico della Fondazione PRIME, sulla base della qualità del progetto di ricerca proposto e del curriculum del candidato coordinatore, può derogare ai limiti di tempo previsti per le esperienze di ricerca compiute all'estero per non più del 10 per cento, nel primo quinquennio, del numero dei progetti approvati. Tale percentuale aumenta di un ulteriore 10 per cento per ogni successivo quinquennio.
 

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Art. 8.
(Rapporti con le università ospitanti).

      1. L'erogazione delle borse di studio di cui all'articolo 7 decorre dalla sottoscrizione dell'accordo relativo agli aspetti logistici e operativi di ciascun progetto da parte della Fondazione PRIME, del coordinatore del progetto e dell'università interessata. L'università ospitante mette a disposizione del coordinatore del progetto e del suo gruppo i locali e i mezzi per l'esercizio dell'attività di ricerca.
      2. I coordinatori dei progetti relativi a borse junior e a borse senior sono tenuti a svolgere un'attività continuativa e a tempo pieno presso l'università ospitante e a svolgere attività didattiche, rispettivamente in misura non inferiore a trenta ore e a sessanta ore per ciascun anno accademico di durata del contratto.
      3. I beneficiari delle borse di studio presentano ogni anno all'università ospitante e alla Fondazione PRIME una circostanziata relazione sull'attività di ricerca realizzata, sull'attività didattica svolta e sullo stato di avanzamento del progetto.
      4. Le università che ospitano i progetti ricevono dalla Fondazione PRIME, oltre al rimborso delle spese di organizzazione previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, un compenso del 10 per cento del valore di ciascuna borsa di studio per l'attività di coordinamento svolta tra le proprie strutture e il ricercatore. Gli eventuali proventi conseguiti con i brevetti dell'attività di ricerca sono attribuiti all'università nella quale il ricercatore ha terminato il suo progetto. Le apparecchiature non di consumo ottenute dal ricercatore con la borsa di studio o con altri finanziamenti sono assegnate all'università che assume lo stesso ricercatore.

Art. 9.
(Assunzione dei ricercatori).

      1. Al termine del periodo previsto dalle borse di studio, il comitato scientifico della

 

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Fondazione PRIME esprime un giudizio motivato sui risultati raggiunti, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 5. In caso di giudizio positivo, il coordinatore del progetto può richiedere al Consiglio universitario nazionale una valutazione di equipollenza dei titoli di studio e una dichiarazione di idoneità all'insegnamento universitario.
      2. Le università che hanno concorso alla realizzazione dei progetti finanziati dalla Fondazione PRIME assumono a chiamata diretta i coordinatori dei progetti relativi a borse junior e a borse senior in possesso della dichiarazione di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo, con la qualifica, rispettivamente, di professori associati e di professori ordinari, con le procedure di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Le assunzioni possono essere autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche in deroga alla percentuale del 10 per cento prevista dal citato comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina ogni anno una quota fino al 5 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare l'assunzione nelle università italiane dei ricercatori che hanno ricevuto finanziamenti dalla Fondazione PRIME. Tale quota è trasferita alla Fondazione, che provvede a definire, nel programma annuale, i criteri di attribuzione degli incentivi alle università per un tempo non superiore a un terzo della durata dell'assunzione di ciascun ricercatore presso ogni università.

Art. 10.
(Verifica dei risultati).

      1. La Fondazione PRIME presenta al Ministero dell'istruzione, dell'università e

 

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della ricerca una relazione informativa annuale sull'attività svolta.
      2. La Fondazione PRIME, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Governo una relazione di sintesi sul suo operato e sui risultati conseguiti. Sulla base di tale relazione, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, delibera in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento della Fondazione.
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